Codice Civile: art. 1176
Diligenza nell'adempimento:
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (703, 1001, 1228, 1587, 1710-2, 1768, 2148, 2167).
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata (1838 e seguente, 2104-1, 2174-2, 2236).
Riferimenti
Art. 1662 Codice Civile
Libro quarto: delle obbligazioni
Capo II: dell'adempimento delle obbligazioni