Beni culturali e del paesaggio - d.lgs. 42/2004

Manutenzione ordinaria:

gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edfici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

 

L'art. 29 del codice (relativo ai beni culturali di cui alla parte II) definisce, genericamente, manutenzione, l'attività in grado di assicurare la conservazione del patrimonio culturale attraverso il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

Riferimento

Art. 3, comma 1, lettera a) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - testo unico dell'edilizia

G.U. n. 245 del 20-10-2001 s.o. n. 239 e s.m.i.

in vigore da luglio 2003