Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 dicembre 2010, n. 8681

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinzione tra titolo abilitativo in variante a quello rilasciato e nuovo titolo abilitativo
di romolo balasso architetto

La sentenza ha pregio, non solo per determinare la distinzione formale tra due atti e, quindi, il rapporto giuridico che si determina tra i due, bensì anche ai fini dell'eventuale necessità di impugnativa giurisdizionale anche del secondo provvedimento una volta impugnato il primo.

Infatti se sussiste una "continutità" tra primo e secondo titolo abilitativo, la caducazione del primo comporta la caducazione anche del secondo, fatto che non si riscontra se dovesse venir meno la supposta e necessaria "continuità", tanto da rendersi necessaria autonoma impugnativa.

Infatti:

Ad opinione del Collegio deve quindi ribadirsi il principio per cui sussiste l’onere di impugnazione dell’atto ulteriore rispetto a quello già impugnato quando il rapporto esistente tra i due atti appartenenti alla stessa sequenza procedimentale è tale che l’atto finale, o successivo, non costituisce conseguenza inevitabile del primo, in quanto la sua adozione abbia implicato nuove ed ulteriori ponderazioni di interessi, anche di terzi soggetti, precedentemente mancate (Consiglio Stato, IV, 20 dicembre 2002, n.7258).

E’ vero, come deduce la parte appellante, che nel caso in cui l’atto impugnato costituisca presupposto unico di un atto confermativo, l’annullamento del primo può comportare la automatica caducazione del secondo e non è configurabile un onere di ulteriore impugnazione della variante della concessione edilizia originaria, in quanto l’accoglimento del ricorso relativo alla prima deriva inevitabilmente la caducazione della seconda.

Tuttavia, altrettanto non può valere nella ipotesi – nella quale ricade il caso di specie – in cui l’atto successivo, lungi dall’essere una variante in concessione con modifiche marginali, abbia addirittura la consistenza di nuova concessione, con modifiche sostanziali che la differenzino dalla prima in modo consistente.

Per distinguere la concessione in variante da una nuova concessione occorre che le modifiche quantitative e qualitative siano compatibili con il disegno globale che ha ispirato il progetto originario in modo che la costruzione stessa possa considerarsi regolata dalla prima concessione.

Si è invece in presenza di un nuovo titolo abilitativo quando il progetto originario risulta modificato in modo rilevante, per quantità e qualità, rispetto a quello originariamente assentito.

Quando si è al cospetto di variazioni sostanziali tra la prima e la seconda concessione, non può ritenersi escluso un onere di impugnazione anche della successiva concessione, che è quella che in realtà disciplinerebbe in sostanza il rapporto amministrativo.

In altri termini, per distinguere la concessione in variante (con modifiche marginali) da una nuova concessione, occorre che le modifiche quantitative e qualitative siano compatibili con il disegno globale che ha ispirato il progetto originario in modo che la costruzione stessa possa considerarsi regolata dalla prima concessione, mentre si è in presenza di un nuovo titolo abilitativo quando il progetto originario risulta modificato in modo rilevante, per quantità e qualità, rispetto a quello originariamente assentito.

Nella specie, inoltre, come detto, più che in considerazione la nozione di variante, viene in rilievo il fatto che si tratta di una nuova concessione, in ordine alle modalità essenziali dell’originario disegno edificatorio secondo indici fondati su diversi criteri quantitativi e qualitativi.

Una volta intervenuta la seconda concessione edilizia, apportante modifiche essenziali a quella precedente, la eventuale sentenza favorevole al ricorrente sarebbe inutiliter data in assenza di impugnazione della nuova concessione, avendo oramai la fattispecie e gli interessi che la costituiscono ricevuto il diverso e contrario assetto ad essi dato dal provvedimento sopravvenuto.

data documento:
20-12-2010
file: sentenza CdS
fonte:
Consiglio di Stato