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Beni Culturali e del Paesaggio

Tecnojus presenta questo documento interno di lavoro e ricerca, per dare evidenza alle conoscenze tecnico-giuridiche necessarie e/o opportune ad orientare le prestazioni professionali su edifici ed aree vincolate, con riferimento al d.lgs. 42/2004.

Beni culturali: definzioni e tipi di tutele

Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà (art. 2, comma 2) per le quali è interventua la dichiarazione dell'interesse culturale (art. 13) secondo le procedure di verifica (art. 12), di dichiarazione (art. 14) e notifica (art. 15) previste dalla legge.

I beni culturali vengono protetti attraverso:

Elenco dei beni culturali

Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (art. 10, comma 1).

Sono inoltre beni cultural (art. 10 comma 2):

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico:

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista (art. 10 comma 3):

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

Salvo specifica disciplina (ved. articoli 64 e 178) non sono soggette alla disciplina relativa ai beni culturali le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Gli obblighi: misure di protezione e di conservazione - autorizzazioni

In linea generale sussite l'obbligo di conservazione del patrimonio culturale (ved. art. 1), mentre per i beni culturali sussistono precisi obblighi di protezione e conservazione, oltre che garantire anche la sicurezza (art. 30).

A) le misure di protezione dei beni culturali sono riconducibili:

  1. interventi vietati (art. 20)i:
    • i beni culturali non possono essere:
      • distrutti;
      • deteriorati;
      • danneggiati
      • adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio allo loro conservazione.
  2. l'autorizzazione del Ministero (art. 21 comma 1) è richiesta per i seguenti interventi:
    • a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;
    • b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo specifiche deroghe;
    • e) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
    • d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale, nonchè lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale;
    • e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale.
  3. l'autorizzazione del Soprintendente (art. 21 comma 4) è richiesta per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, fuori dai casi soggetti ad autorizzazione del Ministero. Il mutamento d'uso, invece, è comunicato al soprintendente al fine che lo stesso valuti la compatibilità della nuova destinazione con il carattere storico o artistico del bene culturale oppure l'assenza di pregiudizio alla sua conservazione.

B) Sono misure di conservazione dei beni culturali:

Qualora gli interventi siano restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il ricorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sussiste l'obbligo di renderli acccessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa o della concessione del contributo.

Violazioni e sanzioni

in costruzione

Risorse: bibliografia - documenti - link [in costruzione]

Bibliografia utilizzata per la redazione dei testi (libri, manuali, saggi web):

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