TAR Lombardia, Brescia, sez. 1, 5 gennaio 2011, n. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione tra oggetto della domanda e contenuto della stessa - mancato utilizzo dei colori nei disegni (giallo/rosso)
di romolo balasso architetto

Il TAR Lombardia, Brescia, sezione I, affronta una questione da considerare ai fini della predisposizione delle pratiche edilizie e delle relative istruttorie: il rapporto sussistente tra l'oggetto della domanda (così come definito dal richiedente) e il contenuto (magari diverso) della stessa domanda.

Il caso:

In una certa data i ricorrenti avevano chiesto il rilascio di una concessione edilizia il cui esatto contenuto rileva nel giudizio, in quanto oggetto di contestazione tra Comune e interessati riguardante l'inclusione o meno di un piazzale. Se compreso lo stesso non poteva essere ritenuto abusivo come nel caso contrario.

I giudici, dunque, sono stati chiamati a stabilire se attraverso questo titolo edilizio sia stata assentita anche la realizzazione di un nuovo piazzale per deposito automezzi in aggiunta a una nuova recinzione, con accesso carrale (opere, queste ultime, sulle quali non vi è contestazione), costituente l'oggetto della domanda.

In seguito al sopralluogo di un funzionario tecnico .... risulta emesso l’ordinanza n. 11 ..., con la quale ha ingiunto la remissione in pristino del piazzale nel frattempo realizzato per difformità rispetto alla concessione edilizia.

4. I ricorrenti con una nota trasmessa il ... hanno cercato di convincere gli uffici comunali che in realtà il nuovo piazzale rientrava tra gli interventi previsti dal progetto allegato alla concessione edilizia. Il Comune ha però ribadito la propria posizione negativa con una nota del vicesindaco del 20 aprile 1998. La motivazione era così articolata:

(a) la richiesta di concessione riportava come oggetto solo “recinzione ed accesso carrale”;

(b) intestazione simile avevano gli elaborati grafici allegati alla richiesta (“realizzazione recinzione – modifica accesso”);

(c) è vero che i suddetti elaborati grafici indicano uno “spazio per sosta e manovra autocarri”, ma questo elemento sarebbe irrilevante, in quanto non sono stati utilizzati i colori convenzionali che indicano le nuove opere;

(d) nella documentazione fotografica allegata alla richiesta di concessione l’area appare coltivata a prato stabile;

(e) se la richiesta di concessione avesse previsto esplicitamente la realizzazione del piazzale il titolo edilizio non sarebbe stato rilasciato perché in contrasto con la disciplina del PRG.

10. Nel merito la tesi dei ricorrenti appare condivisibile nei termini esposti qui di seguito:

(a) sul piano formale non si possono trarre conclusioni univoche dalle espressioni utilizzate nella documentazione allegata alla richiesta di concessione edilizia. In realtà nonostante queste espressioni (v. sopra al punto 4-a-b) la commissione edilizia aveva pienamente compreso che l’aspettativa dei privati riguardava principalmente la realizzazione di un nuovo piazzale: è agli atti (doc. 4 allegato al ricorso) una nota ..., nella quale viene comunicato ai ricorrenti che “la domanda di concessione edilizia di cui all’oggetto, concernente formazione piazzale, ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Edilizia nella seduta del ... ”;

(b) il progetto dell’intervento (doc. 6 allegato al ricorso) indicava chiaramente lo “spazio per sosta e manovra autocarri” dove avrebbe dovuto essere realizzato il nuovo piazzale. La mancata utilizzazione dei colori che convenzionalmente rendono riconoscibili le nuove opere può essere giustificata con il fatto che il piazzale, pur costituendo trasformazione del territorio, era comunque destinato a rimanere privo di opere edilizie. In ogni caso lo spazio di sosta e manovra non poteva essere equivocato come rappresentazione dello stato di fatto, sia perché nel progetto era raffigurato, a breve distanza, anche il parcheggio esistente (“proprietà Giudici – parcheggio esistente”) sia perché la documentazione fotografica dei luoghi riproduceva un prato, ossia un’area che fino a quel momento non poteva essere utilizzata come piazzale per automezzi;

(c) rimane l’aspetto urbanistico, utilizzato dal Comune come argomento a contrario: se il progetto avesse previsto un nuovo piazzale la concessione edilizia non sarebbe stata rilasciata. In realtà questo argomento non è decisivo. L’art. 12 delle NTA vigenti all’epoca (doc. 5 del Comune) disponeva che nelle zone residenziali oltre alle abitazioni potevano essere inserite autorimesse pubbliche e stazioni di servizio “sempreché si provveda ad una adeguata soluzione degli accessi e delle esigenze di parcheggio, nonché ad una conveniente protezione contro i rumori molesti”. Dunque il piazzale, per la sua funzione e il suo impatto, avrebbe potuto essere equiparato a un’autorimessa e per questa via essere autorizzato;

(d) poiché non vi era un’incompatibilità urbanistica assoluta l’elemento discriminante sarebbe stato, verosimilmente, il disturbo che il nuovo piazzale è in grado di arrecare alle abitazioni vicine. Operando da questa visuale il Comune avrebbe potuto modulare la propria posizione introducendo delle prescrizioni al fine di bilanciare il diritto di iniziativa economica dei ricorrenti (espansione di un’attività già insediata) con gli interessi pubblici collegati alla salute collettiva e alla vivibilità del contesto residenziale. Avendo rilasciato la concessione edilizia senza stabilire prescrizioni il Comune ha consolidato la posizione dei ricorrenti per quanto riguarda l’ampliamento dell’impresa di autotrasporto. Questo non significa tuttavia che abbia anche rinunciato a tutelare i predetti interessi pubblici nei limiti in cui gli stessi possono ancora essere salvaguardati pur in presenza del nuovo piazzale. In proposito occorre sottolineare che interessi pubblici di questa natura, riguardando beni della vita di rilievo costituzionale, non recedono per il decorso del tempo o per il fatto che in precedenza siano stati protetti secondo minori standard qualitativi;

(e) in definitiva il Comune non può ordinare ai ricorrenti di rimuovere il piazzale ma conserva il potere di regolare la manovra e la sosta degli automezzi, anche mediante prescrizioni basate su innovazioni tecnologiche divenute disponibili successivamente ai fatti di causa, in modo tale che il disturbo causato ai residenti sia ridotto entro limiti accettabili.

11. Il ricorso deve quindi essere accolto..

data documento:
17-01-2011
file: sentenza
fonte: