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NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI - capitolo 8

Decreto Ministeriale 14 settembre 2005
COLLAUDO STATICO

Sintesi dei contenuti

Il capitolo disciplina il collaudo statico codificando i metodi e le procedure per il giudizio dell'opera costruita e la valutazione sperimentale della sicurezza, indispensabile per certificare che le prestazioni e la sicurezza dell'opera costruita corrispondono alle specifiche di progetto e contrattuali.

La norma precisa che il collaudo statico è una parte del collaudo generale tecnico amministrativo dell’opera e riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzione portante.

Il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d’opera quando vengono posti in opera elementi strutturali non più ispezionabili, controllabili e collaudabili, a seguito del proseguire della costruzione.

Il procedimento in termini di adempimenti

Il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dal presente testo unico, deve comprendere i seguenti adempimenti:
a) controllo del corretto adempimento delle prescrizioni formali di cui agli articoli 58 e 65 del DPR 6.6.2001 n.380;
b) controllo degli adempimenti specifici per le opere eseguite con materiali diversi da quelli regolamentati dal DPR 6.6.2001 n.380;
c) ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali e dell’opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti.
d) controllo delle certificazioni e dei documenti di accettazione dei materiali e dei prodotti;
e) esame del modello geologico e delle indagini geotecniche eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione, e delle prove di carico sul terreno e sui pali, come prescritte nel presente testo;
f) controllo dei verbali e dei risultati delle prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori su componenti strutturali o sull’opera.
g) di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche
utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della
collaudabilità dell'opera, quali in particolare:

- prove di carico;
- prove sui materiali messi in opera, anche mediante prove non distruttive; nel caso delle strutture di conglomerato cementizio armato il controllo della resistenza del calcestruzzo in opera va effettuato in conformità a quanto indicato nel paragrafo 11.1.6;
- monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell’opera, da proseguire anche dopo il collaudo della stessa.

L’ispezione dell’opera verrà eseguita con processo ricognitivo alla presenza del Direttore dei lavori e dell’Esecutore, confrontando in contraddittorio il progettato con il costruito.

Contenuti del collaudo

Nel colladuo statico si dovrà dare riscontro del controllo eseguito relativamente al rispetto delle prescrizioni progettuali e dell'esecuzione dei controlli sperimentali.

Quando la costruzione è eseguita in procedura di garanzia di qualità, il Collaudatore deve validare i documenti di controllo qualità ed il registro delle non-conformità. Per nessuna opera il collaudo statico potrà proseguire o concludersi qualora esistano non-conformità irrisolte.

Nell'ambito delle sue responsabilità, il collaudaore statico deve inoltre:

- esaminare il progetto dell’opera e la verifica numerica (calcoli statici) della sicurezza dell’opera come costruita e dare giudizio dell'impostazione generale della progettazione strutturale, degli schemi di calcolo e delle azioni considerate e della valutazione della sicurezza in essi contenuti;
- recepire e dare parere sulla relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori;
esaminare e recepire il piano di manutenzione dell’opera collaudata fornita dalla direzione dei lavori, con riferimento alla vita utile dell’opera ed a quella delle sue parti strutturali

Bibliografia (in costruzione)