Skip to: Site menu | Main content


Beni Culturali e del Paesaggio

Tecnojus presenta questo documento interno di lavoro e ricerca, per dare evidenza alle conoscenze tecnico-giuridiche necessarie e/o opportune ad orientare le prestazioni professionali su edifici ed aree vincolate, con riferimento al d.lgs. 42/2004.

Beni paesaggistici: definizioni e tutele

Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge (art. 134), immobili ed aree per i quali è interventua la dichiarazione di notevole interesse pubblico (artt. 136 e 140) secondo le procedure previste (artt. 138 e 139), ovvero le aree già dichiarate di interesse paesaggistico dalla legge ed ivi elencate (art. 142).

La tutela (art. 31, co. 2) riguarda il paesaggio, relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali, ed è volta (art. 131 co. 4) a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime esprime, in quanto la valorizzazione (art. 131 co. 5) concorre a promuovere lo sviluppo della cultura.

Per paesaggio (art. 131 co. 1) è inteso il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

Elenchi di beni paesaggistici

Sono beni paesaggistici:

a) gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico (soggettti a dichiarazione):

b) le aree tutelate per legge:

c) gli ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici

Obblighi

In linea generale sussiste l'obbligo di conservazione degli aspetti e caratteri peculiari del paesaggio (costituenti rappresentazione materiale e visbile dell'identità nazionale e in quanto espresione di valori culturali).

La conservazione è dunque una misura di tutela da assicurare mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manuntenzione e restauro (art. 29 * anche se inserito nelle disposizioni relative ai beni culturali, l'articolo citato riferisce la conservazione al patrimonio culturale, il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, è costituito anche dai beni paesaggistici). Le attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonchè, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati, sono il presupposto necessario per attuare una valorizzazione rispettosa delle esigenze di tutela (art. 131 co. 5).

Stato, regioni e gli altri enti pubblici territoriali, nonchè tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, hanno l'obbligo di informare la loro attività (art. 131 co. 6) ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

Lo Stato e le regioni hanno, conseguentemente, l'obbligo di assicurare che tutto il territorio sia adeguamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono (art. 135).

A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici (art. 135); le relative previsioni non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali (art. 145, co. 3).

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, ed hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione paesaggistica .

Schemi concettuali

D.lgs. 42/2004: Parte III - Beni Paesaggistici - generalità

 

Violazioni e sanzioni

in costruzione

Risorse: bibliografia - documenti - link [in costruzione]

Bibliografia utilizzata per la redazione dei testi (libri, manuali, saggi web):

Azienda partner-sponsor TECNOJUS: