Codice Civile: art. 1669
Rovina e difetti di cose immobili:
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive (2934) in un anno dalla denunzia.
Riferimenti
Art. 1662 Codice Civile
Libro quarto: delle obbligazioni
Titolo III: della vendita
Capo VII: dell'appalto