Codice Penale: art. 348

Esercizio abusivo di professione:

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.

 

Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 6 settembre 2007, n. 34200, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 3 giugno 2008, n. 22144 e Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 30 gennaio 2009, n. 4294

 

Riferimenti

Art. 348 Codice Penale

Libro secondo: dei delitti in particolare

Titolo II: dei delitti contro la Pubblica Amministrazione