Codice Civile: art. 1322

Autonomia contrattuale :

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative).
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

 

Riferimenti

Art. 1662 Codice Civile

Libro quarto: delle obbligazioni

Titolo II: dei contratti in generale

Capo I: disposizioni preliminari