Codice Civile: art. 1669

Rovina e difetti di cose immobili:

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive (2934) in un anno dalla denunzia.

 

Riferimenti

Art. 1662 Codice Civile

Libro quarto: delle obbligazioni

Titolo III: della vendita

Capo VII: dell'appalto