Codice Civile: art. 1662

Verifica nel corso di esecuzione dell'opera:

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.

Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

 

Riferimenti

Art. 1662 Codice Civile

Libro quarto: delle obbligazioni

Titolo III: della vendita

Capo VII: dell'appalto