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NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI - capitolo 6

Decreto Ministeriale 14 settembre 2005
AZIONI ANTROPICHE

Sintesi dei contenuti

Nel capitolo vengono definiti i carichi, nominali e/o caratteristici, relativi a costruzioni per uso civile o industriale.

È richiamata l’attenzione del Progettista alla varietà delle opere considerate in questo Capitolo e della loro destinazione d’uso: la descrizione e la definizione dei carichi devono essere dichiarate dal Progettista e dal Committente nella Relazione generale dell’opera.

Quando si abbia un cambiamento della destinazione d’uso e/o si alteri la configurazione degli spazi interni, ovvero venga modificata la distribuzione dei carichi permanenti portati, occorre verificare nuovamente la sicurezza dell’opera,anche in considerazione delle indicazioni del Capitolo 9.

Il Progettista deve dichiarare esplicitamente il valore delle azioni assunte a
base di progetto, secondo le indicazioni del Committente e le prescrizioni delle presenti
Norme, con specifico riferimento alla filosofia di verifica della sicurezza e delle prestazioni
attese del Capitolo 2.
Il Progettista deve considerare scenari connessi ad eventi rari, quali concentrazioni di
persone e cose, che possono realisticamente prevedersi. Tra le situazioni, dovranno anche
essere opportunamente considerate scenari legati ai processi di manutenzione
dell’opera, in cui saranno previste configurazioni strutturali e condizioni di carico speciali.

Gli edifici devono essere progettati in modo che il sistema strutturale
principale possa sopportare danneggiamenti locali senza subire un collasso totale; gli
edifici devono avere un degrado delle prestazioni di resistenza proporzionale alla causa
che lo ha provocato.

Pesi propri dei materiali strutturali

Sovraccarichi di esercizio

Il Progettista ha l’onere di valutare criticamente la eventuale necessità di incrementare l’intensità dei carichi, in ragione della particolare destinazione d’uso, della tipologia e delle dimensioni della struttura.

Opere stradali

Oggetto di queste norme sono le strutture che sostengono la piattaforma stradale e trasferiscono i carichi da questa al terreno di sedime.

Nel seguito col termine “ponti” si intendono anche tutte quelle opere che, in relazione alle loro diverse destinazioni, vengono normalmente indicate con nomi particolari, quali: viadotti, sottovia o cavalcavia, sovrappassi, sottopassi, strade sopraelevate, etc.

In sede di progetto vanno definite le caratteristiche generali del ponte, ovvero la sua localizzazione, la destinazione e la tipologia, le dimensioni principali, il tipo e le caratteristiche dei materiali strutturali impiegati ed il tipo delle azioni considerate ai fini del suo dimensionamento.

In funzione dei carichi agenti e delle funzioni portanti da assolvere vanno precisati i criteri che hanno portato a concepire la struttura nelle forme e con le scelte tipologiche contenute nel progetto.

In sede di realizzazione si accerterà che le modalità tecnico esecutive adottatebr /> nell’esecuzione dell’opera siano rispondenti alle assunzioni ed alle prescrizioni di Progetto ed alle specifiche di Capitolato.

Per larghezza della sede stradale del ponte, si intende la distanza misurata ortogonalmente
all’asse stradale tra i punti più interni dei parapetti. La sede stradale sul ponte è composta, di regola, da una o più carreggiate, eventualmente divise da uno spartitraffico, da banchine o da marciapiedi secondo l’importanza, la funzione e le caratteristiche della strada.

Nel caso di un ponte che scavalchi una strada ordinaria, l’altezza libera al di sotto del ponte non dove essere in alcun punto minore di 5 m, tenendo conto anche delle pendenze della strada sottostante. Nei casi di strada a traffico selezionato è ammesso, per motivi validi e comprovati, derogare da quanto sopra, purché l’altezza minima non sia minore di 4 m.

Nel caso di sottopassaggi pedonali l’altezza libera non deve essere inferiore a 2,50 m.

Le opere di impermeabilizzazione e di pavimentazione, i giunti e tutte le opere accessorie, devono essere eseguiti con materiali di qualità e con cura esecutiva tali da garantire la massima durata e tali da ridurre interventi di manutenzione e rifacimenti.

Le opere di impermeabilizzazione devono essere tali da evitare che infiltrazioni d’acqua possano arrecare danno alle strutture portanti.

La pavimentazione stradale deve essere tale sottrarre all’usura ed alla diretta azione del traffico l’estradosso del ponte e gli strati di impermeabilizzazione che proteggono le strutture portanti.

In corrispondenza delle interruzioni strutturali si devono adottare dispositivi di giunto atti ad assicurare la continuità del piano viabile. In corrispondenza dei giunti si deve impedire la percolazione delle acque meteoriche o di lavaggio attraverso i giunti stessi.

Nel caso di giunti che consentano il passaggio delle acque, queste devono confluire in appositi dispositivi di raccolta, collocati immediatamente sotto il giunto, e devono essere convogliate a scaricarsi senza possibilità di ristagni o dilavamenti che interessino le strutture.

Lo smaltimento delle acque piovane deve effettuarsi in modo da non arrecare danni o pregiudizio all’opera stessa, alla sicurezza del traffico e ad eventuali opere ed esercizi sottostanti il ponte.

A tale scopo il progetto del ponte deve essere corredato dallo schema delle opere di convogliamento e di scarico.

In sede di progettazione e di esecuzione devono essere previste opere di camminamento (piattaforme, scale, passi d’uomo, etc.) commisurate all’importanza del ponte e tali da consentire l’accesso alle parti più importanti sia ai fini ispettivi, sia ai fini manutentivi.

Durante l’esecuzione dei lavori si accerterà l’effettiva attuazione dei provvedimenti che portano a realizzare l’opera secondo le prestazioni attese.

In particolare, si controllerà costantemente la corrispondenza tra assunzioni e prescrizioni progettuali e l’effettivo sviluppo dell’opera, svolgendo misurazioni e rilevamenti e verificando la rispondenza delle modalità tecnico esecutive adottate, alle specifiche di Progetto e di Capitolato.

Se del caso si provvederà ad adeguare l’opera alle situazioni effettivamente riscontrate in cantiere.

Particolare attenzione deve essere rivolta al controllo in corso d’opera della qualità dei
materiali

Opere ferroviarie

Un sezione delle norme del capitolo 6 si riferiscono allle opere ferroviari, in particolare alle opere sottobinario per quanto attiene ai requisiti di resistenza, funzionalità, durabilità e robustezza ed a quelli relativi alla loro esecuzione, e alla progettazione, esecuzione e collaudo dei nuovi ponti ferroviari, nonché a quelli esistenti interessati da consolidamento, restauro statico, adeguamento e ristrutturazione.

Bibliografia (in costruzione)