NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI - capitolo 9
Decreto Ministeriale 14 settembre 2005
COSTRUZIONI ESISTENTI
Sintesi dei contenuti
Si riferisce alle procedure e alle metodologie per la valutazione del livello di sicurezza delle costruzioni esistenti ai fini si un loro adeguamento.
È definita costruzione esistente quella che alla data di entrata in vigore della presente normativa risulta edificata, collaudata ovvero utilizzata.
Come si vedrà in proseguo questo capitolo introduce, senza alcun approfondimento, il fascicolo di fabbricato.
[ torna su ]
Criteri generali
Le costruzioni esistenti devono avere i livelli di sicurezza definiti dai principi normativi fondamentali riportati al capitolo 2 e che sono identificati dalle specifiche norme per i diversi materiali costituenti la costruzione, di cui al capitolo 5.
Quando ricorrono particolari complessità a livello di acquisizione dati e di processo conoscitivo, come nei casi di edifici storico-monumentali ed artistici di grande significatività e complessità, la valutazione della sicurezza potrà essere fondata su una accurata anamnesi storica della costruzione e su processi logico-deduttivi, ed espressa e motivata con un “giudizio esperto” formulato da una commissione di tre esperti, di acclarato valore.
[ torna su ]
Obiettivi della valutazione di sicurezza
La valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire se:
− l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;
− l’uso debba essere modificato nel verso di un minore cimento statico (declassamento);
− debba essere necessario procedere ad aumentare la capacità portante (consolidamento);
− debba essere necessario procedere a ripristinare la capacità portante preesistente ad
un danno (riparazione);
− debba essere necessario adeguare la sicurezza dell’opera, in tutto od in parte, alle
prescrizioni della presente norma (adeguamento);
[ torna su ]
Casistica che rende obbligatoria la valutazione della sicurezza
Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando
ricorrono le seguenti situazioni:
1. scadenza della vita di servizio a partire dalla fine della costruzione ovvero dalla data
del collaudo statico;
2. in caso di evidente riduzione della capacità resistente dei materiali o elementi strutturali
nel loro insieme;
3. a seguito di azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura) che abbiano compromesso
la capacità resistente della struttura;
4. per degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali dei componenti
strutturali della struttura nel suo complesso;
5. in caso di azioni accidentali (urti, incendi, esplosioni), e di situazioni di funzionamento
ed uso anomalo;
6. in presenza di distorsioni significative imposte da deformazioni del terreno di fondazione;
7. per riscontrati errori di progetto o di costruzione;
8. a seguito di trasformazione delle condizioni d’uso della struttura;
9. a seguito di un cambio della destinazione d’uso della costruzione con variazione dei
carichi variabili sulla costruzione;
10. per aumentato cimento statico delle strutture.
La valutazione di cui al punto 1 sarà la base di riferimento per la compilazione del fascicolo del fabbricato.
Il committente e/o il proprietario, sotto la loro responsabilità nei riguardi della pubblica incolumità, secondo i principi del Capitolo 2, individueranno il termine della vita di servizio dell’opera.
[ torna su ]
Classificazione degli interventi sull'esistente
Sono state individuate le seguenti categorie di intervento:
A) INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AUMENTO DELLA
SICUREZZA DELLA COSTRUZIONE:
1. Intervento di consolidamento: l’insieme delle opere ed interventi che conferiscono
alla struttura un grado di sicurezza maggiore di quello preesistente all’intervento;
2. Intervento di riparazione: l’insieme degli interventi che riportano la sicurezza
dell’opera al livello precedente al danno od al decadimento;
B) INTERVENTI CONSEGUENTI A NUOVE ESIGENZE E/O
TRASFORMAZIONI DELLA COSTRUZIONE:
1. Intervento di adeguamento:ha la finalità di adeguare la sicurezza dell’opera nei casi
seguenti:
a) per un ampliamento e/o sopra elevazione della struttura;
b) nel caso di opere di trasformazione della struttura in organismo edilizio iverso dal precedente per uso, e carichi;
c) nel caso di variazioni significative delle destinazioni d’uso che comportano un aumento dei carichi.
2. Intervento di miglioramento:È l’insieme di opere, riguardanti singole parti della struttura necessarie per conferire all’intera struttura un maggior grado di sicurezza.
[ torna su ]
Obbligo di progetto e collaudo
Analogamente alle nuove costruzioni, gli interventi relativi alle costruzioni esistenti dovranno essere attuati elaborando un progetto esecutivo (delle strutture) disciplinato dal testo unico.
Tutti gli interventi devono essere sottoposti a collaudo statico.
[ torna su ]
Bibliografia (in costruzione)
[ torna su ]