tecnici e giuristi insieme: approfondimenti tecnico-giuridici sistematici

Professione - News

D.P.R. 7.8.2012, n. 137 (in G.U. n. 189 del 14.8.2012 - in vigore dal 15.8.2012)

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali

Promulgato il regolamento di riforma delle professioni regolamentate di cui all'art. 3, comma 5, della legge 14.9.2011, n. 148. Questi alcuni commenti sui siti "professionali":

Nuove regole per tutte le professioni ordinistiche, fatte salve in particolare le specificità di quelle sanitarie.E' quanto prevede il DPR n. 137 del 7 agosto 2012, recante il regolamento di attuazione dei principi dettati dall’articolo 3, comma 5, del Decreto Legge n. 138 del 2011 in materia di professioni regolamentate, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012.Il decreto presidenziale contiene misure volte a garantire l’effettivo svolgimento dell’attività formativa durante il tirocinio e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione e quindi l’interesse dell’utenza.

Gli esperti in materia si schierano su due fronti: mentre il Comitato Unitario delle Professioni si dichiara favorevole alla riforma delle professioni, gli avvocati denunciano l'illegittimità del regolamento stesso; in proposito, il Ministro della giustizia Paola Severino guarda alla riforma forense come al principale dei suoi obiettivi estivi.

Con l’entrata in vigore del decreto in esame sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle introdotte dal predetto. Successivamente, il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvederà a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto dell’articolo 3, comma 5 bis, del citato Decreto Legge. (Altalex, 16 giugno 2012. Vedi le principali novità della riforma, nonchè la nota di Maria Morena Ragone e Fabrizio Sigillò)

Coloro che si aspettavano un cambio epocale (o coloro che hanno descritto tale regolamento come “il nuovo” mondo) sono stati smentiti.

Per usare un eufemismo, si potrebbe dire nulla di nuovo sotto il sole.

Gli unici che potranno dirsi soddisfatti saranno, sicuramente, le compagnie assicuratrici che si vedono creare dal nulla un nuovo mercato quello delle polizze professionali obbligatorie.

Coloro che frequentano il campo medico (o semplicemente coloro che “vivono l'esperienza” dell'assicurazione obbligatoria delle automobili) hanno la percezione di cosa significa affrontare assicurazione obbligatoria senza forme di protezione per il consumatore finale.

Per non parlare della “codificazione“ di un nuovo mercato quello della formazione professionale permanente (in un precedente articolo avevamo delle storture delle attuali modalità di formazione), dove l'unica domanda da porsi è per € 1 quanti crediti formativi mi dai ? In altre parole, basterà pagare e si sarà adempiuto all'obbligo di formazione. (Fanpage.it)

Per "Il Sole 24 Ore", invece:

Le novità del testo - Il testo contiene numerose novità rispetto alla prima bozza varata dal Consiglio dei ministri il 18 giugno scorso. Nel comunicato finale, infatti, si legge che “il Governo ha tenuto in debito conto le osservazioni del Consiglio di Stato e del Parlamento, attuando i principi delle liberalizzazioni”. In particolare, prosegue la nota “è stato garantito il principio dell’accesso alla professione libero e non discriminatorio, e dell’effettività del tirocinio e dell’obbligo di formazione continua permanente del professionista. È stato stabilito l’obbligo di assicurazione del professionista a tutela del cliente ed è stata regolata la libertà di pubblicità informativa relativa all’attività professionale. Infine - sempre in attuazione della delega - è stato fissato il principio della separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi nell’autogoverno degli ordini”.

Cnf, attacco al diritto di difesa - Per il Consiglio nazionale forense, però, "il mancato stralcio dell'Avvocatura, professione riconosciuta dalla Costituzione, dal regolamento sulle professioni, è un attacco al diritto di difesa. Per lo statuto dell'avvocatura, soggetto imprescindibile della giurisdizione, serve una legge dello Stato". "Il regolamento non rispetta le specificità delle professioni e inspiegabilmente non esclude dal suo ambito di applicazione gli avvocati che, come i medici, svolgono una attività relativa a diritti costituzionalmente riconosciuti" per questo "il Cnf non può che stigmatizzare questo approccio, prima che sul merito, innanzitutto sul metodo di legiferare in materia di professioni e di avvocatura e si riserva di adire ogni rimedio giurisdizionale per denunciare la illegittimità del regolamento". Intanto il Consiglio "attende di conoscere la decisione del Governo, che a quanto risulta si è riservato di comunicarla la prossima settimana, circa l'assenso al passaggio in commissione giustizia alla Camera in sede deliberante della riforma forense ".

La definizione di professione regolamentata - Si restringe la definizione di “professione regolamentata”, limitata ora a quelle attività “il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini e collegi”, rimangono fuori dal perimetro dunque gli iscritti ad albi, registri ed elenchi tenuti dalle amministrazioni pubbliche che figuravano nella prima stesura del testo.

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A caldo non sembra un gran testo:

  1. per tutte valga la definizione di professione regolamentata "per «professione regolamentata» si intende l'attività,o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio é consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità":
    • la professione regolamentata, di norma, si connota per il fatto che a quella professione sono riservate delle attività, a tutela degli interessi generali: i saperi e le conoscenze tecniche e scientifiche proprie di una data professione, in pratica, sono asserviti alla tutela di valori e beni giuridici essenziali (molti dei quali di rango Costituzionale), tanto che il soggetto tutelato è soltanto lo Stato (cfr. Cass. SS. UU. penali, n. 11545/2012), per cui la formazione di quei saperi avviene su ordinamenti didattici statali, così come il titolo formativo e l'abilitazione professionale vengono autorizzati amministrativamente con l'esame di Stato (cfr. art. 33, comma 5, della Costituzione);
    • la riserva di legge, nell'accesso e nell'esercizio professionale, inoltre, in ragione della tutela pubblicistica e del particolare affidamento sia pubblico che privato, prescrive che per alcune attività di una data professione sia obbligatoria anche l'iscrizione all'Albo di quella professione, albo tenuto da un Organismo con funzioni di magistratura interna. In altri termini per l'esercizio di talune attività le qualità "morali" (etico-deontologiche e giuridiche) della persona che incidono sulle condotte della stessa, costituiscono requisito di esercizio.
    • Ora, dalla definizione di professione regolamentata, sembra che l'iscrizione all'ordine/collegio sia obbligatoria anche per l'esercizio delle attività non riservate a quella professione. In questo momento diventa difficile soppesare la portata di una tale definizione, soprattutto in considerazione della tutela penale disposta dall'art. 348 C.P.. Appare ragionevole che la subordinazione di iscrizione, all'Ordine/Collegio o Albo professionale che sia, per esercitare un'attività non riservata a quella professione, debba trovare una forte ragione pubblicistica e, soprattutto, si dovrà capire quali/quante attività non riservate ad una certa professione dovranno essere svolte con l'iscrizione all'Albo di quella professione (sic!!!)

Legge 24 marzo 2012, n. 27

Abrograzione tariffa professionale - contratto ed assicurazione professionale obbligatori - società tra professionisti

Convertito, con modificazioni, il c.d. decreto legge sviluppo (n. 1/2012), queste, in sintesi le disposizioni che interessano la professione:

  • art. 5 - tutela amministrativa contro le clausole vessatorie:
    • inserito l'art. 37-bis al codice del consumo (d.lgs. 206/2005): ... dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari ... In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
  • art. 9 - disposizioni sulle professioni regolamentate:
    • abrogate le tariffe vigenti, in caso di liquidazione giudiziale il compenso sarà determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto ministeriale (atteso entro 120 gg);
    • obbligo di pattuire il compenso nelle forme previste dall'ordinamento (non necessariamente scritta) al momento del conferimento dell'incarico, con un preventivo di massima indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;
    • obbligo di rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento di conferimento dell'incarico;
    • obbligo di indicare i dati della polizza assicurativa R.C. al momento di conclusione dell'incarico;
    • durata massima del tirocinio professioni regolamentate in 18 mesi, con riconoscimento di un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi 6 mesi. [la disciplina del tirocinio deve rispettare quanto già prescritto dall'art. 3, co. 5, legge 148/2011- link al sito bosettiegatti.com].
  • art. 9-bis - società tra professionisti:

 

1.1.2012: entrata in vigore legge di stabilità

Esercizio professionale e società tra professionisti

L'articolo 10, comma 2, della legge n- 183/2011, entrata in vigore con l'inizio dell'anno, ha stabilito che:

3. E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonchè dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purchè in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;

c) criteri e modalità affinchè l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

Dalla rassegna stampa curata dal Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P. e C. risulta che "Puntano fermamente i piedi i professionisti verso numerosi aspetti della normativa sulle società tra professionisti (Stp), introdotta dall'articolo 10 della legge 183/2011: e lo fanno con una circolare diramata dal Cup in data 2 gennaio 2012, sottolineando la necessità che nei regolamenti attuativi previsti dalla normativa in vigore vengano effettuate numerose e significative precisazioni rispetto a un testo legislativo che viene definito «frettoloso» e «inopportuno» e reclamando che tale regolamentazione venga elaborata «con l'ausilio del confronto e della discussione che sono mancati nella fase di urgenza»" (link alla pagina del Sole 24ORE con il testo integrale dell'articolo).

Sul sito www.diritto.it un articolo di approfondimento di Anna Costagliola (link sottostante)

 

Decreto "salva Italia"

Sintesi delle principali novità su Legislazione Tecnica online

  • Incentivi fiscali per interventi edilizi (36% e 55%);
  • Ordini professionali;
  • Opere di urbanizzazione a scomputo;
  • IMU: imposta municipale propria.

Federazione regionale Ordini degli Architetti del Veneto

Nuovo sito FOAV

La Federazione regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto, con la quale Tecnojus ha rinnovato l'accordo di partnership biennale lo scorso 14 ottobre 2010, ha comunicato di aver pubblicato il nuovo sito, concepito come strumento di supporto alle professioni di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore. Riprenderà, di consegenza, la redazione degli aggiornamenti e approfondimenti FOAV-TECNOJUS, per la loro pubblicazione nella sezione specificatamente riservata.

Come da qualche anno a questa parte, Tecnojus sta curando e predisponendo per gennaio 2012, su indicazione del presidente FOAV, l'evento informativo di aggiornamento professionale relativo alle principali "novità" normative e giurisprudenziali 2011 e loro incidenza negli esercizi professionali che i singoli ordini federati potranno organizzare sul territorio.

 

Approfondimenti Tecnojus - Quaderni Tecnojus

Decreto legge 70/2011 - art. 5 e art. 4, co. 16

Su invito del presidente FOAV, arch. Arnaldo Toffali, sono stati redatti due approfondimenti sul decreto legge 70/2011, che si rendono disponibili al download in vista dell'incontro che FOAV stessa intende organizzare a livello regionale Veneto.:

download

Quaderno Tecnojus n. 10/2011 - parte 1

Disamina art. 5, costruzioni private, decreto legge 70/2011 - arch. Romolo Balasso e avv. Pierfrancesco Zen

download

Quaderno Tecnojus n. 10/2011 - parte 2

Disamina art. 4, comma 16, decreto legge 70/2011, modifiche all'art. 146, comma 5, d.lgs. 42/2004 procedimento ordinario autorizzazione paesaggistica - arch. Romolo Balasso e avv. Pierfrancesco Zen

News Tecnojus

Guide Fiscali marzo 2011 Agenzia delle Entrate

 
Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
  Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali

 

 

News

Mediazione civile e commerciale

News Tecnojus - Formazione-aggiornamento professionale

Padova: corso "introduzione alla professione" dal 24.1.2011

L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Padova, in collaborazione con Tecnojus, ha organizzato il corso "introduzione alla professione" rivolto ai neo iscritti all'albo e non solo; infatti alcuni incontri costituiscono l'occasione di approndimento tematico di tipo tecnico-giuridico.



Decreto legislativo 28/2010 - G.U. n.53 del 5/3/2010

Mediazione finalizzata alla concilazione delle controversie

dal sito ANCE: Il D.lgs. n.28 del 4/3/2010 (pubblicato sulla G.U. n.53 del 5/3/2010) introduce nell`ordinamento giuridico italiano il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale come metodo di risoluzione delle controversie alternativo rispetto all`ordinario processo di cognizione davanti al giudice.

L`obiettivo della riforma è quello di permettere a chiunque di rivolgersi dinanzi a un mediatore professionista ``con requisiti di terzieta``` al fine di addivenire in tempi ragionevoli o ad un accordo amichevole  o alla formulazione di una proposta per la risoluzione di una controversia civile e commerciale, fatta eccezione per quelle inerenti diritti indisponibili (ossia diritti della personalita`, diritti non patrimoniali sui beni immateriali, molti diritti nascenti da rapporti familiari).

Il ricorso alla mediazione non preclude le negoziazioni volontarie ne` le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

In alcune materie, ritenute particolarmente conflittuali, quali condominio, locazione, diritti di proprieta` usufrutto, contratti bancari, finanziari e assicurativi, risarcimento danno per circolazione dei veicoli, la mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 (ovvero il procedimento di conciliazione di cui al D. Lgs. 179/2007, ovvero il procedimento di cui all`art.128-bis del TU sulle leggi bancarie e creditizie) sara` obbligatoria prima di poter intraprendere una azione ordinaria davanti ai giudici. 

continua sul sito ANCE


Guide per la Professione

Consiglio Nazionale Architetti e PPC: protocolli prestazionali

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sembra aver preso consapevolezza del fatto che l'architettura (edilizia, per qualche altro) è un "prodotto" esigenziale e, soprattutto, prestazionale.

Giova ricordare che in questa direzione già troviamo due corpi normativi fondamentali: quello riferito all'efficienza energetica e le norme tecniche per le costruzioni (in quest'ultimo caso, come noto, l'abbandono dei criteri deterministici - tensioni ammissibili - a favore dei criteri probabilistici - stati limite - ha segnato proprio il passaggio alla progettazione delle prestazioni attese dell'edificio).

I protocolli prestazionali del Cnappc sembrano far entrare i nuovi criteri prestazionali nelle attività professionali che già vengono definiti come tali: prestazioni professionali. Del resto sono note le esperienze RIBA in questo senso (ved. le guide disponibili -in inglese- sul sito del Royal Institute).

I protocolli nazionali sono, per ora, da intendere come un vandemecum utile per tutte le professioni e non hanno alcun carattere cogente per i professionisti appartenenti alla categoria rappresentata. Dal sito awn si legge:

.... il CNAPPC ha intrapreso la pubblicazione di una serie di sussidi alla professione inseriti in una nuova collana editoriale dedicata alla professione che oggi si sostanzia con la presentazione dei Protocolli Prestazionali dedicati alla progettazione, direzione e collaudo delle opere di edilizia privata di nuova costruzione.

In futuro la collana si arricchirà di altri Protocolli Prestazionali dedicati ad altre attività professionali quali, ad esempio, Edilizia manutenzione/ristrutturazione, Edilizia vincolata/restauro, Beni artistici e monumentali/restauro,paesaggismo, altre.

Con la pubblicazione di questo manuale il Consiglio Nazionale intende dare il proprio contributo alla definizione di quelli che, per prassi, costume, scienza e disciplina corrente, vengono definiti come standard di buona pratica nell'espletamento di tali attività.

La pubblicazione è costituita dai tre distinti volumi di seguito elencati che costituiscono un corpus di sussidi operativi e atti contrattuali di grande aiuto ai professionisti, in particolare ai più giovani.

fonte: sito CNAPPC

 

 
volume 1  -  Protocolli Prestazionali, Edilizia privata di nuova costruzione
  volume 2  -  Schede: Edilizia privata di nuova costruzione;
  volume 3 -  Sussidi: Edilizia privata di nuova costruzione

Codice dei Contratti Pubblici

Valutazione delle .. parcelle professionali nella deregulation

Il nostro centro studi viene sempre più frequentemente interessato da singoli professionisti della "questione" parcelle nell'ambito dei contratti pubblici; a quanto pare le "gare" di progettazione, quasi tutte aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, vengono "vinte" in ragione della discriminate prezzo della prestazione.

In un libero mercato è condivisibile aggiudicare l'incarico al prezzo più basso a fronte, esclusivamente, di una medesima prestazione sia quantitativa che, e forse soprattutto, qualitativa.

Molto spesso, però, i parametri di valutazione (che sarebbero propri dell'altro criterio di aggiudicazione, e cioè l'offerta economicamente più vantaggiosa) sono estremamente generici tanto che il punteggio maggiore è riservato, guarda caso, alla voce "prezzo".

Sembra lecito pensare che le differenze di "prezzo" tra servizi professionali non possano essere abnormi, come invece pare si riscontri nella realtà: abbiamo sentito dire di prestazioni aggiudicate a 7.000 euro su base parcella di 20.000.

In attesa di poter svolgere un approfondimento tecnico-giuridico in argomento (che recapiteremo agli organismi professionali istituzionali), riteniamo utile evidenziare che nel criterio del prezzo più basso la disciplina è quella dell'art. 86 e dell'art. 87 del Codice; il primo distingue sostanzialmente due casi:

  • caso con numero di offerte ammesse pari o maggiori di 5: in questo caso trova applicazione il primo comma del medesimo articolo 86, e si deve procedere alla determinazione della soglia di anomalia (un TAR Veneto del luglio scorso ha ben esemplificato il metodo);
  • caso con numero di offerte ammesse inferiore a 5: in questo caso sovviene sempre l'articolo 86, comma 3-ter che obbliga ad una valutazione specifica:
    • 3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.


Piani casa delle Regioni

Quale ruolo per i professionisti?

I c.d. "piani casa delle regioni" rappresentano delle opportunità da tradurre in attività che siano a beneficio di chi intraprende l'investimento e di tutti gli altri soggetti interessati (professionisti, imprese, banche, ...). Nel suddetto processo appare verosimile ipotizzare per i professionisti lo svolgimento di un un ruolo cardine non limitato alle prestazioni "tradizionali".

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