tecnici e giuristi insieme: approfondimenti tecnico-giuridici sistematici

Edilizia - Giurisprudenza

TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 18.01.2011

Provvedimenti sanzionatori: soggetti passivi titolo edilizio - volturazione del provvedimento

Il punto nodale della questione posta all’attenzione del Tribunale è costituito dal fatto che la concessione edilizia fu rilasciata in favore dei ricorrenti.

Ciò comporta che le obbligazioni contenute nel provvedimento amministrativo hanno come soggetto passivo coloro che hanno richiesto l’atto e nei confronti del quale fu rilasciato.

Gli accordi che intervengono con altri soggetti privati per portare a termine le finalità economiche per cui la concessione edilizia fu richiesta, non rilevano anche se il Comune ne fosse a conoscenza.

Non vi può essere infatti una modifica unilaterale del destinatario degli obblighi se non attraverso quel procedimento noto come volturazione della concessione edilizia che deve essere approvato dal Comune dopo apposita istruttoria e che prevede la verifica che il nuovo intestatario abbia la proprietà o altro diritto reale sull’immobile.

La circostanza che, in base agli accordi intercorsi con la ditta appaltatrice, il pagamento della prima rata degli oneri sia stata effettuata da quest’ultima non sposta i termini della questione; il Comune ben può accettare che parte degli oneri siano pagati da un terzo che può anche rilasciare la fideiussione necessaria per la rateizzazione, ma ciò non significa che gli originari richiedenti la concessione siano per ciò sgravati da ogni responsabilità se il soggetto cui hanno affidato in base ad accordi, irrilevanti per il Comune, il pagamento degli oneri viene meno al suo impegno.



TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 17.01.2011

Ordine di demolizione abusi ed affidamento conseguente al decorso del tempo - sanabilità o aggravio di motivazione?

La sentenza in commento rileva in quanto lo stesso TAR adito sembra seguire percorsi argomentativi diversi nel valutare l'affidamento conseguente al decorso del tempo, rispetto alla sentenza commentata sotto.

Il caso in commento riguarda un motivo di ricorso col quale "viene proposto un percorso verso la sanatoria basato sull’affidamento conseguente al decorso del tempo. La ricorrente sottolinea che la tettoia, pur essendo presente in loco da molti anni, non è mai stata contestata fino al 2005. Questo argomento appare condivisibile, tuttavia non in astratto e in modo automatico ma con alcune precisazioni. In particolare si possono formulare le seguenti osservazioni:..."



TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 17.01.2011

Ordine di demolizione abusi: natura del provvedimento - nuovo proprietario non responsabile - necessità di motivazione in relazione al tempo trascorso

Il TAR, ritenuto che "sulla circostanza che il manufatto fosse già presente in sito alla data (giugno 1974) in cui il ricorrente ha acquistato il terreno il Tribunale ritiene si sia formata la prova in giudizio, ma tale circostanza è del tutto irrilevante ai fini della legittimità di un provvedimento impugnato, potendo essere emesso l’ordine di demolizione anche nei confronti del nuovo proprietario non responsabile dell’abuso, perché lo scopo dell’ordine di demolizione non è sanzionatorio, ma ripristinatorio di un assetto urbanistico violato." ribadisce quello che appare oramai un orientamento granitico ...



TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 17.01.2011

Contributo di costruzione: natura - restituzione (casi)

Il contributo di costruzione è il corrispettivo del diritto di costruire e quando il diritto di costruire non è esercitato viene meno il titolo in forza del quale il Comune ha incassato il contributo di costruzione.

Questo principio vale anche quando il titolo edilizio è stato utilizzato soltanto in parte, nel qual caso esso viene meno pro quota (T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, Sentenza n. 728 del 24/03/2010: il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato soltanto parzialmente, tenuto conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati, sia pure sotto profili differenti, all'oggetto della costruzione.

L'avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie consentite da un permesso di costruire comporta dunque il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata).



TAR Piemonte, sez. 1, 14.01.2011

Riporti di terreno - qualificazione dell'intervento - distanze

Il caso esaminato riguarda la realizzazione di parcheggi privati in deroga ai sensi dell'art. 9 della legge n. 122/89 (Tognoli), laddove detti parcheggi risultano realizzati nel "sottosuolo di aree pertinenziali esterne agli immobili di riferimento" in seguito ad un “interramento ... artificialmente realizzato per effetto di riporto di terra al di sopra del piano naturale di campagna fino ad 1 metro" in quanto le norme tecniche di attuazione consentono una sistemazione esterna con "un riporto massimo dello spessore di 1mt. rispetto alle quote di terreno interessate dall’intervento" tanto che definiscono seminterrato "la porzione di fabbricato parzialmente emergente dal suolo dopo la sua sistemazione" per riporto. In altri termini "secondo il piano regolatore tanto il computo delle altezze che quello delle volumetrie che la definizione di seminterrato espressamente contemplano il caso in cui il piano di campagna sia stato oggetto di sistemazione tramite riporto".

Per il TAR ...



TAR Piemonte, sez. 1, 14.01.2011

Natura dei vincoli: espropriativi e conformativi - differenza

Il TAR Piemonte conferma l'indirizzo giurisprudenziale in materia: "Va precisato che la distinzione tra vincoli espropriativi (o di inedificabilità) e conformativi non discende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma dipende soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, dei vincoli stessi (Cons. Stato, sez. IV, 23 settembre 2008, n. 4606).

In particolare, sono conformativi i vincoli inquadrabili nella zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, così da incidere su una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto (per lo più spaziale) con un'opera pubblica.

Sono espropriativi, invece, i vincoli che incidono su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un'opera pubblica la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata.

Il vincolo di cui si discute ha chiara natura conformativa, poiché la variante urbanistica che l’ha apposto non individua le specifiche aree in cui dovranno essere realizzati gli interventi di edilizia residenziale pubblica, ma solo un ambito particolare in cui gli interventi residenziali previsti dovranno essere finalizzati alla formulazione di una proposta unitaria e coordinata per assicurare la massima possibile integrazione e connessione tra edilizia residenziale pubblica e privata (v. punto 2.4.6. della relazione illustrativa).

Più in concreto, la variante n. 7, contrariamente a quanto pretende di ricostruire parte ricorrente, si è limitata ad indicare un ambito nel quale avrebbero dovuto realizzarsi interventi di edilizia economico-popolare e residenziale, con le rispettive quantità volumetriche, senza però individuare i terreni che sarebbero stati interessati dall’uno o dall’altro tipo di intervento, rinviando sotto questo profilo ad apposito strumento urbanistico attuativo.

Al momento dell’approvazione della variante, pertanto, non erano conoscibili le aree soggette a P.E.E.P. (quindi a esproprio) e quelle destinate all’edilizia privata e, per tale ragione, non poteva configurarsi l’esistenza di alcun vincolo espropriativo soggetto a decadenza quinquennale."



Consiglio di Stato, sez. V, 11.01.2011

Diniego di titolo abilitativo in sanatoria - conferma ed evidenza di indirizzi giurisprudenziali e principi fondamentali

Il diniego di sanatoria delle opere abusive per incompatibilità ambientale è notoriamente frutto di una valutazione tecnica ampiamente discrezionale, tipica manifestazione del potere autoritativo dell’amministrazione, che come tale si sottrae al sindacato di legittimità, tranne le ipotesi di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità ovvero macroscopico travisamento dei fatti (C.d.S., sez. VI, 7 ottobre 2008, n. 4823), che non si rinvengono nel caso di specie e che peraltro non sono state neppure dedotte e provate dall’appellante.

Conformemente ai fondamentali principi di lealtà e buona fede, cui devono essere improntati i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, il primo, allorquando chiede all’amministrazione l’emanazione di un provvedimento a lui favorevole, ha l’obbligo di produrre un’istanza completa sotto il profilo documentale e veritiera sotto il profilo contenutistico, solo così radicandosi il correlativo obbligo di provvedere in capo all’amministrazione.



TAR Veneto, sez. II, 12.01.2011

Rilascio del titolo abilitativo edilizio per intervento su lotto intercluso e vertenze civili relative al passaggio coattivo.

Da una complessa vicenda che ha interessato il Comune ed il commissario ad acta richiesto per le dilatorie richieste comunali, il caso rileva perchè oggetto controverso riguardava la possibilità di rilasciare un titolo abilitativo relativo ad un intervento conforme su un lotto intercluso, per il quale è sorta una controversia civile relativa alla richiesta di passaggio coattivo. Per il Commissario ad acta, il titolo non poteva essere rilasciato per la mancanza del passaggio. Ovviamente il diniego è stato impugnato avanti al TAR adito.

Per d etto TAR:

Circa l'interesse di terzi controinteressati: ... Ciò in quanto, nella specie, il diniego della concessione riguarda la richiedente ... e quantunque esso contenga un riferimento al contenzioso relativo alla servitù di passaggio, ritenuta condizione necessaria per rilasciare il permesso di costruire, il provvedimento non menziona i terzi proprietari dell’area potenzialmente oggetto di servitù coattiva di passaggio, il cui unico interesse non è quello di contrastare il rilascio del titolo edilizio in quanto tale, quanto quello di opporsi, in sede civile, nel contenzioso già instaurato nel 2005 da Bica e volto ad ottenere il riconoscimento della servitù coattiva di passaggio quale proprietario di fondo intercluso (ex art. 1051 c.c.) e non (ancora) come titolare di permesso di costruire, permesso richiesto solo nel 2007.

Il Collegio dubita, quindi, che i terzi intervenienti siano effettivamente qualificabili processualmente come controinteressati.

Sul non rilascio del titolo abilitativo:

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.

Con il primo motivo, la ricorrente ....



TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 12.01.2011

Ritardato pagamento oneri - sanzione - mancata escussione della fidejussione prestata a garanzia - dovere del Comune

Un comune emette alcune ingiunzioni, con le quali è stato ordinato il pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, a titolo di rate di contributo e di sanzioni per il ritardato versamento, delle somme relative ad alcuni titoli abilitativi edilizi.

L'interessato impugna tali provvedimenti ritenendo che "Il Comune avrebbe applicato l’importo massimo delle sanzioni per il ritardato pagamento del contributo senza tenere conto dell’esistenza delle polizze fideiussorie a garanzia dell’adempimento da parte del privato delle obbligazioni pecuniarie. Ciò rappresenterebbe una violazione del dovere di diligenza e correttezza gravante in capo al Comune, che avrebbe dovuto tempestivamente rivolgersi al fideiussore, cooperando all’adempimento del debitore. Difatti, l’esistenza delle polizze avrebbe la finalità di garantire sia il Comune in ordine alla solubilità del debitore, che il privato in relazione a possibili ritardi nel pagamento."

Inoltre "Il Comune avrebbe deliberatamente fatto decorrere il termine massimo per il pagamento dei contributi con l’unica finalità di penalizzare la ricorrente: difatti quest’ultima avrebbe comunicato tempestivamente l’ultimazione dei lavori ed avrebbe ottenuto l’abitabilità dei vari fabbricati, a parte la realizzazione di vari interventi in variante, senza alcuna attività comunale di tipo sanzionatorio. Inoltre altre questioni legate alla medesima vicenda costruttiva avrebbero certamente dovuto indurre il Comune ad essere più solerte nelle sue richieste di pagamento."

Per il TAR:

2.1. Le doglianze non sono fondate.



TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 5.01.2011

Relazione tra oggetto della domanda e contenuto della stessa - mancato utilizzo dei colori nei disegni (giallo/rosso)

Il TAR Lombardia, Brescia, sezione I, affronta una questione da considerare ai fini della predisposizione delle pratiche edilizie e delle relative istruttorie: il rapporto sussistente tra l'oggetto della domanda (così come definito dal richiedente) e il contenuto (magari diverso) della stessa domanda.

Il caso:

In una certa data i ricorrenti avevano chiesto il rilascio di una concessione edilizia il cui esatto contenuto rileva nel giudizio, in quanto oggetto di contestazione tra Comune e interessati riguardante l'inclusione o meno di un piazzale. Se compreso lo stesso non poteva essere ritenuto abusivo come nel caso contrario.

I giudici, dunque, sono stati chiamati a stabilire se attraverso questo titolo edilizio sia stata assentita anche la realizzazione di un nuovo piazzale per deposito automezzi in aggiunta a una nuova recinzione, con accesso carrale (opere, queste ultime, sulle quali non vi è contestazione), costituente l'oggetto della domanda.

In seguito al sopralluogo di un funzionario tecnico .... risulta emesso l’ordinanza n. 11 ..., con la quale ha ingiunto la remissione in pristino del piazzale nel frattempo realizzato per difformità rispetto alla concessione edilizia.



Consiglio di Stato, sez. IV, 5.01.2011

Ordinanza collegiale n. 14/2011: deferimento all'Adunanza Plenaria per stabilire la natura giuridica della DIA

Su cortese segnalazione dell'arch. Francesco Vinco, diamo evidenza all'ordinanza collegiale della IV sezione del Consiglio di Stato, presieduta dal dott. Trotta, con la quale è stato ritenuto rinviare la rpoblematica relativa alla natura della DIA all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

L'ordinanza contiene una analitica esposizione delle controverse "tesi" circa la natura dell'atto.

Tra le righe dell'ordinanza, però si legge: "La s.c.i.a., di cui non è ancora chiara allo stato la ampiezza di applicazione in materia edilizia, enfatizza (in nome di una ulteriore liberalizzazione e semplificazione) ancora di più la natura privatistica dell’atto, ma per converso non può smentire la permanenza della potestà pubblica, che è naturalmente fatta salva in via di autotutela e di divieto di prosecuzione della attività."



TAR Veneto, sez. II, 3.01.2011

Agibilità con prescrizioni relative all'attività produttiva

Per i Giudici Amministrativi veneti "l’autorizzazione di agibilità relativa agli immobili non abitativi, come gli opifici industriali, deve riguardare solo la salubrità degli ambienti e quindi solo il manufatto edilizio e non l’attività contingente che vi si svolge (cfr. C.d. S. sez. 5^ 3 giugno 1996 n. 613): tale autorizzazione concerne, infatti, l’attitudine dell’edificio all’uso suo proprio, la sua igienicità interna e il rispetto delle norme costruttive."



TAR Veneto, sez. II, 3.01.2011

Poteri di "ordinanza" del Sindaco in materia "antincendio"

Secondo la sentenza del TAR Veneto il Sindaco non ha competenza di imporre l'esecuzione di lavori di adeguamento alla normativa antincendio, nè, tantomeno, ha il potere di disporre la chiusura di impianti o di locali per tali ragioni.

"Ne consegue che il Sindaco non poteva ordinare l’esecuzione dei lavori, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica dell’ordinanza in questione, nel presupposto che questi ultimi fossero stati imposti dallo stesso comando dei V.V.F.F. , ma unicamente tenerne conto, ai fini dell’eventuale rilascio degli atti autorizzativi di competenza, se e quando il progetto di tali lavori fosse stato ripresentato e debitamente approvato dai V.V.F.F. ai fini delle norme di prevenzione incendi di propria competenza."



Consiglio di Stato, sez. IV, 5-1-2011

Legittimazione a ricorrere

I Giudici amministrativi evidenziano che:

Società incorporate (fuse): "per costante ed ormai pacifica giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr., n. 2637 del 2006 e da ultimo, tra le tante, n. 19509 del 2010) l’incorporazione, per fusione, di una società in altra non comporta l’estinzione del soggetto giuridico incorporato e l’insorgenza di un soggetto giuridico nuovo e distinto dal primo che succeda a quest’ultimo a titolo universale.

Ha ritenuto, infatti, il Giudice della nomofilachia che, secondo la modificazione del contenuto dispositivo del comma 1 dell’art. 2504-bis del codice civile, così come operata dal d.lgs. n. 6 del 2003, la fusione non è più prevista come evento determinante l’estinzione della società incorporata, bensì costituisce una “…vicenda meramente evolutivo-modificativa…” del medesimo soggetto giuridico (non diversamente da quanto avviene con la trasformazione), senza che si produca alcun effetto successorio ed estintivo.

Ciò ha statuito, precisando, inoltre, che la citata norma codicistica, soltanto nel regime precedente alla modifica introdotta dal citato d.lgs. n. 3 del 2003, prevedeva che la fusione di società desse luogo ad una situazione giuridica corrispondente alla successione universale e producesse l'estinzione delle società partecipanti alla fusione o della società incorporata, nonché la contestuale sostituzione nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti ad esse capo.”.

Altri soggetti: "E’ pacifico avviso della giurisprudenza, che il Collegio condivide, che, in materia di impugnazione del permesso di costruire, sia sufficiente la c.d. “vicinitas”, quale elemento che distingue la posizione giuridica del ricorrente da quella della generalità dei consociati, di talché è corretto riconoscere a chi si trovi in tale situazione un interesse tutelato acché il provvedimento dell’Amministrazione sia procedimentalmente e sostanzialmente ossequioso delle norme vigenti in materia; per di più, nella specie, a tale interesse si aggiunge anche quello economico proprio delle aziende ricorrenti che agiscono nello stesso campo turistico ed economico della xxx, per cui la posizione legittimante delle prime può ritenersi ancor più consistente e meritevole di tutela in relazione all’impugnato permesso di costruire una struttura ricettiva".

Termini per ricorrere: "... tenuto conto, anche per tale aspetto, della costante giurisprudenza del Giudice Amministrativo, che il Collegio fa propria, secondo la quale la decorrenza del termine per ricorrere in sede giurisdizionale avverso atti abilitativi dell’edificazione si ha, per i soggetti diversi da quelli cui l’atto è rilasciato (ovvero che in esso sono comunque indicati) dalla data in cui si renda palese ed oggettivamente apprezzabile la lesione del bene della vita protetto, la qual cosa si verifica quando sia percepibile dal controinteressato la concreta entità del manufatto e la sua incidenza effettiva sulla propria posizione giuridica".



Consiglio di Stato, sez. IV, 29-12-2010

Natura dei piani di recupero

I Giudici amministrativi evidenziano che:

"I piani di recupero, nella configurazione loro fornita dagli artt. 28 e 30 della citata legge n. 457, sono, dunque, strumenti di pianificazione urbanistica a finalità attuative e di livello gerarchicamente subordinato, ai quali si riconnettono obblighi di trasformazione edilizia e urbanistica per i proprietari e per il Comune e che non hanno, quindi, una natura meramente programmatica.

Trova, dunque, applicazione ad essi, per esplicita volontà di legge, la disciplina statale per i piani particolareggiati, la quale prevede(va) la notifica individuale, ma soltanto per i proprietari di immobili direttamente incisi dalla disciplina del piano di recupero: art. 16, comma 10, legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 5 l. 6 agosto 1967, n. 765 (oggi abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ma all’epoca dei fatti di causa pienamente vigente), il quale dispone(va) che “Il decreto di approvazione di un piano particolareggiato deve essere depositato nella segreteria comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito.”.



TAR Umbria, sez. I, 18-11-2010

Natura del certificato di agibilità

I Giudici Amministrativi umbri con la sentenza in commento ritengono che il certificato di agibilità "a differenza del titolo edilizio, che amplia la sfera giuridica dell’intestatario, che deve dunque essere ben determinato se non altro in ragione del rapporto di esclusività che si crea con il bene oggetto del provvedimento abilitativo, si limita ad attestare una situazione oggettiva (ed in particolare la corrispondenza dell’opera realizzata al progetto assentito, dal punto di vista dimensionale, della destinazione d’uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo, nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati, alla stregua della normativa vigente).
Che sia una certificazione in senso stretto (cioè una dichiarazione di scienza riproduttiva di una certezza giuridica), ovvero, al di là del nomen iuris, un atto di accertamento, il certificato di agibilità non ha un unico intestatario, e dunque un solo soggetto legittimato ad avvalersene.
Ciò significa che deve essere rilasciato a chiunque abbia un interesse giuridicamente apprezzabile ad utilizzare l’edificio al quale si riferisce
."

Consiglio di Stato, 23-12-2010

Natura dei vincoli di PRG (verde privato) ai fini dell'indenizzo in caso di reiterazione ultra quinquennale

Il tema oggetto di decisione riguarda la scelta urbanistica di un comune imporre la destinazione a "verde privato o pertinenza di edifici ad uso collettivo" una proprietà privata.

Nel presupposto della natura espropriativa del vincolo e della sua decadenza per scadenza del quinquennio legale, i su nominati proprietari hanno diffidato il comune alla riqualificazione urbanistica dell’area.

In seguito a tale diffida gli interessati hanno proposto ricorso avanti il T.a.r. per la Puglia per ottenere la condanna del comune alla riqualificazione urbanistica delle aree in proprietà ed al risarcimento dei danni derivanti dalla compressione del diritto dominicale.

 

Consiglio di Stato, 23-12-2010

Diritto di accesso al titolo abilitativo edilizio - contenuto e soggetti legittimati

La sentenza riguarda l'appello della sentenza del TAR Campania (Salerno) n. 2354/2010 relativa ad una istanza di accesso (mediante visione ed estrazione di copia), presentata da un tecnico (geometra), relativo allegati tecnici.

Il Comune ha rilasciato copia dell'autorizzazione ma non anche la "documentazione tecnica allegata all’istanza di permesso di costruire avanzata dalla società", come da insistente richiesta del professionista.

Il Consiglio di Stato (sez. IV) ha evidenziato, in diritto, che: ...

 

Consiglio di Stato, 10-12-2010

Potere di annullamento in autotutela dei titoli abilitativi edilizi

La sentenza asserisce che "il consolidato orientamento di questo Consiglio secondo il quale al potere di autotutela , esercitato dopo un “considerevole lasso di tempo“ (in applicazione dell'art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990), deve comunque essere applicato il già ricordato criterio di ragionevolezza, secondo cui in presenza di posizioni oramai consolidate e a fronte di vizi di legittimità meramente formali, occorre procedere ad un puntuale apprezzamento del ragionevole affidamento suscitato nell'amministrato sulla regolarità della sua posizione. (cfr.: Cons. St., sez. VI, 18 agosto 2009 , n. 4958 ; sez. VI, 2 ottobre 2007, n. 5074).

Pur tuttavia – continua lo stesso indirizzo - allorché vengano in rilievo contrastanti interessi di terzi, o superiori interessi pubblici, tali principi devono contemperarsi con quello, secondo cui per gli atti che esplicano effetti giuridici permanenti o ripetuti nel tempo il principio di legalità impone all'amministrazione il loro adeguamento in ogni momento al quadro normativo di riferimento.

In questi casi l'interesse pubblico all'esercizio dell' autotutela è "in re ipsa" e si identifica nella cessazione di ulteriori effetti "contra legem" (Cons. St. , sez. VI, 17 gennaio 2008, n. 106; v. anche sez. VI n. 4958/2009, cit.).

Sussiste, dunque, un dato temporale assoluto - secondo il quale un lasso di tempo oggettivamente “non considerevole“ non comporta alcun insorgere di legittimi e tutelabili affidamenti - e un dato relativo, per il quale gli affidamenti, pur in astratto configurabili per il decorso di un tempo “considerevole“, in concreto non lo siano per non essere essi “ragionevoli“: la ragionevolezza che l’articolo 21 nonies della legge n. 241 riferisce al tempo è, in realtà, qualificazione maggiormente attinente alle posizioni individuali dei soggetti coinvolti nel procedimento di revisione delle decisioni iniziali.

In questa secondo accezione relativistica, la ragionevolezza comporta che l’affidamento (ed il decorso del tempo che quello avrebbe ingenerato) vada valutato con riguardo sia ai valori complessivamente in gioco nella rivalutazione delle determinazioni originarie, sia al concreto svilupparsi ed atteggiarsi del procedimento."

TAR Lombardia, BS, 17-11-2010

Intervento di ristrutturazione edilizia nella modalità demolizione/ricostruzione e modifica della quota campagna

La sentenza asserisce che "La modifica del piano di campagna dell’edificio preesistente ... comporta come conseguenza una traslazione in alto della sagoma. E vicende di traslazioni di sagoma o volumetria sono state ritenute dalla giurisprudenza incompatibili con i limiti della demolizione e ricostruzione (T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, n. 5268 del 02/12/2009: in caso di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, lo spostamento di volumetria non può ritenersi ammissibile in quanto incide sul requisito della identità di sagoma, superfici e volumi richiesto dall'art. 3 D.P.R. n. 380/2001; Tar Toscana, sez. III, n. 639 del 17 aprile 2007: non è riconducibile alla nozione di ristrutturazione l'intervento consistente nella totale demolizione del manufatto preesistente, con alterazione e variazione della quota di imposta e del piano di campagna rispetto allo stato originario, traslazione della volumetria, modifica della sagoma e aumento dell'altezza)."

Consiglio di Stato, sez. IV, 9-12-2010

Distinzione tra titolo abilitativo in variante a quello rilasciato e nuovo titolo abilitativo -

La sentenza ha pregio, non solo per determinare la distinzione formale tra due atti e, quindi, il rapporto giuridico che si determina tra i due, bensì anche ai fini dell'eventuale necessità di impugnativa giurisdizionale anche del secondo provvedimento una volta impugnato il primo.

Infatti se sussiste una "continutità" tra primo e secondo titolo abilitativo, la caducazione del primo comporta la caducazione anche del secondo, fatto che non si riscontra se dovesse venir meno la supposta e necessaria "continuità", tanto da rendersi necessaria autonoma impugnativa.

 

TAR Veneto 15-12-2010

Area privata gravata da servitù di uso pubblico - per la sussistenza necessari tre requisiti

Oggetto del giudizio è l'impugnazione di un provvedimento amministrativo comunale che nega la sanatoria relativa alla collocazione di una sbarra di chiusura della strada di accesso al mare dalla via pubblica, assunto sul presupposto che sussista un uso pubblico della strada medesima. E, segnatamente, il diniego impugnato si fonda sulla nota comunale che esprime parere negativo alla concessione della sanatoria poiché il terzo accesso al mare è da considerarsi strada di uso pubblico.

Nella specie si tratta dunque di verificare se sussista un presupposto del provvedimento assunto dal Comune, e precisamente l'esistenza dell' uso pubblico della strada in questione.

Secondo la prospettazione della ricorrente una strada non può diventare pubblica o di uso pubblico solo perché aperta al pubblico transito o perché il proprietario tollera il passaggio pubblico, essendo sempre necessario un previo atto di destinazione della P.A. o del proprietario.

Inoltre la sbarra di chiusura della strada di accesso non si può qualificare come costruzione.

 

Consiglio di Stato 9/12/2010

Accertamento della natura pubblica o privata di una strada: elementi da considerare

La sentenza della G.A., che richiama anche recentissima Cassazione Civile (SS.UU.), offre tra i profili argomentativi gli elementi da considerare al fine di accertare se una strada è pubblica o privata (con il conseguente regime di subordinazione).

Innanzitutto si asseriusce che "la semplice indicazione di una strada nell’elenco delle strade comunali (o vicinali) non risulta dirimente, considerato che tali elenchi hanno natura meramente dichiarativa, e non costitutiva, per cui detta inclusione non è di per sé sufficiente a comprovare la natura pubblica o privata di una strada".

 

TAR Veneto 3/12/2010

Annullamento dei provvedimenti comunali e poteri sostitutivi

La sentenza TAR riguarda l'articolo 30 della l.r. 11/2004, avente ad oggetto "annullamento dei provvedimenti comunali e poteri sostitutivi" che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, o comunque in contrasto con la normativa urbnaistico-edilizia vigente al momento della loro adozione.

La normativa regionale, come noto, asserisce che tali provvedimenti (permessi di costruire e DIA da art. 22, comma 3 - c.d. superDIA) "possono essere annullati dalla provincia", senza precisare i casi di promovimento e l'obbligatorietà o meno di provvedere da parte della Provincia stessa.

 

Consiglio di Stato, sez. IV, 3-12-2010

Prescrizioni ammissibili nei titoli abilitativi edilizi

Il tema centrale della controversia attiene alla sussistenza o meno della facoltà del Comune, nel momento in cui rilascia un permesso di costruire, di accompagnare ad esso una o più prescrizioni relative a modifiche progettuali, alle quali subordinare l’assenso all’istanza ad aedificandum del privato.

Per il Consiglio di Stato:

se è vero che la giurisprudenza ha più volte affermato l’impossibilità in generale di apporre condizioni, sia sospensive che risolutive, al permesso di costruire, salvi i casi espressamente previsti dalla legge (cfr. ad esempio Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2001, nr. 1702), l’analisi della casistica su cui si è formato tale indirizzo svela che sono state ritenute illegittime, di regola, le condizioni e prescrizioni che risultavano del tutto estranee all’intervento ed alle sue modalità realizzative e finalizzate al perseguimento di obiettivi del tutto estranei e diversi rispetto a quelli cui è funzionale la valutazione sull’assentibilità dell’intervento edificatorio richiesto.

Deve invece ritenersi spettante al Comune, nella propria veste di soggetto istituzionalmente titolare del potere di conformazione e governo del territorio, la facoltà di dettare prescrizioni che siano strettamente inerenti alle modalità realizzative dell’intervento e risultino oggettivamente e ragionevolmente giustificate da interessi di carattere pubblicistico.

Cass. Pen. 29-11-2010

Opere temporanee (gazebo stagionali): reato urbanistico (art. 44/b tued) - carico urbanistico e qualificazione dell'opera

I Giudici Penali, richiamando una precedente espressione della Suprema Corte (n. 29871/2006), evidenziano che:

".... la mancata rimozione di un’opera edilizia allo spirare del termine stagionale, per il quale è stato rilasciato il provvedimento abilitativo, configura il reato di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 380 del 2001, atteso che in tale ipotesi la responsabilità discende dal combinato disposto del citato ari 44 e dell’art. 40, comma secondo, c.p., per la mancata ottemperanza all’obbligo di rimozione insito nel provvedimento che ha autorizzato la installazione del manufatto per un determinato periodo di tempo."

La mancata demolizione/rimozione dell'opera temporanea, ...

 

Cass. Pen. 19-11-2010

Opere abusive: inottemperanza ordine di demolizione ed acquisizione al patrimonio del comune

La sentenza ribadisce un orientamente oramai univoco dei giudici penali:

"L’ingiustificata inottemperanza, nel termine di legge, all’ordine di demolizione di una costruzione abusiva emesso dall’autorità comunale comporta l’automatica acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio disponibile del Comune alla scadenza di detto termine, Indipendentemente dalla notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza che ha solo funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà."

Dall'altro la sentenza ricostruisce la sequenza procedimentale descritta all'art. 31 del testo unico edilizia, già articolo 7 della legge 47/85.

 

TAR Lombardia (MI) 22-11-2010

Sanatoria paesaggistica di cui all'art. 167, co. 4: tassatività della fattispecie - illegittima se con prescrizioni

La sentenza ribadisce che la previsione di cui all’art. 167, c. 4, d.lgs. n. 42/2004 ed affermando che tale norma consente la sanatoria delle opere così come effettivamente realizzate e non delle opere quali sarebbero a seguito della esecuzione di un ulteriore intervento edilizio.

L’art. 167, d.lgs. n. 42/2004 consente il rilascio di un provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria solamente nelle ipotesi tassative previste al quarto comma. Al di fuori di tali casi eccezionali vige il divieto previsto dall’art. 146, c.4, d.lgs. n. 42/2004.

Non può dunque ritenersi consentito il rilascio di un titolo in sanatoria subordinatamente alla realizzazione di ulteriori lavori, al fine di rendere l’opera conforme alla previsione di cui all’art. 167, d.lgs. n. 42/2004: la necessità di un intervento edilizio palesa, invero, l’attuale non riconducibilità dell’opera alle ipotesi in cui è consentito il rilascio di un titolo in sanatoria.

 

TAR Lombardia (BS) e TAR Piemonte

Qualificazione tecnico-giuridica degli interventi: pergolato, berceau, gazebo, dehor ... pompeiana ... regimi giuridici

Il testo unico edilizia (DPR 380/01), prevede che il responsabile del procedimento corredi la propria formulazione di proposta di provvedimento, relativamente alla domanda di permesso di costruire, con la qualificazione tecnico giuridica dell'intervento richiesto.

In altri termini l'intervento "domandato" deve essere ricondotto ad una fattispecie "giuridica" definita dal testo unico edilizia, definizioni che, come noto, prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, nell'evidente motivo che determinano il regime giuridico di subordinazione.

Si tratta di un'operazione tutt'altro che semplice, in ragione di due aspetti:

  • da un lato perchè le stesse definizioni normative, determinanti la fattispecie A cui deve essere ricondotto il fatto B (e cioè l'intervento unitarimente considerato), fanno riferimento ad "elementi" (fatti) che, a loro volta, rappresentano delle ulteriori fattispecie (ad esempio "gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria", oppure "gli interventi pertinenziali", ecc..);
  • dall'altro lato perchè la fattispecie giuridica di riferimento (per sua natura astratta) contiene anche terminologie corrispondenti a "concetti" (o "nozioni") complessi sia sotto il profilo tecnico che giuridico (e spesso controversi tanto in giurisprudenza che in dottrina), quali ad esempio il concetto di "sagoma", di "organismo edilizio", di "manufatto", dello stesso concetto di "costruzione" o di "trasformazione" e via elencando.

A questa complessità, che potremo definire "sostanziale", si deve affiancare, verosimilmente, anche quella "formale", intendendo come tale la differente terminologia utilizzata per riferirsi ad un intervento, quali quelle oggetto del presente commento.

Il fatto che di alcune "definizioni" se ne occupi la Giustizia Amministrativa, potrebbe essere ritenuto un ausilio alla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento proposto e da valutare.

 

TAR Lombardia (BS) 2-11-2010 n. 4524

Titoli abilitativi e diritti dei terzi - legittimità o meno dei titoli abilitativi rilasciati su edifici condonati in violazione dei predetti diritti

In questo caso, rappresentato nella sentenza in commento, il TAR affronta indubbiamente una questione alquanto complessa e delicata: l'obbligo o meno per i comuni di rilasciare/non rilasciare titoli abilitativi in violazione dei diritti dei terzi, a fronte della previsione dell'art. 11, comma 3, del testo unico edilizia "il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazioni dei diritti dei terzi."

Dalla sentenza si apprende che la questione è già stata affrontata nella direzione assunta dal TAR sia dal Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 8262 del 30 dicembre 2006 che da TAR Emila Romagna, Bologna, sentenza n. 3260 del 19 dicembre 2006.

Va evidenziato che tutte e tre le sentenze fanno riferimento a condoni edilizi (in particolare il terzo della serie di cui alla legge 326/03).

 

Cassazione Civile sentenza 22-09-2010

Costruzioni a distanza non regolamentare rispetto al confine: successione delle norme nel tempo - onere probatorio delle parti - principio della prevenzione - concetto di "cortina continua"

La sentenza della seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha deciso un ricorso avente ad oggetto la costruzione, a distanza non regolamentare rispetto al confine di proprietà ed al fabbricato preesistente insorgente sul lotto finitimo (anno 1994).

Controparte replicava la regolarità dell'edificazione in quanto all'epoca della costruzione era applicabile l'art. 41 quinquies della legge 1150/42 (comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione - edificazione a scopo residenziale - distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire).

 

TAR Lombardia (BS) 2-11-2010 n. 4520

Titoli abilitativi condizionati - inottemperanza - qual è l'abuso? "

Con la sentenza emarginata il TAR affronta una questione particolare: un comune ingiunge (anno 2000) la demolizione di un garage legittimamente edificato (nel 1965), in quanto lo stesso non è stato demolito come previsto nel titolo abilitativo a suo tempo rilasciato (anno 1973) per la costruzione di un edificio a civile abitazione.

La problematica si pone nel momento in cui il "nuovo" avente titolo richiede al comune un titolo abiltiativo sull'edificio in questione; dall'excursus dei titoli abilitativi legittimanti il fabbricato, al fine di autorizzare un intervento legittimo su un fabbricato abusivo, emerge l'impegno del precedente proprietario a demolire il garage de quibus per realizzare l'abitazione, in ragione della prescrizione emersa in sede di Commissione edilizia comunale, di migliorare l'aspetto generale del complesso già ampiamento saturo.

 

 

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