S.C. di Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 42190 del 29-11-2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opere temporanee (gazebo stagionali): reato urbanistico (44/b) - carico urbanistico e qualificazione dell'opera
di romolo balasso architetto

I Giudici Penali, richiamando una precedente espressione della Suprema Corte (n. 29871/2006), evidenziano che:

".... la mancata rimozione di un’opera edilizia allo spirare del termine stagionale, per il quale è stato rilasciato il provvedimento abilitativo, configura il reato di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 380 del 2001, atteso che in tale ipotesi la responsabilità discende dal combinato disposto del citato ari 44 e dell’art. 40, comma secondo, c.p., per la mancata ottemperanza all’obbligo di rimozione insito nel provvedimento che ha autorizzato la installazione del manufatto per un determinato periodo di tempo."

La mancata demolizione/rimozione dell'opera temporanea, secondo i ricorrenti, non faceva derivare una concreta e reale compromissione del territorio ovvero del carico urbanistico, avendo tale struttura realizzata (gazebo in legno) funzione strumentale ed accessoria rispetto all'albergo cui è annessa.

Per la S.C., invece:

"..l'aggravio del carico urbanistico è determinato dalla trasformazione di un'opera per la quale era previsto il carattere temporaneo in opera definitiva e che la sua utilizzazione incide sul rapporto tra popolazione del territorio ed attrezzature fissato dagli standards urbansitici, deerminando una accresciuta utilizzazione di quest'ultimo rispetto a quanto stabilito in sede programmatica."

In altri termini, la Suprema Corte di Cassazione sembra abbia implicitamente disconosciuto il carattere pertinenziale del gazebo, per cui il titolo abilitativo di riferimento è un permesso di costruire "ordinario", il cui cui venir meno, al termine della temporaneità, ha determinato il reato di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b) del testo unico edilizia (assenza di permesso di costruire), in combinato disposto con l'art. 40, comma 2, del Codice Penale.

Tale articolo del CP tratta del rapporto di causalità ovvero del reato commissivo mediante omissione: "Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo" (detto anche reato omissivo improprio).

Nota: la qualificazione del gazebo data dalla S.C. di Cassazione appare diversa da quella data dal TAR Piemonte sentenza n. 4158 del 19-11-2010, commentata in Tecnojus.

data documento:
13-12-2010
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fonte:
Lexambiente.it