Codice Penale: art. 359

Persone esercenti un servizio di pubblica necessità :

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

 

Riferimenti

Art. 348 Codice Penale

Libro secondo: dei delitti in particolare

Titolo II: dei delitti contro la Pubblica Amministrazione