Codice Penale: art. 348
Esercizio abusivo di professione:
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.
Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 6 settembre 2007, n. 34200, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 3 giugno 2008, n. 22144 e Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 30 gennaio 2009, n. 4294
Riferimenti
Art. 348 Codice Penale
Libro secondo: dei delitti in particolare
Titolo II: dei delitti contro la Pubblica Amministrazione