Codice Civile: art. 1322
Autonomia contrattuale :
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative).
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Riferimenti
Art. 1662 Codice Civile
Libro quarto: delle obbligazioni
Titolo II: dei contratti in generale
Capo I: disposizioni preliminari