Beni culturali e del paesaggio - d.lgs. 42/2004

Manutenzione straordinaria:

le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le supefici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

 

L'art. 29 del codice (relativo ai beni culturali di cui alla parte II) definisce, genericamente, manutenzione, l'attività in grado di assicurare la conservazione del patrimonio culturale attraverso il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

Riferimento

Art. 3, comma 1, lettera b) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - testo unico dell'edilizia

G.U. n. 245 del 20-10-2001 s.o. n. 239 e s.m.i.

in vigore da luglio 2003