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News normative

Agg. 2017 Tecnojus

Pubblicato in GU il decreto sull'autorizzazione paesaggistica semplificata che sostituisce il d.p.r. 139/2010

Agg. 2016 Tecnojus

Modifiche al testo unico dell'edilizia.

Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di piano casa (interpretazione).

Agg. 2015 Tecnojus

Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali.

Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali.

Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali.

Legge 11 novembre 2014, n. 164

Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle cattività produttive.

Modifica dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".

Benvenuto in "Codici Tecnojus"

Arch. Romolo Balasso - presidente Tecnojus

Tecnojus, quale associazione volontaristica senza scopo di lucro, occupandosi di approfondimenti tecnico-giuridici nell'ambito delle materie in competenza alle professioni tecniche, dedica particolare attenzione al professionista e al proprio sistema istituzionale di riferimento attraverso gli organismi istituzionali e/o associativi delle professioni tecniche.

Le professioni intellettuali regolamentate ("ordinistiche"), in particolare quelle tecniche, stanno vivendo una trasformazione strutturale che rischia di far venir meno la consapevolezza identitaria della professione e delle prestazioni professionali.

Diretta conseguenza è la crescita esponenziale degli obblighi e delle responsabilità a fronte di asimmetrie informative circa le prestazioni ed i contenunti delle stesse che risultano sempre più caratterizzate o influenzate dalla normativa e dalle sue interpretazioni giurisprudenziali.

I "Codici tecnojus" , pertanto, si propongono di offrire al professionista il quadro normativo principale (nazionale e, entro certi limiti, regionale) cui devono conformarsi la propria professione, gli esercizi e le singole prestazioni professionali.

Per garantire la continuità operativa delle attività associative e renderle disponibili agli interessati, il Centro Studi ha delegato ad una società di servizi (AF&P srl) la professionalizzazione di servizi di supporto scaturenti dalle attività associative stesse, per cui, l'inevitabile e necessaria dimensione economica può comportare accessi ristretti (con contribuzione da parte dei singoli utenti, oppure degli organismi istituzionali o associativi, ovvero da sponsorizzazioni).

Normativa di supporto alla Professione e ai suoi esercizi

Premesse fondamentali

La conoscenza della normativa diventa sempre più basilare nell'esercizio delle professioni tecniche intellettuali e regolamentate, sia in ragione della funzione pubblicistica rivestita sia in relazione al rapporto contrattuale con il cliente-committente.

Infatti, la mancata o l'inadeguata conoscenza normativa, sia generale che tecnica, è spesso fonte delle responsabilità professionali sancite dalla giurisprudenza, la quale, pur riguardando aspetti civilistici, amministrativi e/o penali, diventa occasione di interpretazione giudiziale delle normative coinvolte.

Nonostante la sempre maggior rilevanza delle interpretazioni giurisprudenziali (per ovvie ed evidenti ragioni), le disposizioni sulla legge in generale, contenute nelle c.d. preleggi del Codice Civile, con riguardo all'applicazione della legge, stabilisce:

  • art. 11, efficacia della legge nel tempo:
    • La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
    • I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.
  • art. 12, interpretazione della legge:
    • Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
    • Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
  • art. 14, applicazione delle leggi penali ed eccezionali:
    • Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
  • art. 15, abrogazione delle leggi:
    • Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Tuttavia, la conoscenza della normativa deve considerare la caratterizzazione nazionale sulla c.d. gerarchia delle fonti, la quale considera anche le potestà legislative disciplinate dalla Costituzione.

Potestà legislativa

L'articolo 117 della Costituzione riconosce una potestà legislativa per "materie" esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (cfr. 1 comma), la quale è di tipo:

  • esclusiva:
    • dello Stato, per le materie indicate dal comma 2;
    • delle Regioni, per le materie residuali ovvero che non sono esclusive dello Stato oppure oggetto di legislazione concorrente (cfr. comma 4).
  • concorrente Stato-Regioni per le materie indicate dal comma 3. Ciò significa che (cfr. ultimo periodo):
    • Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Non di rado si assiste all'intervento della Corte Costituzionale su leggi non rispettose della Costituzione, ovvero contrastanti con i vincoli comunitari o con le esclusive predeterminate o, ancora, con i principi della legislazione sovraordinata.

La postestà legislativa non va confusa con quella normativa in generale, in quanto il relativo esercizio potestativo interessa anche soggetti diversi dallo Stato e dalle Regioni (es. i Comuni con i poteri regolamentari e di pianificazione).

La fonte legislativa è una fonte primaria, la quale è l'unica che può disporre prestazioni personali o patrimoniali a carico dei consociati (cfr. il c.d. principio della riserva di legge - in senso relativo e non assoluto - espresso all'art. 23 della Costituzione: Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge).

Gerarchia delle fonti (del diritto)

La c.d. gerarchia delle fonti rileva per il fatto che una norma inferiore (sottordinata) non può mai porsi in contrasto con quelle gerarchicamente superiori (sovraordinate).

Pur rilevando alcune differenti posizioni dottrinarie, la gerarchia delle fonti distingue:

  • al 1 livello: la Costituzione e le leggi costituzionali
    • al 2 livello: trattati internazionali e gli atti normativi comunitari e le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
      • al 3 livello: le fonti legislative (o primarie) costituite dalle leggi ordinarie e dagli atti aventi forza di legge (quali i decreti legislativi e i decreti legge) e le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
        • al 4 livello: le fonti regolamentari (o secondarie) costituite dai regolamenti governativi, ministeriali, regionali, comunali;
          • al 5 livello: le fonti fatto costituite dagli usi e dalle consuetudini, quali comportamenti consolidati nel tempo e che l'ordinamento ritiene idonei a produrre regola vincolanti.

L'aspetto maggiormente significativo riguarda il fatto che nella pratica si possono riscontrare conflitti, anche reciproci, tra fonti diverse per la sussistenza di un rapporto tra di loro che può essere di tipo gerarchico, cronologico, di specialità, di competenza (quanto ai potestà normativa, (legislativa e/o regolametare); in questo caso occorre verificare se esistono espressioni giurisprudenziali in merito.

Vedi approfondiment:

  • su gerarchia delle fonti;
  • su criteri per la risoluzione dei conflitti tra fonti diverse;
  • sulla caratterizzazione delle legislazione europea;
  • sui criteri interpretativi delle norme giuridiche;
  • sulle circolari e atti simili (risoluzioni, pareri, determinazioni, note).

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