Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23 dicembre 2010, n. 9372

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natura dei vincoli di PRG (verde privato) ai fini dell'indenizzo in caso di reiterazione ultra quinquennale
di romolo balasso architetto

Il tema oggetto di decisione riguarda la scelta urbanistica di un comune imporre la destinazione a "verde privato o pertinenza di edifici ad uso collettivo" una proprietà privata.

Nel presupposto della natura espropriativa del vincolo e della sua decadenza per scadenza del quinquennio legale, i su nominati proprietari hanno diffidato il comune alla riqualificazione urbanistica dell’area.

In seguito a tale diffida gli interessati hanno proposto ricorso avanti il T.a.r. per la Puglia per ottenere la condanna del comune alla riqualificazione urbanistica delle aree in proprietà ed al risarcimento dei danni derivanti dalla compressione del diritto dominicale.

I ricorrenti hanno articolato a sostegno delle domande un unico complesso motivo incentrato sulla violazione dell’art. 2, l. n. 241 del 1990 e dei principi generali in materia di pianificazione urbanistica; in particolare hanno sostenuto:

a) l’applicabilità (e la violazione) nel caso di specie dell’art. 25 l.u. (l. n. 1150 del 1942) sotto il profilo che il vincolo a “verde privato” imposto dal p.r.g. avrebbe avuto contenuto espropriativo perché eccedente gli standard fissati dal menzionato art. 25;

b) la violazione dell’obbligo di corrispondere l’indennizzo sancito dall’art. 25 cit.;

c) che una volta scaduto il termine quinquennale di durata dei vincoli preespropriativi, sarebbe sorto l’obbligo per il comune di tipizzare nuovamente le aree.

Il Consiglio di Stato (sez. IV) ha ritenuto ribadire che:

a) per quanto riguarda l’individuazione dei vincoli espropriativi, concretamente sottoposti al termine quinquennale di efficacia e la cui reiterazione dà pertanto titolo a un indennizzo, si è affermato, in seguito a Corte cost. 20 maggio 1999, n. 179, un indirizzo rigoroso e restrittivo, nel senso che avrebbero carattere non «espropriativo», ma solo conformativo, e perciò non sarebbero soggetti a decadenza ed all’obbligo dell’indennizzo, tutti i vincoli di inedificabilità imposti dal piano regolatore, a qualsivoglia titolo, per ragioni lato sensu ambientali: il vincolo di inedificabilità (c.d. di rispetto) a tutela di una strada esistente; il vincolo di «verde attrezzato», il vincolo d’inedificabilità per un parco e per una zona agricola di pregio, la destinazione a verde privato (cfr. Cons. St., sez. VI, 19 marzo 2008, n. 1201; ad. plen., 24 maggio 2007, n. 7; Cass. 19 maggio 2006, n. 11848; Cons. Stato, ad. plen., 16 novembre 2005, n. 9; sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2718; sez. IV, 15 giugno 2004, n. 4010; sez. IV, 8 giugno 2000, n. 3214);

b) il potere ablatorio previsto dall’art. 25 l.u. non deve essere confuso con il generale potere conformativo dell’amministrazione di destinare - in sede di pianificazione del territorio - talune aree a “verde privato”; la richiamata disposizione appare applicabile solo quando lo strumento urbanistico generale imponga (in pratica), con riferimento ad una singola area edificabile, un indice di fabbricabilità diverso ed inferiore rispetto a quello fissato in via generale per la medesima zona omogenea, e non quando, in relazione ad una intera zona omogenea, venga apposto un divieto assoluto di edificabilità nell’ambito del quale si puntualizza la funzione a “verde privato” di singoli lotti (come si verifica nella presente fattispecie posto che il terreno in proprietà dei ricorrenti è ubicato all’interno della zona “A 2”, in relazione alla quale le n.t.a. di piano vietano del tutto nuove costruzioni o ampliamenti).

data documento:
27-12-2010
file: sentenza CdS
fonte:
Consiglio di Stato