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UE - Regolamenti

Premessa (Fonte: sito Eur-Lex dell'Unione europea)

l regolamento è un atto normativo definito dall'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Esso ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il regolamento fa parte del diritto derivato unilaterale, ossia è ascrivibile esclusivamente alla volontà dell'autorità dell’Unione europea. L'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce che il regolamento «ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri».

Il regolamento ha portata generale

Il regolamento non si rivolge a destinatari identificabili bensì a categorie astratte di persone e in questo si differenzia dalla decisione definita all'articolo 288 del TFUE.

La Corte di giustizia precisa che il regolamento concerne categorie generali di persone, ma può essere limitato a cerchie di categorie di persone. Si è in presenza di un regolamento anche se, al momento della pubblicazione dell'atto, è possibile determinare il numero o persino l'identità dei soggetti in questione.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e non può pertanto essere applicato in modo incompleto, selettivo o parziale. Si tratta di un atto giuridico vincolante per:

  • le istituzioni;
  • gli Stati membri;
  • i singoli individui.

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri

Questo significa che esso:

  • non è soggetto a misure di recepimento nel diritto nazionale;
  • conferisce dei diritti e dei doveri indipendentemente da una misura nazionale di attuazione. Gli Stati membri possono tuttavia adottare misure di attuazione, qualora questo risulti necessario, sulla base del dovere di lealtà stabilito dall'articolo 4 del trattato dell’Unione europea (TUE) ;
  • può essere utilizzato come riferimento dai singoli individui nelle loro relazioni con altri singoli individui, con le istituzioni o con le autorità europee.

È applicabile in tutti gli Stati membri a partire dalla sua entrata in vigore, ossia venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. I suoi effetti giuridici prevalgono su tutte le legislazioni nazionali in maniera simultanea, automatica e uniforme.

Regolamento di applicazione

Analogamente agli Stati membri, anche le autorità europee possono adottare misure di attuazione, i cosiddetti regolamenti di applicazione. Questo tipo di regolamento è definito agli articoli 164 e 178 del TFUE relativi ai regolamenti di applicazione del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale.

Si tratta di atti giuridici che risultano validi soltanto se le loro disposizioni sono conformi al «regolamento di base». Mentre il regolamento di base stabilisce le regole essenziali, il regolamento di applicazione definisce le disposizioni tecniche.

Ultima modifica: 12.08.2010

UE - Regolamenti (prodotti)

Versioni consolidate - fonte: sito UE

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011 , che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (Testo rilevante ai fini del SEE)

     
     

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