tecnici e giuristi insieme: approfondimenti tecnico-giuridici sistematici

Professione - Giurisprudenza

Consiglio di Stato, sez. IV, 23 dicembre 2010 n. 9352

Parere di congruità parcella professionale espresso dall'Ordine: natura giuridica

Il Consiglio di Stato precisa che "basti richiamare il principio, secondo cui il parere di congruità sulle parcelle professionali è atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica una valutazione di congruità della prestazione (Cass. Civ., sez. un., 24 giugno 2009, n. 14812 e, da ultimo, Cons. St., IV, 24 dicembre 2009, n. 8749), che trova inequivocabile presupposto nel rapporto di supremazia che intercorre tra l’Ordine od il Collegio professionale (soggetto, questo, indubitabilmente pubblico) ed i proprii iscritti.

Siffatta valutazione ha peraltro connotati di evidente discrezionalità e costituisce perciò, per utilizzare costrutti tradizionali, frutto dell’esercizio di un potere conferito da una norma ( almeno in parte qua ) d’azione e non di relazione, che configura l’esercizio di un potere avente natura unilaterale e che costituisce espressione di potestà amministrativa riconosciuta per finalità di pubblico interesse."

Link alla sentenza

TAR Emilia Romagna - Bologna, sentenza 12 gennaio 2010

Pubblicità informativa dei professionisti

Il Tar Bologna, lo scorso 12 gennaio, ha depositato un'interessante sentenza sulla pubblicità informativa dei professionisti e delle associazioni professionali e sul sistema di controlli oggi vigente in materia, a distanza ormai di più di tre anni dal decreto Bersani.

Dal link si acceda alla pagina sul sito nel quale sono riportati alcuni passaggi salienti e, in calce, il testo integrale della sentenza.

fonte: sito www.giurdanella.it

Link al commento della sentenza

Consiglio di Stato sez. IV - sentenza 24 dicembre 2009

L'Ordine non può liquidare la parcella senza incarico formalmente conferito

La sentenza, è così riassumibile (per estratto):

La Cassazione ed il Consiglio di Stato, infatti, si sono già pronunciati sulle questioni controverse tra le parti, con una consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è ragione per discostarsi ed alla quale si rinvia, ai sensi dell’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 2005.

  • il parere di congruità sulle parcelle professionali è atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, ma implica una valutazione di congruità della prestazione (Cass. Civ., sez. un., 24 giugno 2009, n. 14812);
  • il giudizio di congruità , pur avendo una finalità obiettiva, non può però tradursi in una determinazione che prescinda dal considerare l'effettiva realtà delle prestazioni professionali rese (Cons.St., sez. IV, 24 maggio 2005 , n. 2630).

... dall’altro, consistendo il parere di congruità in una valutazione della esistenza delle condizioni di conformità, proporzionalità, corrispondenza ed adeguatezza della parcella, l’Ordine non poteva esimersi dal rilevare la mancanza nel caso di specie di un sottostante contratto d’opera professionale da parte della società a carico della quale veniva emessa la notula e nei confronti della quale si andava ad emettere il parere (come da citata procura).

accesso sentenza sul sito CdS

Cass. civ., Sez. III, 31 agosto 2009, n. 18912 professioni intellettuali

Predisposizione di un contratto da parte di libero professionista

La sentenza, pur se riferita all'attività di un consulente del lavoro, si ritiene possa rivestire interesse anche per le professioni tecniche.

La predisposizione di un contratto di locazione, pur non essendo vietata in linea di principio al consulente del lavoro, in quanto si tratta di attività per la quale non è prevista alcuna riserva a favore di specifiche categorie professionali, non rientra tuttavia nelle attività "tipiche" previste per il consulente del lavoro dall'art. 2, L. 11 gennaio 1979, n. 12 (a norma del quale "il consulente del lavoro svolge per conto del datore di lavoro "tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente", nonché ogni altra funzione a ciò "affine, connessa e conseguente"). Tale attività di predisposizione non rientra pertanto nella copertura assicurativa di una polizza avente ad oggetto "la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di esercente la libera professione di consulente del lavoro", quand'anche la garanzia sia estesa "alla consulenza fiscale e tributaria, quali compilazioni della dichiarazione dei redditi ed allegati, denuncia annuale IVA, compresi i relativi allegati, registrazioni e quant'altro previsto dalla normativa fiscale e tributaria in generale".

fonte: sito telediritto - portale giuridico umbro

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 16-9-2009 n. 35702

Prove – Consulente Tecnico – facoltà di assistere all'esame testimonale

La Corte ha ritenuto affetta da nullità a regime intermedio la pronuncia con cui il giudice del dibattimento non consenta al consulente tecnico dell’imputato di assistere all’esame del testimone.

Se è vero che la lettura dell’art. 501, comma primo, cod. proc. pen., potrebbe suggerire di equiparare il consulente tecnico al testimone con conseguente impossibilità per il consulente stesso di assistere all’esame degli altri testimoni ex art. 149 disp. att. cod. proc. pen., tuttavia la natura del consulente di “difensore tecnico”, munito di conoscenze specialistiche, e la necessità di garantire pienamente il diritto di difesa consentono di far ritenere che nelle facoltà del medesimo, discendenti dal potere di nomina del consulente stabilito dall’art. 233 cod. proc. pen., rientri anche quella di partecipare de visu all’assunzione del testimone in udienza. La negazione di tale facoltà incide dunque sul profilo dell’assistenza dell’imputato con conseguente nullità ex artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen.

fonte: sito della Corte di Cassazione

download sentenza

Corte di Cassazione, SS.UU. Civili, sentenza 25-2-2009

La figura "ausiliare" del direttore dei lavori nell'appalto pubblico

La sentenza n. 4463 afferma che il Direttore dei lavori "è soltanto un ausiliare dell'amministrazione committente che ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica. I suoi accertamenti, le sue valutazioni e le sue dichiarazioni sono perciò vincolanti per il committente medesimo, come ripetutamente rilevato da dottrina e giurisprudenza, soltanto se siano contenuti in detto ambito tecnico e siano rivolti alla buona esecuzione dell'opera, come avviene per la certificazione dei lavori eseguiti, la loro accertata conformità al progetto ed avvenuta esecuzione secondo le regole dell'arte e così via."

download sentenza

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 7 aprile 2009

Architetti- competenza per redazione tipi frazionamento anche di lavori attribuiti in via esclusiva ad altre professioni (es. ingegneri, frazionamento relativo ad una strada)

La sentenza n. 2151 conferma la competenza degli architetti per le operazioni catastali ai sensi dell'art. 5 della legge 1-10-1969 n. 679 sul catasto, in quanto tali operazioni costituiscono un istituto giuridico autonomo regolato da un complesso di norme autonomo e specifico aventi finalità prevalentemente fiscali e di certezza dei diritti reali.

download sentenza dal sito del CdS

TAR Veneto, sez. I, 13 marzo 2009

Periti Industriali - competenze su collaudo macchine - ruolo delle tariffe professionali

La sentenza n. 605, ritiene che il collaudo di opere meccaniche rientri nella competenza del Perito Industriale perchè trova un indubitabile presupposto normativo, determinato dalla riconosciuta possibilità di tariffazione al riguardo, laddove la tabella B/4 annessa alla L. 12 marzo 1957 n. 146 (“Tariffa professionale per i periti industriali”) contempla una tariffa in materia di collaudo di macchine e la tabella C/4 una tariffa di collaudo di opere di terzi:

La sentenza risulta interessante per il seguente principio espresso: "se la tariffa professionale è di per sè inidonea a determinare la sfera della competenza esclusiva delle singole professioni intellettuali, nella tariffa ben possono essere elencate attività comuni a diverse professioni, ovvero attività certamente consentite all'iscritto ma per le quali, in difetto di specifica riserva, non può essere esclusa una concorrente libera attività anche da parte di altri soggetti (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 1996 n. 1087)"

fonte: Ambientediritto.it

Cassazione Civile, Sez. Unite, 27 gennaio 2009 n. 1875

Incarico svolto per la pubblica amministrazione – Assenza di un valido contratto – Azione di indebito arricchimento – Liquidazione della somma – Parametro – Parcella vistata dall’Ordine professionale – Esclusione – Criteri (Cc., articolo 2041).

In tema di azione di indebito arricchimento nei confronti della PA conseguente all’assenza di un valido contratto d’opera, nella liquidazione della somma dovuta ex articolo 2041 del Cc, non possono essere assunte come parametro le parcelle del professionista ancorché vistate dall’Ordine, non trattandosi di corrispettivo di prestazioni effettuate da questi in base al contratto con il cliente, ma di una somma che va liquidata in base alle risultanze processuali se e in quanto vi sia stato vantaggio economico da parte della PA cui abbia fatto riscontro l’impoverimento del professionista.

fonte: Consulta Ordini Ingegneri Sicilia

Cassazione Civile, sez. V, 27 febbraio 2009 n. 4785

Il compenso professionale riscosso dagli eredi va doppiamente "tassato"

Con la sentenza in esposizione i Giudici ritengono legittima la doppia imposizione del compenso professionale riscosso dagli eredi del professionista, ovvero del tributo successorio e dell'IRPEF, in quanto "siamo in presenza di due imposte: l'una costituente imposizione diretta, l'altra imposizione indiretta. Le due imposte hanno funzioni, motivazioni e connotazioni diverse e perseguono differenti finalità impositive. Non si è in presenza, pertanto, di alcuna duplicazione di imposta, nè, tanto meno, di violazione del principio costituzionale sulla capacità contributiva (art. 53 Cost.)".

link fonte Il Sole 24 Ore

TAR Piemonte, sez. I, 28 febbraio 2009 n. 616

Competenze tra architetti ed ingegneri

La sentenza riguarda l'impugnativa di un bando redatto a favore dei soli architetti per la progettazione di un'area urbana. Tale limitazione è stata oggetto di impugnativa per violazione della direttiva comunitaria n. 384/1985 (che, a dire degli appellanti, equipara il titolo di architetto e quello di ingegnere civile), e del codice dei contratti pubblici.

I giudici aditi confermano che l'abrogata direttiva non ha per oggetto l'equiparazione tra i due titoli di studio e, quindi, professioni, e che non riuslta violato il codice degli appalti in quanto l'amministrazione ha dato esauriente motivo della discrezionalità tecnica di cui si è legittimamente avvalsa.

link sentenza

Cassazione civile, sez. V tributaria, 8 novembre 2008, n. 26681

IRAP professionisti. Non rileva il reddito ma l’autonoma organizzazione di capitali o lavoro altrui.

Il combinato disposto degli articoli 2 e 3 lettera c del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 vuole soggette ad IRAP anche le persone fisiche esercenti attività professionali.
Presupposto dell’imposta (a norma dell’art. 2) è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L’IRAP dunque non si qualifica quale imposta sul reddito, il cui ammontare – anche se elevato – non rileva di per sé ai fini impositivi di cui si tratta, bensì come imposta di carattere reale, volta a colpire il valore aggiunto prodotto dall’attività autonomamente organizzata.
Alla luce di quanto stabilito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001 la Cassazione ribadisce come, se l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo.
L’attività di lavoro autonomo integra il presupposto impositivo dell’IRAP soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata di capitali o lavoro altrui.
Detto requisito organizzativo «sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell’organizzazione … eserciti l’attività di lavoro autonomo con l’impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività autoorganizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui».
Ne deriva che, per quanto riguarda le attività professionali svolte in assenza di elementi di organizzazione così come sopra definiti - il cui accertamento costituisce questione di mero fatto - risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta regionale sulle attività produttive richiesto dall’art. 2 del decreto legislativo.
Costituisce in ogni caso onere del contribuente che chieda, come nel caso di specie, il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cfr. Cass. trib. n. 3677/2007).

Fonte:sito web miolegale.it

 

Cassazione civile, sez. II, 24 aprile 2008, n. 10728

La sentenza affronta il tema del contenuto dell'obbligazione dovuta dal direttore dei lavori relativamente all'appalto privato.

Fonte:sito Corte di Cassazione

DocumentoNEWS

Cassazione civile, sentenza 3 settembre 2008, n. 22129

L’Architetto che sbaglia il progetto non ha diritto al compenso.

Un architetto realizza una serie di progetti poi rivelati tutti irrealizzabili, tanto che non avevano ottenuto la piena approvazione da parte del Comune, in quanto contrastavano con prescrizioni urbanistiche o presupponevano il consenso, invece mancato, del proprietario di un preesistente edificio alla sua demolizione.

La cliente si rifiuta di pagare. L’architetto chiede ed ottiene un decreto ingiuntivo. La cliente l’oppone e chiede la restituzione dell’acconto versato.

Primo e secondo grado vedono vittoriosa la ditta cliente. L’architetto ricorre in Cassazione, ma la corte rigetta il ricorso osservando che già con Cass. s.u. 28 luglio 2005 n. 15781 è stato chiarito che la distinzione tra obbligazioni “di mezzi” e “di risultato” è ininfluente ai fini della valutazione della responsabilità di chi riceve il compito di redigere un progetto di ingegneria o architettura: il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto di mira dal cliente è comunque addebitabile al professionista, se è conseguenza di suoi errori commessi nella formazione dell’elaborato, che ne rendano le previsioni inidonee ad essere attuate ed in tal caso nessun compenso è dovuto.

 

Fonte:sito web lexform.it

 

Cassazione Civile, sez. Tributaria: sul conto corrente solo redditi

Suprema Corte di Cassazione Civile, Sez. Tributaria, sentenza 5 giugno 2008 n. 14847

Fatta salva la prova contraria, tutte le somme versate sul conto bancario del professionista, anche se cointestato con altre persone (es. moglie), vanno imputate alla sua attività di lavoro autonomo.
Lo ha deciso la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. 14847/2008) precisando che «in tema di accertamento delle imposte sui redditi ai sensi degli artt. 32 e 39 del d.P.R. 600/1973, i dati raccolti dall’Ufficio in sede di accesso ai conti correnti bancari di un professionista consentono, in virtù della presunzione legale contenuta nella detta normativa, di imputare gli elementi da essi risultanti direttamente a ricavi dell’attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo, salva la possibilità per il contribuente di provare che determinati accrediti non costituiscono proventi della detta attività e che pertanto, in relazione alla suddetta presunzione concernente gli elementi risultanti dagli accertamenti bancari, si determina una inversione dell’onere della prova, per cui […], deve ritenersi che l’amministrazione abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria e spetta al contribuente fornire adeguata e specifica prova contraria».
«la suddetta prova contraria deve essere circostanziata e non può consistere nella mera affermazione che sul conto corrente confluivano anche somme di pertinenza di terzi, avendo in particolare questa Corte affermato […] che, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall’art. 32, d.P.R. 600/1973, non è sufficiente dimostrare genericamente di aver fatto affluire su un proprio conto corrente bancario, nell’esercizio della propria professione, somme affidategli da terzi in amministrazione, ma è necessario che egli fornisca la prova analitica della inerzia alla sua attività di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione del conto».

Fonte:sito web miolegale.it

 

Cassazione Civile, sez. Lavoro, sentenza n. 15067 del 06/06/2008

PREVIDENZA-SANZIONI CIVILI-NATURA GIURIDICA-TRASMISSIBILITA' AGLI EREDI

Le sanzioni civili si distinguono dalle sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981) e da quelle tributarie (di cui alla legge n. 472 del 1997), non avendo un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale ed essendo sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, sicchè, non trovando applicazione per le sanzioni civili il principio della personalità della responsabilità, esse sono trasmissibili agli eredi.

Fonte:sito della Corte Suprema di Cassazione

 

Cassazione, Sezioni Unite Civili, progettista e dd.ll. nell'appalto pubblico

Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 7446 del 20 marzo 2008

Con la sentenza in commento le SS.UU. civili della C.S., nel valutare la giurisdizione competente a giudicare le responsabilità del progettista e del direttore dei lavori nell'ambito dell'appalto pubblico ha ribadito il rapporto sussistente tra professionista esterno e pubblica amministrazione in relazione all'incarico.

Fonte:sito web della Corte di Cassazione

Coommento DocumentoNEWS

Corte di Cassazione Civile: il professionista non è consumatore

La Suprema Corte di Cassazione Civile, sentenza n. 23892/2006

Con la sentenza in commento la C.S., nel definire la nozione di consumatore e quella di professionista ha di fatto stabilito che il professionista non è mai consumatore quando stipula contratti relativamente all'esercizio della professione. [!!!!!!!!!!!!!]

Al fine dell'applicazione dell'art. 1469 bis del C.C. e segg. relativa ai contratti del consumatore, deve essere considerato consumatore la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato professionista tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto nel qaudro della sua attività imprenditoriale o professionale.

Ne discnede che il professionista non è consumatore quando sottoscrive un contratto di assicurazione per i danni legati all'esercizio della sua attività professionale, in quanto stipulato allo scopo, strettamente connesso con la sua attività professionale. di garantirsi dai rischi della responsabilità civile cui può essere espsoto per lo svolgimento della sua attività.

Fonte:massimario 2006 della Corte di Cassazione

 

© Copyright Romolo Balasso architetto Contatti: Email