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UE - Direttive

Premessa

La direttiva fa parte degli strumenti giuridici di cui dispongono le istituzioni europee per attuare le politiche europee. Si tratta di uno strumento impiegato principalmente nel quadro delle operazioni di armonizzazione delle legislazioni nazionali.

La direttiva è caratterizzata dalla flessibilità di utilizzo: essa introduce un obbligo in termini di risultato finale, ma lascia agli Stati un ampio margine di manovra quanto ai mezzi da utilizzare per ottenerlo.

La direttiva fa parte del diritto derivato dell’Unione europea (UE). Essa è pertanto adottata dalle istituzioni europee sulla base dei trattati istitutivi, Una volta adottata a livello europeo, la direttiva deve poi essere recepita dagli Stati membri nel loro diritto interno.

Un atto obbligatorio di portata generale

L'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’UE sancisce che la direttiva è obbligatoria. Come il regolamento e la decisione, essa è vincolante per gli Stati membri, che ne sono i destinatari. Essa è obbligatoria in tutti i suoi elementi e quindi non può essere applicata in modo incompleto, selettivo o parziale.

La direttiva si distingue tuttavia dalla decisione e dal regolamento. Contrariamente al regolamento, che si applica nel diritto interno degli Stati membri direttamente dopo la sua entrata in vigore, la direttiva deve prima essere recepita dagli Stati membri. Pertanto la direttiva non prescrive le modalità per raggiungere il risultato. Essa introduce un obbligo in termini di risultato agli Stati membri, che possono liberamente le forme e i mezzi per applicare la direttiva

La direttiva inoltre si distingue dalla decisione perché il suo testo ha una portata generale destinata a tutti gli Stati membri.

Inoltre l’articolo 289 del trattato sul funzionamento dell’UE precisa che la direttiva è un atto legislativo dal momento che viene adottata in seguito ad una procedura legislativa. In linea di principio, la direttiva è oggetto di una proposta della Commissione, che viene poi adottata dal Consiglio e dal Parlamento europeo secondo la procedura legislativa ordinaria o una procedura legislativa speciale.

La direttiva entra in vigore dopo essere stata notificata agli Stati membri o dopo essere stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Un atto giuridico che deve essere recepito

Si tratta di un atto giuridico a due livelli, che comprende:

  • la direttiva propriamente detta, adottata dalle istituzioni europee e
  • le misure nazionali di applicazione, adottate dagli Stati membri.

L'entrata in vigore della direttiva non comporta, in linea di principio, alcun effetto diretto a livello dei diritti nazionali. Affinché ciò avvenga, è necessaria una seconda operazione, ovverosia il recepimento. Il recepimento è un atto di cui si fanno carico gli Stati membri e consiste nell'adozione di misure di portata nazionale che permettono di conformarsi ai risultati previsti dalla direttiva. Le autorità nazionali devono comunicare tali misure alla Commissione.

Soluzioni per lottare contro il recepimento incompleto delle direttive

In linea di principio, la direttiva deve essere recepita entro un termine (da 6 mesi a 2 anni). Scaduto tale termine:

  • la Commissione può chiedere alla Corte di giustizia di condannare gli Stati membri (la mancata esecuzione della sentenza emessa in tale occasione può comportare una nuova condanna che prevede il pagamento di penalità pecuniarie);
  • la Corte di giustizia ha accettato inoltre di concedere ai singoli cittadini, in determinate circostanze, la possibilità di ottenere un risarcimento dei danni causati dal recepimento incompleto o in ritardo di una direttiva (sentenza Francovitch e Bonifaci del 19 novembre 1991);
  • La Corte di giustizia ritiene che la direttiva abbia effetto diretto (ovverosia che i singoli cittadini possano invocarla davanti al giudice).

Allo scadere del termine di recepimento, la direttiva ha un effetto diretto verticale. Ciò significa che i singoli cittadini possono invocarla davanti al giudice contro gli Stati membri. La direttiva non ha invece un effetto diretto orizzontale (i singoli cittadini non possono invocare il testo davanti al giudice contro altri singoli cittadini).

La Corte di giustizia tuttavia ha stabilito diverse condizioni affinché un cittadino possa invocare una direttiva dinnanzi ai tribunali, purché:

  • le disposizioni della direttiva siano incondizionate e sufficientemente precise;
  • la direttiva non sia stata correttamente recepita da una misura nazionale nei termini previsti.

Ultima modifica: 01.09.2010

UE - Direttiva quadro (sociale)

Versioni consolidate - fonte: sito UE

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

- testo consolidato 11-12-2008

direttiva recepita dapprima con d.lgs. 626/94 ora dal d.lgs. n. 81/2008.


Direttive particolari (recepite nel d.lgs. 81/2008)

 

Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE).

- testo consolidato 27-06-2007

Direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

- sostituita dalla direttiva 2009/104/CE

Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

- testo consolidato al 2007

Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

- testo consolidato al 2007

Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

- testo consolidato al 2014


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