TAR Lombardia, Brescia, sez. 1, 17 gennaio 2011, n. 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordine di demolizione abusi ed affidamento conseguente al decorso del tempo - sanabilità o aggravio di motivazione?
di romolo balasso architetto

La sentenza in commento rileva in quanto lo stesso TAR adito sembra seguire percorsi argomentativi diversi nel valutare l'affidamento conseguente al decorso del tempo, rispetto alla propria precedente sentenza 17-01-2011, n. 69 (cfr. commento Tecnojus).

Il caso in commento riguarda un motivo di ricorso col quale "viene proposto un percorso verso la sanatoria basato sull’affidamento conseguente al decorso del tempo. La ricorrente sottolinea che la tettoia, pur essendo presente in loco da molti anni, non è mai stata contestata fino al 2005. Questo argomento appare condivisibile, tuttavia non in astratto e in modo automatico ma con alcune precisazioni. In particolare si possono formulare le seguenti osservazioni:

(a) indubbiamente in seguito al passaggio del tempo l’onere di motivazione a sostegno dell’ordine di demolizione si aggrava (specie se l’amministrazione ha avuto in precedenza altre occasioni di occuparsi della costruzione abusiva). In una prospettiva di lungo periodo è possibile che l’interesse pubblico alla remissione in pristino si azzeri e si apra di conseguenza la via alla regolarizzazione anche formale di quanto abusivamente edificato. Sotto questo profilo i provvedimenti impugnati risultano carenti, in quanto mirano al ripristino della legalità senza considerare l’abuso nella sua dimensione storica;

(b) non è però la carenza di motivazione il punto che maggiormente rileva, perché questo difetto potrebbe comunque essere sanato attraverso un provvedimento successivo. Per entrare nella sostanza della questione occorre esaminare la sussistenza della conformità urbanistica al momento della realizzazione dell’abuso e successivamente verificare il rapporto tra la disciplina urbanistica sopravvenuta e la presenza storica del manufatto abusivo;

(c) la conformità urbanistica attuale deve essere intesa in senso ampio (v. TAR Brescia Sez. I 22 novembre 2010 n. 4664), non solo come facoltà di costruzione ex novo del manufatto abusivo ma anche come complessiva compatibilità del manufatto abusivo con le norme sopravvenute (esaminando le tipologie di destinazione d’uso insediabili negli edifici esistenti);

(d) pertanto, anche se le norme attuali non consentissero più la costruzione ex novo del manufatto abusivo, le destinazioni d’uso ammissibili rileverebbero comunque sotto il profilo dell’interesse pubblico al fine di stabilire se la remissione in pristino sia effettivamente una soluzione obbligata. Queste valutazioni devono essere svolte in concreto, con riguardo agli altri elementi esposti nel ricorso a proposito dell’accertamento di conformità.

data documento:
24-01-2011
file: sentenza
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