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NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

Decreto Ministeriale 14 settembre 2005
IL COLLAUDATORE
delle strutture

Sintesi dei principali compiti (obblighi) del DD.LL. delle strutture

Norme sulle costruzioni (capitolo 5)

5.1.10.7.1 Fermo restando il disposto di cui al punto 10 delle presenti norme, relative al collaudo statico, su strutture prefabbricate già assemblate e poste in opera si devono eseguire controlli atti a verificare la rispondenza dell'opera ai requisiti di progetto; data la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere è significativa e rilevante la funzione del collaudatore in corso d'opera.

Le prove di carico, sia quelle di norma che quelle eventualmente ritenute necessarie dal collaudatore per identificare la corrispondenza fra il comportamento della struttura reale e quello prevedibile in base ai calcoli di progetto, dovranno accertare il comportamento statico dei prefabbricati nel complesso strutturale.

Le prove di carico possono essere eseguite, prima del montaggio, su singoli componenti isolati, purché i risultati ottenuti siano rappresentativi, a giudizio del collaudatore, dell'effettivo comportamento dei componenti inseriti nel complesso.

In ogni caso, sarà compito e responsabilità del collaudatore valutare l'opportunità di condurre altre verifiche alternative per l'accertamento in sito delle caratteristiche dei materiali costituenti le strutture prefabbricate, ad esempio attraverso prove non distruttive (sclerometriche, ultrasoniche ecc.); analogamente, mediante carotaggi potranno essere prelevati provini per determinare la resistenza meccanica ed il modulo elastico del
conglomerato cementizio.

5.3.6.1 Il Direttore dei Lavori ed il Collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, dovranno eseguire i seguenti controlli:
- esame dei risultati delle eventuali prove preliminari sui materiali;
- controllo sulle modalità produttive;
- controllo sui materiali con identificazione degli stessi;
- controllo sulla geometria e sulle dimensioni degli elementi strutturali;
- controllo sulle unioni;
- controllo sui difetti degli elementi di legno;
- controllo finale sulle strutture completate in opera.
I risultati dei controlli andranno certificati mediante documenti di accettazione.

5.3.6.2 Le prove di carico, ove ritenute necessarie dal collaudatore, dovranno rispettare le modalità previste al capitolo 8 e potranno tener conto di quelle indicate nella UNI EN 380 “Strutture di legno – Metodi di prova – Principi generali per le prove di carico statico”.

Collaudo statico (capitolo 8)

8.1 Il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dal presente testo unico, deve comprendere i seguenti adempimenti:
a) controllo del corretto adempimento delle prescrizioni formali di cui agli articoli 58 e 65 del DPR 6.6.2001 n.380;
b) controllo degli adempimenti specifici per le opere eseguite con materiali diversi da quelli regolamentati dal DPR 6.6.2001 n.380;
c) ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali e dell’opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti.
L’ispezione dell’opera verrà eseguita con processo ricognitivo alla presenza del Direttore dei lavori e dell’Esecutore, confrontando in contraddittorio il rogettato con il costruito.
Il Collaudatore statico controllerà altresì che siano state messe in atto le prescrizioni progettuali e siano stati eseguiti i controlli sperimentali. Quando la costruzione è eseguita in procedura di garanzia di qualità, il Collaudatore deve validare i documenti di controllo qualità ed il registro delle non-conformità. Per nessuna opera il collaudo statico potrà proseguire o concludersi qualora esistano non-conformità irrisolte.
d) controllo delle certificazioni e dei documenti di accettazione dei materiali e dei prodotti;
e) esame del modello geologico e delle indagini geotecniche eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione, e delle prove di carico sul terreno e sui pali, come prescritte nel presente testo;
f) controllo dei verbali e dei risultati delle prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori su componenti strutturali o sull’opera.

Il Collaudatore, nell’ambito delle sue responsabilità, dovrà inoltre:
- esaminare il progetto dell’opera e la verifica numerica (calcoli statici) della sicurezza dell’opera come costruita e dare giudizio dell'impostazione generale della progettazione strutturale, degli schemi di calcolo e delle azioni considerate e della valutazione della sicurezza in essi contenuti;
- recepire e dare parere sulla relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori;
- esaminare e recepire il piano di manutenzione dell’opera collaudata fornita dalla direzione dei lavori, con riferimento alla vita utile dell’opera ed a quella delle sue parti strutturali.
Inoltre, nell'ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà richiedere:
g) di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della
collaudabilità dell'opera, quali in particolare:
- prove di carico;
- prove sui materiali messi in opera, anche mediante prove non distruttive; nel caso delle strutture di conglomerato cementizio armato il controllo della resistenza del calcestruzzo in opera va effettuato in conformità a quanto indicato nel paragrafo 11.1.6;
- monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell’opera, da proseguire anche dopo il collaudo della stessa.
Il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d’opera quando vengono posti in opera elementi strutturali non più ispezionabili, controllabili e collaudabili, a seguito del proseguire della costruzione.

8.2 Le prove di carico, ove ritenute necessarie dal Collaudatore, non potranno avere luogo prima che la struttura o il componente strutturale da provare, abbia la configurazione di funzionamento finale. I materiali degli elementi sottoposti a collaudo devono aver raggiunto le resistenze previste per il loro funzionamento finale in esercizio.
Il programma delle prove, stabilito dal Collaudatore, con l’indicazione delle procedure di carico e delle prestazioni attese (deformazioni, livelli tensionali, reazione dei vincoli, ecc.) deve essere sottoposto al Direttore dei lavori ed al Progettista e reso noto al Costruttore per accettazione.
Nel caso di mancata accettazione da parte del Progettista e/o del Costruttore, il Collaudatore, con relazione motivata, potrà chiederne l’esecuzione al Direttore dei lavori, ovvero dichiarare l’opera non collaudabile.
Le prove di carico si devono svolgere con le modalità indicate dal Collaudatore che se ne assume la piena responsabilità, mentre, per quanto riguarda la loro attuazione, è responsabile il Direttore dei lavori.

Il giudizio sull'esito della prova è completa responsabilità del Collaudatore.
L’esito della prova va valutato sulla base dei seguenti elementi:
- le deformazioni si accrescano all'incirca proporzionalmente ai carichi;
- nel corso della prova non si siano prodotte lesioni, deformazioni o dissesti che Collaudo statico compromettono la sicurezza o la conservazione dell'opera;
- la deformazione residua dopo la prima applicazione del carico massimo non superi una quota parte di quella totale commisurata ai prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico della struttura oggetto della prova. Nel caso invece che tale limite venga superato, prove di carico successive accertino che la struttura tenda ad un comportamento elastico.
- la deformazione elastica risulti non maggiore di quella calcolata.

Il Collaudatore dovrà a priori stabilire una congrua numerosità statistica di prove ovvero il numero di cicli di prova a seconda del componente strutturale o dell’opera da collaudare. Nel caso che l’opera preveda diversi componenti strutturali, il collaudo dovrà essere ripetuto per ogni tipologia di componente.

Materialie prodotti per uso strutturale (capitolo 11)

11.1.5.3 “controlli di accettazione” sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a controllarne la validità, qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai “controlli di accettazione”.

11.1.7 Prove complementari: Potranno servire al direttore dei lavori od al collaudatore per dare un giudizio del calcestruzzo in opera qualora non sia rispettato il “controllo di accettazione”.

 

 

Bibliografia (in costruzione)