Beni Culturali e del Paesaggio
Tecnojus presenta questo documento interno di lavoro e ricerca, per dare evidenza alle conoscenze tecnico-giuridiche necessarie e/o opportune ad orientare le prestazioni professionali su edifici ed aree vincolate, con riferimento al d.lgs. 42/2004.
Beni paesaggistici: definizioni e tutele
Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge (art. 134), immobili ed aree per i quali è interventua la dichiarazione di notevole interesse pubblico (artt. 136 e 140) secondo le procedure previste (artt. 138 e 139), ovvero le aree già dichiarate di interesse paesaggistico dalla legge ed ivi elencate (art. 142).
La tutela (art. 31, co. 2) riguarda il paesaggio, relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali, ed è volta (art. 131 co. 4) a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime esprime, in quanto la valorizzazione (art. 131 co. 5) concorre a promuovere lo sviluppo della cultura.
Per paesaggio (art. 131 co. 1) è inteso il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
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Elenchi di beni paesaggistici
Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico (soggettti a dichiarazione):
- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
b) le aree tutelate per legge:
- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.
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Obblighi
In linea generale sussiste l'obbligo di conservazione degli aspetti e caratteri peculiari del paesaggio (costituenti rappresentazione materiale e visbile dell'identità nazionale e in quanto espresione di valori culturali).
La conservazione è dunque una misura di tutela da assicurare mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manuntenzione e restauro (art. 29 * anche se inserito nelle disposizioni relative ai beni culturali, l'articolo citato riferisce la conservazione al patrimonio culturale, il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, è costituito anche dai beni paesaggistici). Le attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonchè, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati, sono il presupposto necessario per attuare una valorizzazione rispettosa delle esigenze di tutela (art. 131 co. 5).
Stato, regioni e gli altri enti pubblici territoriali, nonchè tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, hanno l'obbligo di informare la loro attività (art. 131 co. 6) ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.
Lo Stato e le regioni hanno, conseguentemente, l'obbligo di assicurare che tutto il territorio sia adeguamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono (art. 135).
A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici (art. 135); le relative previsioni non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali (art. 145, co. 3).
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, ed hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione paesaggistica .
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Schemi concettuali
D.lgs. 42/2004: Parte III - Beni Paesaggistici - generalità |
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Violazioni e sanzioni
in costruzione
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Risorse: bibliografia - documenti - link [in costruzione]
Bibliografia utilizzata per la redazione dei testi (libri, manuali, saggi web):
- i testi delle normative di riferimento e citate;
- Paolo Carpentieri: la nozione giuridica di paesaggio;
- Giovanni Tulumello: i reati edilizi, urbanistici ed ambientali;
- Paolo Urbani: la pianificazione paesaggistica (su www.pausania.it);
- Duccio M. Traina: le competenze degli enti territoriali;
- Anna Poggi: la Corte torna sui beni culturali - brevi osservazioni in margine alla sentenza n. 26/04;
- Pierfrancesco Ungari: il codice del paesaggio tra innovazione e continuità. Riflessi sul regime dei suoli;
- Luca Ramacci: I reati ambientali ed il principio di offensività (da Lexambiente, rivista giuridica online creata e curata da Luca Ramacci - www.lexambiente.it);
- Miriamo Viviana Balossi: l'elemento soggettivo nel reato ambientale - per il sito www.dirittoambiente.com;
- Paolo Carpentieri: l'autorizzazione pesaggistica in sanatoria - alcune considerazioni a margien del disegno di legge A.S. 1753-B di delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione - pubblicato su "Urbanistica e Appalti" n. 4 del 2004;
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