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Atti giuridici dell'Unione europea

Fonte: sito web dell'Unione Europea

INTRODUZIONE

Il trattato di Lisbona apporta diverse modifiche alla tipologia degli atti giuridici dell'Unione europea. Per favorire la chiarificazione e la semplificazione, esso riduce il numero di strumenti giuridici a disposizione delle istituzioni europee.

Inoltre, permette alla Commissione di adottare una nuova categoria di atti: gli atti delegati. Esso rafforza altresì la competenza della Commissione di adottare atti di esecuzione. Questi due cambiamenti sono volti a migliorare l'efficacia del processo decisionale europeo e dell'attuazione di tali decisioni.

Si ricorda che gli atti giuridici dell'UE sono atti legislativi e non legislativi adottati dalle istituzioni europee. Per loro natura, tali atti possono avere un effetto giuridico vincolante.

LA RIDUZIONE DEL NUMERO DI ATTI GIURIDICI

Prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona esistevano quattrodici tipi di atti giuridici che potevano essere adottati dalle istituzioni europee. Questa moltitudine di atti era dovuta soprattutto alla vecchia struttura a pilastri dell’UE; ciascun pilastro disponeva dei propri strumenti giuridici.

Il trattato di Lisbona mette però fine a tale struttura a pilastri. Inoltre, esso procede a una nuova classificazione degli atti giuridici. D'ora in avanti, le istituzioni europee potranno adottare soltanto cinque tipi di atti:

Secondo l'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'UE, il regolamento, la direttiva e la decisione sono atti di portata obbligatoria. Per contro, la raccomandazione e il parere non sono giuridicamente vincolanti per i loro destinatari.

Inoltre, la decisione non deve più necessariamente designare un destinatario. Essa acquista quindi una portata più ampia e sostituisce in particolare tutti gli strumenti precedentemente utilizzati nel settore della PESC.

GLI ATTI DELEGATI

Il trattato di Lisbona crea una nuova categoria di atti giuridici: gli atti delegati. Il legislatore delega cioè alla Commissione il potere di adottare gli atti che modificano gli elementi non essenziali di un atto legislativo.

Ad esempio, gli atti delegati possono precisare determinate caratteristiche tecniche o consistere in un’ulteriore modifica di certi elementi di un atto legislativo. Il legislatore potrà quindi concentrarsi sull’orientamento politico e gli obiettivi senza inoltrarsi in discussioni eccessivamente tecniche.

Tale delega è tuttavia contenuta entro certi limiti. Infatti, soltanto la Commissione può essere autorizzata ad adottare gli atti delegati. Inoltre, il legislatore stabilisce le condizioni in cui la delega va assunta. L’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'UE precisa che il Consiglio e il Parlamento possono revocare una delega o attribuirle una durata limitata nel tempo.

GLI ATTI DI ESECUZIONE

Inoltre, il trattato di Lisbona rafforza le competenze di esecuzione della Commissione. Si ricorda che l'applicazione del diritto europeo nel territorio degli Stati membri è per principio di competenza degli Stati membri. Tuttavia, certe misure europee richiedono un'attuazione uniforme nell’UE. In questi casi, la Commissione è autorizzata ad adottare gli atti di esecuzione relativi all'attuazione di tali misure.

Fino alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona, la competenza di esecuzione apparteneva al Consiglio, che delegava poi alla Commissione l’adozione degli atti di esecuzione. D'ora in avanti, l’articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'UE riconosce la competenza di principio della Commissione. Inoltre, le misure europee che richiedono un'attuazione uniforme negli Stati membri autorizzano direttamente la Commissione ad adottare gli atti di esecuzione.

Parallelamente, il trattato di Lisbona rafforza anche i poteri del Parlamento per quanto riguarda il controllo delle competenze di esecuzione della Commissione. Infatti, le modalità di tale controllo erano finora stabilite dal Consiglio. D'ora in avanti, esse sono adottate tramite la procedura legislativa ordinaria, secondo la quale il Parlamento gode di condizioni pari a quelle del Consiglio.

Ultima modifica: 29.06.2010

Direttive sociali: salute e sicurezza sul luogo di lavoro

COSA SONO - Fonte: sito web dell'Unione Europea

La direttiva fa parte degli strumenti giuridici di cui dispongono le istituzioni europee per attuare le politiche europee. Si tratta di uno strumento impiegato principalmente ne

La direttiva è caratterizzata dalla flessibilità di utilizzo: essa introduce un obbligo in te

l quadro delle operazioni di armonizzazione delle legislazioni nazionali. rmini di risultato finale, ma lascia agli Stati un ampio margine di manovra quanto ai mezzi da utilizzare per ottenerlo.

L'Unione europea (UE) pone in essere un complesso di norme basilari al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La legislazione europea in questa materia è costituita, fondamentalmente, da:

  • direttiva quadro: 89/391/CEE;
  • direttive particolari:
    • luoghi di lavoro 89/654/CEE
    • uso delle attrezzature di lavoro 89/655/CEE poi sostituita da 2009/104/CE
    • uso di attrezzature di protezione individuale 89/656/CEE
    • movimentazione manuale dei carichi 90/269/CEE
    • attrezzature munite di videoterminali 90/270/CEE
    • rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni 97/42/CEE
    • rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici 90/679/CEE
    • cantieri temporanei o mobili 92/57/CEE
    • segnaletica di sicurezza 92/58/CEE
    • lavotratici gestanti, puerpere 92/85/CEE
    • industrie estrattive per trivellazioni 92/91/CEE
    • industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee 92/104/CEE
    • lavoro a bordo delle navi da pesca 93/103/CE
    • rischi derivanti da agenti chimici 98/24/CE
    • rischio atmosfere esplosive 1999/92/CE
    • rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) 2002/44/CE
    • rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) 2003/10/CE
    • rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) 2004/40/CE poi 2013/35/UE
    • rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) 2006/25/CE

Per quanto concerne la direttiva quadro essa stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, in vista soprattutto di limitare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La direttiva deve anche permettere di migliorare la formazione, l'informazione e la consultazione dei lavoratori.

Direttive di prodotto

COSA SONO - Fonte: sito web dell'Unione Europea

L'Unione europea, al fine di garantire la libera circolazione dei beni, ovvero la loro libera commercializzazione in ambito dello spazione economico europeo, si era impegnata al c.d. riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri.

Dalla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (direttiva 83/189/CEE) si è giunti nel 1985 alla risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione al fine di ovviare agli ostacoli tecnici agli scambi.

Con la nuova strategia, in buona sostanza, rispetto al proliferare di direttive concernenti prodotti specifici oggetto di normazione tecnica si è decisio che il riavvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari riguardi la condivisione di requisiti essenziali di sicurezza (c.d. RES) di categorie di prodotti, affidando poi al CEN e al CNELEC il ruolo di elaborare norme tecniche (armonizzate) che liberamente i fabbricanti possono adottare in fase di produzione per soddisfare gli obbligatori requisiti richiesti.

Diversamente dalla prima fase, c.d. di vecchio approccio, dove la norma tecnica era obbligatoria perchè riferita al singolo prodotto, nella seconda fase, c.d. di nuovo approccio, i requisiti essenziali di sicurezza diventano oggetto della legislazione europea, ad efficacia dirette (regolamenti) o previo recepimenti nazionali (direttive) e le norme tecniche armonizzate, elaborate su mandato della Commissione, sono di adozione volontaria.

L'adozione volontaria delle norme tecniche armonizzate rappresenta una semplificazione per il produttore in quanto la "verifica" di conformità ai RES si concentra sull'osservanza della norma tecnica armonizzata, nel presupposto che la conformità suddetta sia, per così dire, in re ipsa.

Tuttavia, vi sono dei settori che sfuggono al c.d. nuovo approccio, quale quello dei prodotti da costruzione, dove la normativa tecnica armonizzata elaborata per un prodotto è di osservanza obbligatoria in quanto "strumentale" al soddisfacimento dei requisiti di base delle costruzioni (cfr. Regolamento (UE) 305/2011).

Tra le principali normative europee di prodotto si evidenziano:

  • direttiva DPI 89/686/CEE;
  • direttiva macchine 2006/42/CE;
  • direttiva attrezzature a pressione 97/23/CE;
  • direttiva nuove caldaie acqua calda 92/42/CEE;
  • direttiva bassa tensione 2006/95/CE;
  • direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE;
  • regolamento prodotti da costruzione (UE) 305/2011 già direttiva 89/106/CEE.

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