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Risulta obbligatoria l'istituzione del direttore dei lavori per i lavori privati? E nel caso in cui ciò risultasse confermato la direzione dei lavori deve essere assunta obbligatoriamente da un iscritto all'Albo professionale?

data documento:
2-11-2009
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Risposta

Il parere verte sull’esistenza o meno di un obbligo di designazione del direttore dei lavori per i lavori/opere private e l'eventuale riserva di legge per tale prestazione.

I termini della questione si possono riassumere in due punti principali, ovvero:

  1. contenuto dell’obbligo normativo e natura dello stesso;

  2. natura, funzioni e contenuti della direzione dei lavori;

Per quanto concerne il primo punto è presto detto: già la legge 765/67, il cui articolo 10 ha sostituito l'art. 31 della legge 1150/42, ha inserito tra i soggetti responsabili del titolo abiltiativo edilizio il "direttore dei lavori".

La legge suddetta non precisa che questi debba essere un professionista iscritto all'albo professionale, come invece è stato previsto, nel 1971, per le opere in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, e a struttura metallica (legge 1086), e la legge 64/74 per l'edificazione nelle zone sismiche.

Sembra ragionevole presumere che per "direttore dei lavori" di cui all'art. 31 della legge 1150/42, così come sostituito dall'art. 10 della legge 765/67, sia da intedenre la corrispondente figura professionale esistente nell'ambito dei lavori pubblici (allegato F della legge 2248 del 1865).

Quindi il direttore dei lavori in parola è necessariamente un professionista abilitato in relazione agli ordinamenti professionali (risalenti agli anni 20 e 30) che hanno dato origine a diritti di privativa nell'esercizio di talune professioni/attività professionali (cfr. anche gli artt. 348 e 359 del Codice Penale).

Dopo la legge 64/74 sembra evidente che la direzione dei lavori ovvero che il direttore dei lavori debba essere un professionista iscritto all'albo nei limiti delle competenze ordinamentali.

Il fatto che si debba trattare di un professionista iscritto all'albo si ricava altresì dalla legge 47/85, segnatamente all'art. 6, laddove impone al direttore dei lavori determinati obblighi il cui venir meno comorta la segnalazione all'ordine professionale di competenza per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. Precetto ora presente all'articolo 29 del testo unico edilizia.

Circa il secondo punto va detto che la funzione del direttore dei lavori nell'appalto privato è prevista dalla legislazione per quanto concerne l'aspetto "amministrativo" o "legale" relativo all'obbligo della sua designazione: al direttore dei lavori compete la sorveglianza dei lavori al fine che gli stessi siano realizzati conformemente:

  • al titolo abilitativo edilizio e alle modalità esecutive dallo stesso stabilite;
  • al progetto esecutivo delle opere strutturali;
  • alla denuncia e al progetto per quanto concerne le costruzioni in zone sismiche.

Oltre a questa funzione "pubblicistica" il direttore dei lavori potrebbe essere chiamato a svolgere anche una funzione "privatistica": assumere la veste di ausiliario del committente nel verificare che l'opera in realizzazione sia eseguita in conformità al contratto d'appalto (e quindi ai suoi allegati - progetti, capitolati, ecc..) e a regola d'arte (cfr. art. 1662 del Codice Civile).

In questo caso gli obblighi assunti dal professionista sono quelli connaturati all'incarico e alla diligenza richiesta per l'adempimento (art. 1176 secondo comma del Codice Civile). Per questo tipo di direzione dei lavori non esiste una specifica prescrizione normativa sui requisiti del soggetto che la può svolgere nè che si tratta di una prestazione obbligatoria.

La questione che si determina è la seguente: se l'incarico professionale non dovesse distinguere tra direzione lavori "legale" e direzione lavori "ausiliaria", con l'assunzione della direzione lavori obbligatoria (quella "legale") è insita anche la direzione dei lavori "ausiliaria"?

Si tratta di una problematica complessa e di non facile soluzione. Si potrebbe dire che in assenza di specifiche previsioni in tal senso, la direzione dei lavori sia unica come nel caso dei lavori pubblici ed opere pubbliche. Del resto sembra poter dire che la prassi non distingua i due tipi di direzione dei lavori.

Si è del parere che in assenza di uno specifico obbligo normativo della direzione dei lavori c.d. "ausiliaria" tale funzione rientri nella discrezionalità delle contraenti (cfr. art. 1322 del Codice Civile) per cui si possa legittimare la distinzione anche con riguardo a singole categorie di opere e/o lavorazioni.

Al riguardo, però, occorre evidenziare un aspetto: la giurisprudenza sembra qualificare la funzione del direttore dei lavori come una funzione di garanzia laddove le attività siano da ricollegare agli interessi pubblici o di rilevanza pubblica, siano essi tutelati direttamente o indirettamente, esplicitamente o implicitamente.

Tale osservazione deriva dall'orientamento giurisprudenziale esistente in merito all'articolo 1669 del Codice Civile. E' questo un articolo che regola il rapporto giuridico contrattuale (appalto) tra committente ed appaltatore (inteso come esecutore di un'opera di lunga durata quali sono gli edifici): la giurisprudenza, però, riconosce in detto articolo anche la tutela dell'incolumità pubblica facendo assumere alla "garanzia" ivi descritta natura extracontrattuale.

In altri termini è possibile che si determini un obbligo di designazione del direttore dei lavori anche in funzione ausiliaria (per garantire l'esecuzione a regola d'arte) quando l'intervento interferisce con gli interessi pubblici tutelati nell'ordinamento e che non necessariamente sono ricompresi nel titolo abilitativo edilizio.

Romolo Balasso architetto