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Beni Culturali e del Paesaggio

Tecnojus presenta questo documento interno di lavoro e ricerca, per dare evidenza alle conoscenze tecnico-giuridiche necessarie e/o opportune ad orientare le prestazioni professionali su edifici ed aree vincolate, con riferimento al d.lgs. 42/2004.

Premessa

Si ritiene opportuno riportare alcune massime relative a sentenze giurisprudenziali elaborate da www.ambientediritto.it e ivi pubblicate (e alle quali si rinvia con specifico link)

Cassazione Civile

Danno da alterazione della bellezza di luoghi sottoposti a speciale tutela paesaggistica - Autorizzazioni illegittimamente concesse - Azione di risarcimento danni proposta contro un sindaco - Risarcimento - Limiti - Fattispecie. In materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, il danno da alterazione delle bellezze naturali di luoghi sottoposti a tutela ambientale è in re ipsa solo se lamentato dalla pubblica amministrazione, per espressa disposizione di legge. E’ tenuto invece, a dimostrare l'esistenza e l'entità del danno il privato che affermi di aver subito un vulnus nel godimento del proprio fondo, sottoposto a tutela, quale conseguenza degli illeciti edilizi eseguiti sul fondo del vicino grazie ad autorizzazioni illegittimamente concesse. (Nella specie, l'azione di risarcimento danni proposta contro un sindaco, condannato nel giudizio penale anche al pagamento di una provvisionale, è stata rigettata perché priva di prova del pregiudizio concretamente arrecato al fondo dell'attore dalle costruzioni abusive erette sul terreno confinante ed a distanza significativa dal confine). Presidente M. Varrone, Relatore R. Lanzillo. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 21/03/2008, Sentenza n. 7695

Autorizzazioni paesaggistiche - Violazioni Sanzioni - Giurisdizione - L. n. 205/2000. La controversia concernente le sanzioni amministrative per la violazione di autorizzazioni relative ad opere di movimento terra, di disboscamento, di mutamento del tipo di colture in atto ecc. spetta ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205, alla giurisdizione del giudice amministrativo. La norma, pur riservando alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia edilizia ed urbanistica", al comma 2 dell'art. 7 citato d. l.vo aggiunge "la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio". Presidente P. Vittoria, Relatore E. Malpica Ric. Doro. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 12 marzo 2008 (Ud. 15/01/2008), Sentenza n. 6525

Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità - Concetto di "uso del territorio" - Disciplina applicabile - Art. 181 del D.lgs. n. 42/2004 - Art. 7 c. 2, L. n. 205/2000. Ai sensi dell’art. 181 del D.lgs. n. 42 del 2004 è necessario il preventivo vaglio da parte del competente organo, al quale spetta il rilascio di apposita autorizzazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 7 comma 2 della L. 21 luglio 2000, n. 205, rientra nel concetto di "uso del territorio" la materia urbanistica concernente operazioni che incidono sulle condizioni idrogeologiche, ovvero paesaggistico-ambientali. Presidente P. Vittoria, Relatore E. Malpica Ric. Doro. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 12 marzo 2008 (Ud. 15/01/2008), Sentenza n. 6525

Giurisprudenza Penale

Interventi soggetti a D.I.A. su area paesaggisticamente vincolata - Configurabilità del reato edilizio - Esclusione - Fondamento - Rapporti tra D.I.A. e la c.d. SUPER-D.I.A - Fattispecie - D.P.R. n. 380/2001. Gli interventi di ristrutturazione edilizia effettuabile anche con semplice d.i.a. in zone soggette a vincolo sono realizzabili con la procedura semplificata della d.i.a. solo subordinatamente al rilascio del parere o dell’autorizzazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Sicché, quando si tratta di interventi soggetti a semplice d.i.a. (art. 22, comma primo, d.P.R. n. 380 del 2001) la loro realizzazione senza titolo (o per non aver presentato la d.i.a. ovvero per non aver conseguito il n.o. dell’Autorità tutoria in caso di immobile vincolato) non è soggetta a sanzione penale, essendo invece quest’ultima riservata (art. 44, comma secondo bis, d.P.R. citato) ai soli interventi ammessi al regime della c.d. SUPER-D.I.A. contemplati dall’art. 22, comma terzo, del d.P.R. n. 380 del 2001. Fattispecie nella quale era contestato all’imputata di aver abusivamente ricostruito un “porticato” con la stessa volumetria e sagoma del precedente in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Presidente C. Vitalone, Relatore P. Onorato. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 06/05/2008 (Ud. 26/02/2008), Sentenza 17954

Reato ambientale di cui all’art. 181 D.Lgs. 42/2004 - Condotta incriminata - Configurabilità. Il reato ambientale di cui all’art. 181 D.Lgs. 42/2004, punisce "chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali" denotando che la condotta incriminata perdura sino a quando prosegue la esecuzione dei lavori senza titolo. Presidente C. Vitalone, Relatore P. Onorato. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 06/05/2008 (Ud. 26/02/2008), Sentenza 17954

Potenziale compromissione dei valori del paesaggio - Art. 181, c. 1, D.Lgs. n. 42/2004 - Configurabilità dell'illecito - Reato di pericolo - Effettivo pregiudizio per l’ambiente - Necessità - Esclusione. Il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 (già art. 1 sexies della legge n. 431/1985 ed attualmente art. 181, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42) è reato di pericolo astratto e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l’ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspettò esteriore degli edifici (Cass., Sez. III: 16.11.2001, a 40862, Fara; 23.1.2002, n. 2398, Zecca ed altro; 28.3.2003, n. 14461, Carparelli; 29.4.2003, n. 19761, Greco ed altri; 28.9.2004, n. 38051, Coletta; Corte Cost., sent. n. 247 del 1997 ed ord. n. 68 del 1988). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 Ottobre 2007 (Ud. 19/09/2007), Sentenza n. 38071

Zone paesisticamente vincolate - Assenza dell'autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 - Effetti. Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi (ad eccezione, quanto a questi ultimi lavori, dei soli interventi consistenti nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, e nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 Ottobre 2007 (Ud. 19/09/2007), Sentenza n. 38071

Nozione di bosco - Aree assimilate al bosco - Presupposti - Art. 2 c. 6 d.lgs. n. 227/2001 - Reato di cui agli art. 44 letto c) d.P.R. n. 380/2001 e 142 lett. g) del d. lgs. n. 42/2004. Il bosco è definito nel comma 6 dell'art. 2 del d.lgs.18.05.2001 n. 227 e coincide con ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché avente estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento. Al bosco sono assimilate anche altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco medesimo. Fattispecie: lavori edilizi d'urbanizzazione primaria, su un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico, senza avere preventivamente ottenuto il prescritto nulla osta dalla competente autorità e conseguente sequestro preventivo dell'area soggetta avente le caratteristiche di area boscata. Pres. Postiglione Est. Teresi Ric. Rosati. (Conferma Ordinanza del Tribunale di Roma in data 30.10.2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 20/06/2007, (Cc 10/05/2007), Sentenza n. 24258

Giurisprudenza Amministrativa

Tutela di singoli beni culturali e di aree vaste - Vincolo indiretto e piano paesaggistico - Strumenti diversi di tutela - Principio di proporzionalità - Fattispecie. Il c.d. principio di proporzionalità impone che il contenuto del provvedimento con il quale l’amministrazione fa uso del relativo potere sia definito sulla base delle esigenze di tutela del bene in questione, mentre costituisce causa di illegittimità la compressione dell’esercizio del diritto di proprietà su immobili che abbiano un labile collegamento con il bene da tutelare. Nella fattispecie, tenuto a conto della diversa finalità del vincolo indiretto e del piano paesaggistico, risulta legittimo il silenzio dell'amministrazione nei casi in cui all'interessato sia stato già comunicato l'avvio del procedimento di imposizione del vincolo indiretto su beni diversi da quelli oggetto di aspettativa dell'interessato e sia stato comunicato che l'effetto al quale mirava (costituzione di un vincolo su beni e fabbricati circostanti un immobile già vincolato) andava salvaguardato mediante strumenti diversi dal richiesto vincolo indiretto. Pres. Varrone - Est. Atzeni - GEFI s.p.a. (avv.ti Garancini e Pafundi) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura Generale dello Stato) (Conferma TAR Friuli Venezia Giulia n. 715/2007 8/11/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 29/04/2008 (Ud. 05/02/2008), Decisione n. 1939

Protezione di un bene culturale - C.d. vincolo indiretto - Nozione, utilizzo e preclusione - Casi di ricorso alla strumentazione di piano - Piano paesaggistico - D. Lgs. n. 42/2004. Il vincolo indiretto, a protezione di un bene culturale, è disciplinato dagli artt. 45 sgg. del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ed è finalizzato alla tutela di uno specifico bene culturale. Qualora l’esigenza di tutela non sia strettamente legata ad uno specifico bene culturale ed occorra salvaguardare un’area vasta, il cui pregio è solo sottolineato dalla presenza, al suo interno, di uno o più singoli beni di interesse culturale, la legge impone l’adozione dello strumento di programmazione dell’uso del territorio disciplinato dalla parte terza, titolo primo capo terzo, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, costituito dal piano paesaggistico. La ratio della richiamata normativa va interpretata nel senso che solo aree territoriali circoscritte possono essere incise mediante il ricorso al c.d. vincolo indiretto. In ogni altro caso, la composizione degli interessi, pubblici e privati, che coesistono in un determinato contesto territoriale con quello storico-artistico testimoniato dall’immobile oggetto di fruizione deve essere realizzata mediante il ricorso alla strumentazione di piano. Essa solo è in grado di assicurare la presenza e la partecipazione dei titolari istituzionali degli interessi altrui, che debbono essere appurati nel corso della procedura che sfocia nell’atto finale di programmazione territoriale. Il sottoindicato esercizio del potere impositivo del vincolo indiretto è evidentemente del tutto precluso se la disciplina del territorio è già stata adottata. Pres. Varrone - Est. Atzeni - GEFI s.p.a. (avv.ti Garancini e Pafundi) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura Generale dello Stato) (Conferma TAR Friuli Venezia Giulia n. 715/2007 8/11/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 29/04/2008 (Ud. 05/02/2008), Decisione n. 1939

Autorizzazione paesaggistica - Regime vigente ex artt. 146, c. 12 e 167, c. 4 d.lgs. n. 42/2004 - Divieto di sanatoria ambientale - Rapporto tra l’interesse pubblico e l’interesse privato - Ipotesi di coincidenza tra la sanatoria e l’interesse pubblico - Conseguenze. La vigente normativa sull’autorizzazione paesistica risultante dal combinato dell’art. 146 comma 12 e dell’art. 167 comma 4 del Dlgs. 42/2004, facendo prevalere l’interesse pubblico ad un’utilizzazione controllata del territorio, esclude la sanatoria ambientale per le opere non preventivamente assentite, con l’eccezione di alcune fattispecie marginali, mentre il regime previgente, che affidava all’amministrazione la scelta tra la remissione in pristino e il pagamento di un risarcimento ambientale, riconosceva un certo rilievo al fatto compiuto alterando i rapporti di forza tra la parte pubblica e quella privata a favore di quest’ultima. La norma attualmente vigente presuppone tuttavia che nella fattispecie concreta si confrontino unicamente l’interesse pubblico all’utilizzazione controllata del territorio e l’interesse del privato alla sanatoria. Verificandosi questa condizione, che dà forma alla fattispecie tipica, prevale il suddetto interesse pubblico e lo stato dei luoghi deve essere ripristinato. La situazione è però diversa se la sanatoria corrisponde anche a un differente e ulteriore interesse pubblico, che si affianca a quello privato. Questa ipotesi può verificarsi quando dall’attività edilizia oggetto di sanatoria derivi, direttamente o indirettamente, in via convenzionale, per atto unilaterale d’obbligo o sulla base di una previsione dello strumento urbanistico, un vantaggio ambientale, apprezzabile in modo distinto rispetto alla semplice modificazione dello stato dei luoghi apportata dal privato. Sotto questo profilo si può ritenere che tanto l’assunzione di oneri da parte del privato per migliorare le infrastrutture pubbliche o gli standard urbanistici quanto l’impegno del privato a svolgere un’attività produttiva già insediata secondo criteri ispirati a una maggiore sensibilità ambientale consentano di superare il rigido rapporto di anteriorità tra l’autorizzazione paesistica e l’attività edificatoria. Si tratta di risultati che assicurano una tutela dei valori e delle fragilità ambientali più ampia di quella derivante dalla semplice remissione in pristino e dunque non possono considerarsi vietati dal meccanismo di protezione stabilito dall’art. 146 comma 12 e dall’art. 167 comma 4 del Dlgs. 42/2004. Se il privato è disposto ad assumere oneri specifici per migliorare la situazione ambientale, e se è accertato che dalle opere abusive non può derivare alcun danno collaterale all’ambiente, l’ordine di demolire quale condizione necessaria per poi ottenere l’autorizzazione di opere identiche appare fondata su un’interpretazione irragionevole del quadro normativo e impone al privato un sacrificio non conforme al principio di proporzionalità. Pres. Mosconi, Est. Pedron - C. s.r.l. (avv.ti Lodetti e Codignola) c. Comune di Colzate (avv. Coppetti). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 19 marzo 2008, n. 317

Misure di protezione integrale della zona di cui al p.t.p. - Controllo dell’autorizzazione paesistica - Estensione del controllo di legittimità del Soprintendente al merito tecnico del provvedimento sindacale - Esclusione. E’ illegittimo, il controllo dell’autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune che deborda dai limiti di stretta legittimità quali previsti dalle norme in materia, dando luogo alla sovrapposizione di una nuova ed autonoma valutazione di merito a quella espressa dall’Autorità delegata, con esercizio di un potere che per pacifica giurisprudenza non è riconducibile al procedimento di riesame. Pres. Varrone - Est. Polito - Di Lauro (avv.ti Laudadio e Scotto) c. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (n.c.) (annulla T.A.R. Campania, Sez. IV^, n. 338 del 25.01.2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 07/01/2008 (C.C. 06/11/2007), Sentenza n. 22

Giurisprudenza Costituzionale

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