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Urbanistica - News

Veneto: l.r. 9 gennaio 2012 n. 2

Comuni senza PAT: ancora varianti minimali al PRG

La Regione informa che sul prossimo BUR (n. 4 del 13 gennaio 2012) sarà pubblicata la legge regionale n. 2 del 9 gennaio 2012 riguardante "Disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche", approvata il 29 dicembre 2011, per dare modo ai Comuni non dotati di PAT di approvare piccole varianti allo strumento urbanistico per opere pubbliche oltre il limite previsto del 31 dicembre 2011.

Dal link sottostante è possibile scaricare il testo (pdf) del progetto di legge (n. 218) approvato dalla seconda commissione.

 

Commento Tecnojus

Approvazione degli strumenti urbanistici attuativi: valutazioni ammesse in capo alla P.A. soprattutto per la non approvazione

Articolata sentenza con la quale il Consiglio di Stato affronta una serie di tematiche inerente il rapporto tra strumento generale e strumento attuativo, ovvero delle valutazioni ammesse in capo alla P.A. per approvare o respingere la domanda di uno strumento attuativo del PRG. In particolare si evince:

  • Ritiene la Sezione che la propria precedente decisione n. 4368 del 16 settembre 2008 abbia già sufficientemente individuato i limiti decisionali che regolamentano l’approvazione dei piani di lottizzazione, quando ha affermato che “la giunta ed il consiglio comunale non possono effettuare valutazioni che contrastino con quelle già formalizzate con il piano regolatore. Infatti, se un’area è stata da questo destinata all’edificazione, nel corso del procedimento di approvazione del piano attuativo non è giuridicamente possibile che la medesima area non vada considerata in concreto edificabile ‘per ragioni ambientali e paesaggistiche’, e cioè sulla base di valutazioni diametralmente opposte a quelle già poste a base dello strumento primario che ha previsto l’edificabilità sul piano urbanistico. Ove emergano le relative ragioni, può essere attivato il procedimento per la modifica del piano regolatore, ma – sul piano urbanistico - non può essere respinto il progetto di lottizzazione conforme allo strumento primario”.
  • Nel rispetto delle diverse finalità della pianificazione urbanistica, la valutazione della congruità del piano di lottizzazione deve quindi porsi in collegamento attuativo e nel rispetto funzionale delle previsioni dello strumento urbanistico di valenza generale. Tali ragioni hanno quindi spinto la Sezione ad affermare che il compito spettante alla giunta ed al consiglio comunale siano limitati all’accertamento della conformità del progetto alle previsioni dello strumento urbanistico primario, imponendo peraltro, giusta il canone ordinario di correttezza dell’azione amministrativa, che le relative determinazioni in merito all’eventuale non conformità del progetto al piano regolatore si fondino su una puntuale motivazione, tale da permettere l’emersione di interessi pubblici effettivamente sussistenti e la conseguente tutela dell’interessato in sede di giustizia amministrativa.
  • Se queste affermazioni, in merito al metro di giudizio, non paiono contestabili, né sono state aggredite dalle parti contendenti, una diversa valutazione va fatta in relazione alla base del giudizio, ossia agli elementi che possono essere correttamente valutati al fine della declaratoria di non conformità rispetto allo strumento pianificatorio generale ed in particolare in relazione alla supposta insufficienza della viabilità.
  • In questo senso, nessun aiuto può provenire dalla decisione n. 4368 del 2008, evocata a vario titolo da tutte le parti, atteso che nella detta sentenza non sono stati valutati gli aspetti della viabilità, in quanto introdotti successivamente al provvedimento allora gravato e quindi integranti una motivazione postuma dello stesso. Le affermazioni ivi contenute hanno quindi natura di obiter dictum, sebbene incidentalmente, non si possa non notare come la Sezione abbia suffragato “la sussistenza del potere del consiglio comunale di valutare la sufficienza della viabilità nell’area oggetto del progetto, in rapporto all’area più vasta in cui la sua realizzazione si va ad inserire”, ossia limitando il sindacato alla viabilità interna al piano da realizzare.
  • In senso più generale, non si può non osservare come il tema della pianificazione viaria sia tradizionalmente oggetto di previsioni a livello di piano regolatore generale. L’art. 7 della legge urbanistica (legge 17 agosto 1942, n. 1150, indicando i contenuti del piano generale, espressamente prevede, al punto 1 del comma 1, che questo indichi “la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti”. E previsioni di tal fatta si riscontrano, peraltro con terminologia normativa più corrente, in tutte le discipline regionali che trattano il tema dell’assetto e del governo del territorio (ad esempio, nell’ambito della regione Veneto, la L.R. n. 11 del 2004, separando gli aspetti strutturali del piano regolatore da quelli operativi, prevede che siano fissati “gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili”, individuando “le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza” – art. 13 comma 1, lett. j).
  • Emerge quindi uno stretto collegamento tra la pianificazione generale comunale e l’individuazione della rete viaria necessaria all’attuazione delle scelte di piano. E tale collegamento opera in senso discendente, in modo che la predisposizione infrastrutturale si pone a monte delle previsioni operative attuative.
  • Così ricostruito il quadro dei rapporti tra i contenuti di piano, appare evidente come la valutazione dei temi della viabilità, e quindi della sufficienza dei collegamenti esterni all’area oggetto di lottizzazione, non sia un elemento da sviluppare in occasione dell’approvazione del piano di lottizzazione, che ha natura attuativa, ma debba essere contenuto, a monte, nello strumento urbanistico generale il quale, sulla base di una previsione complessiva dei temi della gestione del territorio, è il mezzo giuridico funzionalmente idoneo a dare ingresso alle tematiche della circolazione nell’ambito del territorio comunale.
  • Trasportando il detto schema nella questione qui in scrutinio, emerge con chiarezza come la questione dell’idoneità della viabilità d’accesso all’area di lottizzazione è certamente di pertinenza degli organi comunali, ma deve aver luogo unicamente nell’ambito della redazione dello strumento pianificatorio generale, o di altri strumenti a questo equiparati, ma non può certamente trovar spazio in altri provvedimenti che, stante il loro carattere attuativo, non possono sovrapporsi alle valutazioni generali già operate.

 

Veneto - atti di indirizzo DGR 832 del 15-3-2010

Criteri per l'applicazione della procedura di SUAP

Nel Bur n. 33 del 20/04/2010 pubblicata la DGR in oggetto contente l'atto di indirizzo che definisce (cfr. allegato A) i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive.

Dalla relazione: "La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio" ha dettato la nuova disciplina urbanistica, in sostituzione della precedente legge regionale n. 61/1985, nonché della LR n. 24/1985 ....

Nel corso degli anni trascorsi dall'entrata in vigore della legge regionale e degli atti di indirizzo sono stati approvati alcuni Piani di Assetto del Territorio che, tuttavia, non sempre hanno compiutamente disciplinato lo sportello unico per le attività produttive. Da tale carenza è quindi emersa la difficoltà di applicazione delle procedure di SUAP che rendono quindi necessario provvedere mediante l'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'Allegato A, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 46, comma 2, lett. c), della citata legge regionale n. 11 del 2004. Ciò al fine di agevolare gli adempimenti a carico delle Amministrazioni comunali interessate alla elaborazione dei criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico e rendere omogenea l'applicazione della innovata disciplina urbanistica."

Veneto: legge finanziaria 2010 n. 11/2010

Legge omnibus: contiene modifiche alle leggi urbanistiche

La legge regionale del Veneto n. 11 del 16 febbraio 2010, rubricata "legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010", contiene almeno 6 articoli interessanti l'urbanistica-edilizia.

  • art. 6: Disposizioni in ordine al trasferimento alle Province delle competenze in materia urbanistica e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
    • tra le modifiche accorciato a 2 anni, anzichè 10, il tempo entro il quale possono essere annullati i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione.
  • art. 14: Interventi di miglioramento della qualità urbana e del decoro degli edifici prospicienti spazi ed aree pubbliche.
  • art. 20: Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio.
    • inserito art. 18-bis – Interventi in diretta attuazione degli strumenti urbanistici generali.
      • Sono sempre ammessi in diretta attuazione degli strumenti urbanistici generali, anche in assenza dei piani attuativi dagli stessi richiesti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d) [ndr ristrutturazione edilizia - definizione peraltro rivisitata dall'art. 10 l.r. 14/09], dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e quelli di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria
    • inserito comma 7-sexies all'articolo 48:
      • Fino al primo PAT e PI sono sempre ammessi gli interventi di cui all’articolo 18 bis.
  • art. 35: Disposizioni relative al piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regione, province e comuni [articolo su Lexambiente in seguito intervento della Corte Costituzionale n. 340 del 16 dicembre 2009].
    • Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del comune ... qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti e sia approvato dal consiglio comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale; la variante è approvata con le procedure di cui all’articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e, nel caso in cui comporti una modifica al PAT, con le procedure di cui all’articolo 14, commi da 2 a 8 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
    • Per i comuni che non sono dotati di PAT, in deroga al comma 1, dell’articolo 48, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , le varianti allo strumento urbanistico generale di cui al comma 1, sono approvate dal comune con la procedura di cui ai commi da 4 a 8 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” ovvero con la procedura di cui ai commi da 9 a 14 del medesimo articolo 50 nel caso di varianti relative ai terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente o che comportino variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.
  • art. 36: Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio” e disposizioni transitorie e finanziarie.
  • art. 67: Contributo per le attività degli “Sportelli energetici informativi” realizzati nel territorio.

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