TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritardato pagamento oneri - sanzione - mancata escussione della fidejussione prestata a garanzia - dovere del Comune
di romolo balasso architetto

Un comune emette alcune ingiunzioni, con le quali è stato ordinato il pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, a titolo di rate di contributo e di sanzioni per il ritardato versamento, delle somme relative ad alcuni titoli abilitativi edilizi.

L'interessato impugna tali provvedimenti ritenendo che "Il Comune avrebbe applicato l’importo massimo delle sanzioni per il ritardato pagamento del contributo senza tenere conto dell’esistenza delle polizze fideiussorie a garanzia dell’adempimento da parte del privato delle obbligazioni pecuniarie. Ciò rappresenterebbe una violazione del dovere di diligenza e correttezza gravante in capo al Comune, che avrebbe dovuto tempestivamente rivolgersi al fideiussore, cooperando all’adempimento del debitore. Difatti, l’esistenza delle polizze avrebbe la finalità di garantire sia il Comune in ordine alla solubilità del debitore, che il privato in relazione a possibili ritardi nel pagamento."

Inoltre "Il Comune avrebbe deliberatamente fatto decorrere il termine massimo per il pagamento dei contributi con l’unica finalità di penalizzare la ricorrente: difatti quest’ultima avrebbe comunicato tempestivamente l’ultimazione dei lavori ed avrebbe ottenuto l’abitabilità dei vari fabbricati, a parte la realizzazione di vari interventi in variante, senza alcuna attività comunale di tipo sanzionatorio. Inoltre altre questioni legate alla medesima vicenda costruttiva avrebbero certamente dovuto indurre il Comune ad essere più solerte nelle sue richieste di pagamento."

Per il TAR:

2.1. Le doglianze non sono fondate.

La tesi della ricorrente si fonda sul presupposto che la mancata immediata escussione del fideiussore da parte del Comune abbia dato luogo ad una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede previsti dall’art. 1227 c.c., che impone, nella specie, all’ente pubblico, di non aggravare la posizione debitoria della controparte.

Siffatta tesi, che trova supporto in una parte della giurisprudenza, non è condivisa da questo Collegio che, in ossequio ad un diverso e più consistente filone giurisprudenziale, ritiene che “l’obbligo di collaborazione di cui all’art. 1227 Cod. Civ. deve ritenersi estraneo all’ambito sanzionatorio amministrativo, con la conseguenza che anche la prestazione di garanzia “a prima richiesta”, da parte del debitore principale, oltre a non vincolare in alcun modo l’amministrazione comunale ad escutere immediatamente dal fideiussore il credito o la singola rata appena dopo la scadenza, tanto meno esime il debitore dal tenere un comportamento contrattuale diligente nell’estinguere tempestivamente il proprio debito “portable” presso il domicilio del creditore, senza che il medesimo possa pertanto giovarsi del mero comportamento inerte tenuto dall’amministrazione” (da ultimo, T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, II, 28 maggio 2010, n. 5150).

2.2. Oltretutto, nel caso di specie, il Comune aveva invitato, in un primo momento e in un’ottica di tipo collaborativo, la ricorrente a versare i contributi concessori non assolti, con la maggiorazione del 20%, quale importo sanzionatorio minimo, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata il 15 gennaio 2000 (all. 8 al ricorso).

Ciononostante, non solo la ricorrente non aveva ottemperato a tale invito, ma aveva espressamente diffidato l’Istituto fideiussore a non procedere ad alcun pagamento nei confronti del Comune, riservandosi di adire le vie giudiziarie (all. 9 al ricorso); unitamente a ciò lo stesso fideiussore, ovvero Italiana Assicurazioni, invece di adempiere prontamente, come stabilito dall’art. 5 della polizza fideiussoria (all. 6 al ricorso), chiedeva ulteriori chiarimenti e diffidava la ricorrente al pagamento di quanto dovuto all’Amministrazione (all. 7 del Comune).

Pertanto, nessuna violazione dell’obbligo di correttezza e buona fede può essere imputata al Comune.

data documento:
17-01-2011
file: sentenza
fonte: