NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 (GU n. 222 del 23-09-2005).
Sintesi delle disposizioni con evidenza delle principali questioni tecnico-giuridiche relative alle attività di Progettisti, DD.LL., Responsabili del Procedimento (RUP) ed esecutori (imprese) ed aziende (produttrici di materiali e prodotti da costruzione).
Lo scopo delle norme tecniche
Lo scopo dichiarato delle norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14-9-2005, forse impropriamente denominato come testo unico delle predette normative, risulta essere:
- identificare i livelli di sicurezza e le prestazioni delle costruzioni;
- unificare le norme relative al comportamento e resistenza dei materiali e delle strutture;
- unificare le norme relative alla definizione delle azioni e dei loro effetti sulle strutture.
Secondo il legislatore la resistenza di una struttura è la risultanto della somma delle resistenze dei componenti strutturali che, cimentati dalle azioni esterne, rispondono con stati deformativi e tensionali.
Da cui l'intento che per tutti i componenti che partecipano alla sicurezza di una costruzione, compreso il terreno di sedime, devono valere le stesse regole di valutazione della sicurezza secondo dei principi unici.
Il preambolo del provvedimento regolamentare riporta un excursus legislativo, citando i seguenti provvedimenti succedutesi:
- R.D. 10 gennaio 1907 relativo alle norme e condizioni per i materiali agglomerati idrauilici e per le opere in cemento armato;
- R.D. 16 novembre 1939 n. 229 relativo alle norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato (risale a questo periodo l'introduzione nell'ordinamento giuridico il fatto che le caratteristiche meccaniche dei materiali devono essere individuate attraverso prove sperimentali eseguite da laboratori ufficiali, al fatto che calcoli stati e progetti dovevano essere approvati e controllati dai Geni Civili e dalle Prefetture);
- Legge 5 novembre 1971 n. 1086 sulla disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, semplice e precompresso, e a struttura metallica;
- DM 30 maggio 1972, primo regolamento di attuazione della legge 1086/71;
- Legge 2 febbraio 1974, n. 64 relativa ai provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, legge che ha introdotti ulteriori norme tecniche regolamentari relativamente a:
- criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
- carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera; criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
- indagini sui terreni e sulle rocce, stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali e precisazioni tecnche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
- criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti e fognature;
- protezione delle costruzioni dagli incendi.
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La struttura delle nuove norme tecniche per le costruzioni
Il decreto si compone di 12 capitoli:
- capitolo primo: preambolo;
- capitolo secondo: sicurezza, prestazioni attese, azioni sulle costruzioni;
- capitolo terzo: azioni ambientali e naturali;
- capitolo quarto: azioni accidentali
- capitolo quinto: norme sulle costruzioni;
- capitolo sesto: azioni antropiche;
- capitolo settimo: norme per le opere interagenti con i terreni e con le rocce, per gli interventi nei terreni e per la sicurezza dei pendii;
- capitolo ottavo: collaudo statico;
- capitolo nono: costruzioni esistenti;
- capitolo decimo: norme per la redazione dei progetti esecutivi;
- capitolo unidcesimo: materiali e prodotti per uso strutturale;
- capitolo dodicesimo: referenze tecniche essenziali.
Da menu a destra è possibile accedere ad una sintesi centrata sulle novità a carico di progettisti, direttori dei lavori, collaudatori, conoscenze che sono indispensabili anche per il responsabile del procedimento sia in ambito lavori pubblici che edilizi.
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Applicazione del decreto ministeriale
Le norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 settembre 2005 sono facoltative nel periodo di monitoraggio di 18 mesi a partire dalla data della loro entrata in vigore (30 gg dopo la loro pubblicazione di GU, quindi dal 23.10.2005).
Se non intervengono integrazioni, correzioni o modifiche, le nuove norme tecniche per le costruzioni si applicano a partire dal 23 giugno 2007.
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Bibliografia (in costruzione)
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