Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 7 dicembre 2010, n. 8624

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accertamento della natura pubblica o privata di una strada: elementi da considerare
di romolo balasso architetto

La sentenza della G.A., che richiama anche recentissima Cassazione Civile (SS.UU.), offre tra i profili argomentativi gli elementi da considerare al fine di accertare se una strada è pubblica o privata (con il conseguente regime di subordinazione).

Innanzitutto si asseriusce che "la semplice indicazione di una strada nell’elenco delle strade comunali (o vicinali) non risulta dirimente, considerato che tali elenchi hanno natura meramente dichiarativa, e non costitutiva, per cui detta inclusione non è di per sé sufficiente a comprovare la natura pubblica o privata di una strada".

In tal senso si è espressa recentemente la Corte di Cassazione, secondo cui "L’iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell’uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un’azione negatoria di servitù(Cass. Civ., Sez. Un., 27 gennaio 2010, n. 1624).

Stante la natura meramente dichiarativa degli elenchi in questione, la giurisprudenza ha elencato ulteriori requisiti da valutarsi al fine dell’accertamento della natura di una strada, quali:

  • l’uso pubblico (inteso come l’utilizzo da parte di un numero indeterminato di persone),
  • l’ubicazione della strada all’interno di luoghi abitati,
  • nonché il comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica.

Di recente, un’ulteriore pronuncia della Suprema Corte ha affermato che “L appartenenza di una strada ad un ente pubblico territoriale può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 2729 c.c., non potendo reputarsi, a tal fine, elemento da solo sufficiente l’inclusione o meno della strada stessa nel relativo elenco, già previsto dall’art. 8 della legge n. 126 del 1958, avente natura dichiarativa e non costitutiva, ed avendo carattere relativo la presunzione di demanialità di cui all’art. 22 della legge n. 2248 del 1865, all. F (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto ad una strada natura comunale in forza di plurime circostanze e, segnatamente, dall’inclusione nelle mappe catastali, dalla classificazione come comunale da parte del Consiglio dell’ente territoriale, dall’attività di manutenzione effettuata dall’ente, dall’inclusione nella toponomastica cittadina con attribuzione di numerazione civica e, infine, dalla mancanza di elementi validi a sostegno del contrario assunto sulla natura privata della strada medesima: Cass. Civ., Sez. II, 9 novembre 2009, n. 23705).

La verificazione richiesta da questa Sezione ha avuto ad oggetto lo stato dei luoghi e l’analisi delle norme e tavole di destinazione del P.R.G.

Ora, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la strada in questione:

  • non è una via cieca, anzi ha la conformazione di una strada di collegamento,
  • è destinata al transito di un numero indifferenziato di persone e non all’utilizzo di un numero circoscritto di persone e, quindi, è accessibile al pubblico
  • e non è lontana dall’abitato comunale.

E’ stata riscontata la sussistenza di una funzione di collegamento tra vie pubbliche: la strada Valle Fej, infatti, si diparte dalla strada comunale per Bardassano e nel proseguimento si collega con la strada comunale della Trinità.

Dalla relazione depositata risulta che la planimetria catastale indica la strada come “Strada comunale dei Fej” dall’innesto nord e fino alla biforcazione sud.

Inoltre, non è ubicata lontano dall’abitato di Gassino, in quanto la relazione indica che “la perimetrazione del centro abitato è contenuta entro i 100 metri dall’inizio della strada dei Fej”.

Anche la documentazione fotografica allegata alla relazione evidenzia abitazioni prossime all’innesto sulla strada comunale di Bardassano che “fanno ancora parte della perimetrazione del centro abitato”.

Nella relazione si rileva, inoltre, che la segnaletica apposta recentemente all’inizio della strada indica “Strada Valle Fej – strada consortile”, mentre da dichiarazione assunte in sede di sopralluogo risulta che i precedenti cartelli riportavano espressamente la dicitura di Strada Comunale.

Risulta, inoltre, che nel piano regolatore vigente del 2004 la strada è indicata come “strada comunale dei Fej”, mentre soltanto nella variante adottata nel 2009 - e quindi a controversia già iniziata - la strada è indicata come “strada dei Fej”.

Le risultanze dell’accertamento condotto dalla Regione, dunque, non dimostrano la proprietà privata della strada in questione, o che essa sia stata costituita solo per accedere ad una serie di fondi dai proprietari dei fondi stessi, ma semmai l’appartenenza della stessa all’ente pubblico territoriale, nella specie il Comune, né risulta intervenuto alcun provvedimento di sdemanializzazione o altro provvedimento in grado di incidere sulla natura pubblica del bene in questione.

Per le suesposte considerazioni si ritiene che debba essere riconosciuto il carattere demaniale della strada valle Fej e, conseguentemente, l’illegittimità degli atti comunali impugnati di costituzione del Consorzio.

data documento:
15-12-2010
file: sentenza CdS
fonte:
Consiglio di Stato