Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23 dicembre 2010, n. 9378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diritto di accesso al titolo abilitativo edilizio - contenuto e soggetti legittimati
di romolo balasso architetto

La sentenza riguarda l'appello della sentenza del TAR Campania (Salerno) n. 2354/2010 relativa ad una istanza di accesso (mediante visione ed estrazione di copia), presentata da un tecnico (geometra), relativo allegati tecnici.

Il Comune ha rilasciato copia dell'autorizzazione ma non anche la "documentazione tecnica allegata all’istanza di permesso di costruire avanzata dalla società", come da insistente richiesta del professionista.

Il Consiglio di Stato (sez. IV) ha evidenziato, in diritto, che:

l’interesse all’accesso deve essere valutato in astratto, essendo escluso ogni apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che l’interessato potrebbe eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso, ma tenuto conto, in ogni caso, della peculiare struttura soggettiva dell’accesso che non fornisce utilità finali ma poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante, come si evince dalla lettera e della ratio della norma sancita dall’art. 22, co. 1, lett. b), l. n. 241 del 1990 secondo cui sono legittimati all’accesso i soggetti <<…che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso>> (cfr. Cons. St., ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6).

Ne discendono i seguenti corollari (elaborati dalla prevalente giurisprudenza di questo Consiglio cui si rinvia a mente dell’art. 74 c.p.a., cfr. ex plurimis, Cons. St., sez. V, 25 maggio 2010, n. 3309; sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6339; sez. V, 21 agosto 2009, n. 5011; sez. IV, 10 aprile 2009, n. 2243):

a) la legittimazione all’accesso non può essere valutata alla stessa stregua della legittimazione alla pretesa sostanziale, con l’ovvio limite che il diritto di accesso:

I) non può essere indiscriminatamente esteso ad atti e documenti del tutto indifferenti rispetto alle esigenze di garanzia della tutela;

II) non può tradursi in uno strumento di controllo generalizzato dell’operato della p.a. ovvero di indagine o di ispezione;

b) la domanda di accesso è indipendente sia dalla sorte del processo principale all’interno del quale venga fatta valere l’anzidetta situazione soggettiva, sia dall’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale;

c) il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza va inteso in senso ampio, posto che la documentazione deve essere genericamente un mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse;

d) è irrilevante che sia il giudice, nell’ambito del processo nel quale si vuole fare uso dei documenti oggetto di accesso, a poterli richiedere all’amministrazione;

e) non è sufficiente la qualità di “operatore di settore” per concretizzare la situazione legittimante l’accesso ai documenti in assenza di concreti indizi che spieghino le qualificate ragioni che differenziano l’interesse azionato da quello di un quisque de populo.

7.2. L’opera di affinamento dell’individuazione dei presupposti dell’interesse ad agire e della legittimazione alla domanda di accesso nei vari settori dell’amministrazione pubblica, ha condotto la giurisprudenza di questo Consiglio, in coerenza con i principi e le norme illustrate nel precedente punto 7.1., a riconoscere, in materia di accesso ai titoli edilizi, una posizione qualificata e differenziata (non meramente emulativa o genericamente ispettiva), esclusivamente al proprietario del fondo confinante rispetto a quello sul quale sono state realizzate nuove opere, ovvero al residente in zona limitrofa (cfr. Cons. St., sez. V, 14 maggio 2010, n. 2966; sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2092).

E’ appena il caso di evidenziare che questi principi sono coerenti con le conclusioni cui è giunta la più rigorosa giurisprudenza (cfr. fra le tante Cons. St., sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6613), relativamente alla individuazione delle condizioni dell’azione di annullamento dei titoli edilizi: si richiede, infatti, la prova sia di uno stabile collegamento con la zona in cui la costruzione è permessa, sia di un danno certo o altamente probabile che colpisca la sfera giuridica del ricorrente a cagione dell’attività edificatoria; tanto in ossequio all’intervenuta abrogazione, da parte dell’art. 138 t.u. ed., dell’art. 31, della c.d. legge urbanistica (l. n. 1150 del 1942), recante una astratta ed anomala previsione di azione popolare.

7.3. Con il primo mezzo è stata impugnata la nota n. 2433 del 2009 resa dal responsabile dello S.u.e.

Il mezzo è sia inammissibile che infondato e deve essere respinto nella sua globalità.

7.3.1. Il mezzo è inammissibile perché si appunta sopra di un atto che, nella sostanza, ribadisce quanto già statuito nel diniego di accesso prot. n. 1359 del 2009 mai impugnato dal ricorrente (sulla inammissibilità della reiterazione dell’istanza di accesso e della conseguente impugnazione del successivo diniego cfr. Cons. St., ad. plen., 18 aprile 2006, nn. 6 e 7).

7.3.2. Il mezzo è altresì infondato in quanto:

a) confonde il regime generale di pubblicità delle delibere degli enti locali (art. 124 t.u. enti locali) e dei permessi di costruire in particolare (art. 20, co. 7, t.u. edilizia) avente finalità meramente notiziali, con l’ambito del diritto di accesso regolamentato in via esclusiva dalle disposizioni sancite dalla l. n. 241 del 1990, cui non deroga (in ordine ai presupposti per l’esercizio dell’accesso), la norma sancita dall’art. 10 t.u. enti locali che riconosce genericamente il diritto di accesso e informazione dei cittadini in relazione agli atti degli enti locali coordinandosi con le disposizioni della l. n. 241 del 1990 (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2004, n. 7773; sez. V, 7 aprile 2004, n. 1969; sez. V, 8 settembre 2003, n. 5034);

b) mira a ricomprendere nell’ambito della disciplina comunitaria e nazionale (cfr. direttiva 28 gennaio 2003, n. 2003/4/Ce; Convenzione di Aarhus ratificata con l. 16 marzo 2001, n. 108; art. 3 sexies, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; artt. 1, 3 e 7 d.lgs. 19 agosto 2005 n. 195), relativa all’accesso alle informazioni ambientali, le istanze di accesso a titoli edilizi che, in quanto tali, costituiscono manifestazioni del potere di governo del territorio settore nel quale sono implicati interessi pubblici diversi rispetto a quelli di natura schiettamente ambientale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 2008, n. 6494; sez. VI, 8 maggio 2008, n. 2131; sez. VI, 16 febbraio 2007, n. 668, che si soffermano sui particolari presupposti per l’accesso alle informazioni ed ai documenti in materia ambientale, e, in particolare, sulla legittimazione attiva che va riconosciuta a chiunque ne faccia richiesta, fermo restando il divieto del sindacato ispettivo sulla generalità dell’attività svolta dall’amministrazione di settore);

c) contrasta con i principi elaborati dalla giurisprudenza (illustrati retro punti 7.1. e 7.2.), in tema di individuazione dell’interesse ad agire e della legittimazione del soggetto che presenta istanza di accesso a titoli edilizi; nel caso di specie, invero, sono del tutto carenti sia il requisito della c.d. vicinitas che una prospettazione di danno; mentre rimane irrilevante, di per sé, la circostanza che il richiedente sia geometra e che eserciti attività professionale ed imprenditoriale nell’ambito dell’edilizia.

Sul medesimo argomento si segnala anche la sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 23 dicembre 2010, n. 9363

data documento:
27-12-2010
file: sentenza CdS
fonte:
Consiglio di Stato