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Le normative regionali: Lombardia

"regolamento locale d'igiene - buone pratiche"

I principali provvedimenti di carattere normativo sono:

  1. Atto dirigenziale ASL Bergamo, n. 787 del 15-7-2003 avente ad oggetto "aggiornamento del titolo III del Regolamento Locale di Igiene.
  2. Circolare regionale 23-1-2004 n. 4, avente ad oggetto "Interventi coordinati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in edilizia con particolare attenzione alla prevenzione delle cadute dall'alto. Integrazione dei regolamenti comunali edilizi. Collaborazione tra le SCL e la Polizia Locale.
  3. DGR n. VII/18344 del 23-7-2004 avente ad oggetto "interventi operativi per la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia per il triennio 2004-2006".
  4. Delibera ASL Lecco n. 633 del 18-10-2005 con la quale si è integrato il Regolamento Locale di igiene con le "Disposizioni concernenti gli edifici, per la prevenzione dei rischi di caduta in occasione di interventi in luoghi elevati".
  5. DGR n. VIII/4799 del 30-5-2007 "legge regionale 2 aprile 2007, n. 8 - Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie - Collegato - attuazione art. 6, comma 2".
  6. DGR n. VIII/6918 del 2-4-2008 "Piano regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro (a seguito di parere alla Commissione Consiliare)".
  7. Decreto della direzione generale sanità n. 119 del 14-1-2009 "disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile.

 


Integrazione Titolo III regolamento d'igiene

contenuto tipo

Art. 3.2.11: “Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto”

Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d’uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc...) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale della copertura.

L’intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell’opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell’edificio ed intorno ad esso.

1. Accesso alla copertura

Per l’accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:

  • l’apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza 0,70 m. e altezza di 1,20 m. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali;
  • l’apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a 0.50 mq;
  • l’apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce netta di passaggio:
    • superficie 0,50 mq;
    • se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere 0,70 m.; nelle vecchie costruzioni esso può essere ridotto a 0,65 m. nel rispetto comunque della superficie minima prevista;
    • se a sezione circolare il diametro deve essere 0,80 m;
  • l’accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell’anta dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell’anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell’anta in posizione di apertura; l’anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare l’investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.

2. Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati

L’accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza.

Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) tali da consentire l’accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza.

Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell’opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista.

La presente disposizione non elimina l’obbligo di allestire idonee opere provvisionali (es. ponteggi o simili) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente.

3. Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli

Per gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall’interno dell’edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d’accesso che minimamente preveda:

  • l’attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili ecc.);
  • il punto esterno all’edificio dove operare l’accesso in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio.

Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto.

La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).

4. Dispositivi di ancoraggio

I manufatti richiesti negli edifici per consentire l’accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio.

Questi dispositivi richiedono che:

  1. siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
  2. siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
  3. nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l’obbligo dell’uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l’identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
  4. il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l’ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta.

Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.

L’azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell’edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.

I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 del 31.5.98: “Protezione contro le cadute dall’alto - dispositivi di ancoraggio - requisiti e prove" e norme EN in essa
contenute e successivi aggiornamenti.

5 - Le soluzioni adottate

Ai fini dell’ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio della Concessione Edilizia (C.E.) che nel caso di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).

6 - A lavori ultimati

A lavori ultimati l’installatore attesta la conformità dell’installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l’accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:

  • la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
  • le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;
  • la verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale;
  • la verifica della disponibilità presso l’opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.

Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell’immobile.

7 - Edifici con estese superfici finestrate

All’atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate (pareti a specchio) sarà cura del progettista indicare nell’elaborato grafico di progetto, le attrezzature fisse previste per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne.

8 - Informazioni

In luogo prossimo all’accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica che richiami l’obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale (es. cinture di sicurezza).

Inoltre, nell’affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve prendere in considerazione il fascicolo dell’opera, se predisposto, ed informare del contenuto l’appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell’opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell’opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie.

Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all’interno dell’edificio medesimo e non esistono manufatti fissi per accedervi (vedi punto 4).

L’esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all’interno di una azienda, ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme.

9 - Fascicolo dell’opera

Il fascicolo dell’opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.

Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo (vedi punto 2) con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell’opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza.

Copia del fascicolo dell’opera o documento equivalente viene allegata alla richiesta di abitabilità o di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori ; deve essere fornita al proprietario o comunque al responsabile dell’immobile (Amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.).

Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.

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