Codice Penale: art. 359
Persone esercenti un servizio di pubblica necessità :
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.
Riferimenti
Art. 348 Codice Penale
Libro secondo: dei delitti in particolare
Titolo II: dei delitti contro la Pubblica Amministrazione