TAR Lombardia, Brescia, sez. 1, 17 gennaio 2011, n. 69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordine di demolizione abusi: natura del provvedimento - nuovo proprietario non responsabile - necessità di motivazione in relazione al tempo trascorso
di romolo balasso architetto

Il TAR, ritenuto che "sulla circostanza che il manufatto fosse già presente in sito alla data (giugno 1974) in cui il ricorrente ha acquistato il terreno il Tribunale ritiene si sia formata la prova in giudizio, ma tale circostanza è del tutto irrilevante ai fini della legittimità di un provvedimento impugnato, potendo essere emesso l’ordine di demolizione anche nei confronti del nuovo proprietario non responsabile dell’abuso, perché lo scopo dell’ordine di demolizione non è sanzionatorio, ma ripristinatorio di un assetto urbanistico violato." ribadisce quello che appare oramai un orientamento granitico.

Infatti, occorre rilevare che “l'ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990, trattandosi di un atto dovuto, che viene emesso quale sanzione per l’accertamento della inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e conseguente disciplinato rigidamente dalla legge” (Tar Campania, Napoli, sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 15871) (nello stesso senso cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2008, n. 4659, secondo cui “gli atti sanzionatori in materia edilizia - attesa la loro natura rigidamente vincolata - non risultano viziati ove non siano stati preceduti dalla comunicazione d’avvio del procedimento”).

Inoltre, rispetto al motivo di ricorso secondo cui "il provvedimento sarebbe illegittimo per difetto di motivazione sul mancato superamento dell’affidamento per il lungo tempo decorso dalla data di commissione del fatto", il TAR evidenzia che "la giurisprudenza afferma che nel percorso argomentativo dell’ordine di demolizione non è necessaria alcuna specificazione ulteriore rispetto alla presa d'atto dell'abusività dell'opera (cfr. sul punto, anche qui ex plurimis, T.A.R. Lazio, I quater, 14 gennaio 2008 n. 174: "i provvedimenti di demolizione di opere abusive sono atti dovuti, sufficientemente motivati con l’affermazione dell’accertata realizzazione di interventi edilizi in carenza del titolo abilitativo richiesto dalla legge. Di conseguenza, in relazione a provvedimenti di tal genere, l’obbligo di motivazione è da intendere nella sua essenzialità ovvero è da intendere assolto con l’indicazione dei meri presupposti di fatto (constatazione dell’esecuzione di opere edilizie in difformità del permesso di costruire o in assenza del medesimo), che poi determinano l’applicazione dovuta delle misure ripristinatorie previste"; nello stesso senso T.A.R. Campania, Napoli , II, 13 ottobre 2008 n. 15498).

Né esiste un onere di maggior motivazione se è decorso del tempo dall’abuso, in quanto “i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, in quanto atti vincolati, sono sufficientemente motivati con l'affermazione dell'accertata irregolarità dell'intervento, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso - anche se risalente nel tempo - senza necessità di una motivazione su puntuali ragioni di interesse pubblico e di una specifica comparazione con gli interessi privati coinvolti: l'esercizio del potere di controllo e sanzionatorio in materia urbanistico - edilizia è, difatti, imprescrittibile e costituisce atto dovuto” (Tar Milano, II, 4648/09) (sul punto v. anche Tar Milano, II, 377/08: Stante la natura vincolata del potere sanzionatorio-repressivo degli abusi edilizi e il dato giuridico per cui la sanzione demolitoria è volta, non tanto a punire il responsabile dell'abuso, quanto a ripristinare la situazione antecedente alla violazione, è legittima l'ordinanza di demolizione comminata a distanza di lungo tempo rispetto alla commissione dell'abuso edilizio, non necessitando la medesima di essere sorretta da una specifica motivazione in ordine all'esistenza di un interesse pubblico prevalente rispetto all'affidamento del privato sulla legittimità dell'opera o sul consolidamento del proprio interesse alla sua conservazione)."

data documento:
24-01-2011
file: sentenza
fonte: