Beni culturali e del paesaggio - d.lgs. 42/2004
Restauro e risanamento conservativo:
gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistemativo di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti riciesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
L'art. 29 del codice (relativo ai beni culturali di cui alla parte II) definisce, genericamente, restauro, l'attività in grado di assicurare la conservazione del patrimonio culturale ovvero un intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
Riferimento
Art. 3, comma 1, lettera c) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - testo unico dell'edilizia
G.U. n. 245 del 20-10-2001 s.o. n. 239 e s.m.i.
in vigore da luglio 2003