
Beni Culturali e del Paesaggio 
Tecnojus presenta questo documento interno di lavoro e ricerca, per dare evidenza alle conoscenze tecnico-giuridiche necessarie e/o opportune ad orientare le prestazioni professionali su edifici ed aree vincolate, con riferimento al d.lgs. 42/2004.
Autorizzazione paesaggistica: definizione e natura giuridica
E' il provvedimento amministrativo rilasciato dalla competente autorità che rimuove il limite legale sussitente all'esercizio di talune attività sulle aree e sui beni paesaggistici di acclaramento della conformità delle stesse alla disciplina di settore.
L'autorizzazione paesaggistica è un titolo abilitativo autonomo rispetto ad altri eventualmente occorrenti per la realizzazione degli interventi, avente efficacia di cinque anni.
L'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria, ovvero successivamente alla realizzazione degli interventi sui beni in tutela.
La violazione del precetto ha rilevanza penale.
Soggetti obbligati a richiederla
Sono obbligati a richiedere l'autorizzazione paesaggistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi ad essa subordinati:
- proprietari
- possessori
- detentori
a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge.
Interventi vietati, interventi esentati ed interventi subordianti
Sono interventi vietati sui beni paesaggistici (art. 146, comma 1):
- la loro distruzione (al proposito occorre ricordare che l'art. 734 del c.p. punisce con l'ammenda chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera - deturpa - le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità);
- l'introduzione di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
Non è comunque richiesta dell'autorizzazione paesaggistica (art. 149):
- a condizione che non vi sia alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, per gli interventi di:
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manutenzione ordinaria | ||
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manutenzione straordinaria | ||
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consolidamento statico | ||
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restauro conservativo |
- per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio [il c.d. vincolo idrogeologico è quello disciplinato dal R.D. 30.12.1923 n. 3267];
- per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste (ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco e sottoposti a vincolo di rimboschimento), purchè previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia [
collegamento alla sezione normative sito webdel Corpo Forestale dello Stato ]
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Il procedimento
Il codice disciplina due procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica:
- quello ordinario di cui all'art. 146, commi 5 e seguenti;
- quello transitorio di cui all'art. 159.
Regime transitorio
- la transitorietà:
- fino al 31 dicembre 2008 per i procedimenti rivolti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- successivamente a tale dato solo per i procedimenti che non siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. [non sembrano ammesse sospensioni o integrazioni]
- termini del procedimento:
- amministrazione comptente:
- 60 giorni per il rilascio dell'autorizzazione;
- soprintendente:
- 60 giorni dalla ricezione della relativa e completa documentazione per l'esercizio dei poteri di annullamento da parte del soprintendente;
- 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'interessato, per il rilascio dell'autorizzazione da parte del soprintendente nell'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di silenzio rifiuto da parte dell'amministrazione competente.
- le condizioni (divieti, obblighi, ...):
- i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge o in base alla legge:
- non possono distruggerli, nè introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione;
- hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione:
- la documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con D.P.C.M. [ved. d.p.c.m. 12-12-2005 - ancorchè non richiamato dall'art. 159]
- l'autorizzazione paesaggistica:
- non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
- costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di cotruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.
- è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
- i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge o in base alla legge:
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La compatibilità paesaggistica
La compatibilità paesaggistica è la valutazione compiuta dall'amministrazione competente fra l'intresse paesaggistico tutelato e l'intervento progettato.
Si sostanzia nell'esame della relazione paesaggistica, al fine di accertare se l'intervento sia conforme:
- alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico, ovvero alla specifica disciplina dettata dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico finalizzata ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato (ed è parte integrante del piano paesaggistico);
- alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici
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La relazione paesaggistica
Ved. Pubblicazione curata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, direzione generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici - Servizio - II Paesaggio
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Le varianti
Le varianti ai progetti devono acquisire l'autorizzazione paesaggistica preventivamente alla loro autorizzazione, sempre che non rientrino tra le attività non soggettate ad autorizzazione, ovvero riguardino interventi che non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
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Schemi concettuali relativi all'autorizzazione paesaggistica
Autorizzazione paesaggistica art. 146 | |
Regime transitorio art. 159 | |
Regime ordinario art. 146 |
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Risorse: bibliografia - documenti - link [in costruzione]
Bibliografia utilizzata per la redazione dei testi (libri, manuali, saggi web):
- i testi delle normative di riferimento e citate;
- Paolo Carpentieri: la nozione giuridica di paesaggio;
- Giovanni Tulumello: i reati edilizi, urbanistici ed ambientali;
- Paolo Urbani: la pianificazione paesaggistica (su www.pausania.it);
- Duccio M. Traina: le competenze degli enti territoriali;
- Anna Poggi: la Corte torna sui beni culturali - brevi osservazioni in margine alla sentenza n. 26/04;
- Pierfrancesco Ungari: il codice del paesaggio tra innovazione e continuità. Riflessi sul regime dei suoli;
- Luca Ramacci: I reati ambientali ed il principio di offensività (da Lexambiente, rivista giuridica online creata e curata da Luca Ramacci - www.lexambiente.it);
- Miriamo Viviana Balossi: l'elemento soggettivo nel reato ambientale - per il sito www.dirittoambiente.com;
- Paolo Carpentieri: l'autorizzazione pesaggistica in sanatoria - alcune considerazioni a margien del disegno di legge A.S. 1753-B di delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione - pubblicato su "Urbanistica e Appalti" n. 4 del 2004;
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