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Le normative regionali: Veneto

L.R. 26 giugno 2008, n. 4, con le modifiche di cui alle l.r. n. 28/2014 e n. 4/2015

Con l'art. 12 della l.r. 4/08 è stato disposto l'inserimento dell’articolo 79 bis nella legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni, stabilendo che tali disposizioni si applicano a tutti gli interventi edilizi da realizzare successivamente all’entrata in vigore del provvedimento di cui al comma medesimo (la DGR 2774 è stata pubblicata sul BUR n. ... del ... entrato in vigore dal 5-11-2009).

Si ricorda che in Veneto la legge regionale 61/85 disciplina l'attività edilizia nei termini previsti dall'art. 13 della l.r. 16/2003, ovvero

"Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché le disposizioni della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni, che regolano la materia dell'edilizia in maniera differente dal testo unico e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo".

art. 79-bis - Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza

1. Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

1 bis. Le misure preventive e protettive di cui al comma 1 devono essere mantenute anche nella fase successiva al compimento dell’intervento edilizio nel caso in cui l’intervento riguardi la copertura degli edifici di nuova costruzione o interventi strutturali alla copertura di edifici esistenti e sulle coperture degli edifici medesimi vi sia la presenza di impianti tecnologici che necessitano di accessi frequenti e costanti per la loro manutenzione. Tali dispositivi di sicurezza, atti a consentire l’accesso alla copertura in quota per il transito dell’operatore in sicurezza fino al raggiungimento degli impianti tecnologici installati e lo stazionamento per la fase manutentiva, devono essere presenti in misura minima, sia tecnica che estetica, e senza impatto visivo nei casi di intervento su edifici a destinazione non produttiva, oppure a destinazione produttiva ma aventi materiali di copertura tradizionali. La revisione periodica dei predetti dispositivi di sicurezza, può essere fatta anche solo prima dell’accesso al tetto, se effettuato con l’uso dei dispositivi di sicurezza installati.

2. Per le finalità di cui al comma 1 bis il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi, le direttive e le istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive.

3. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed impedisce, altresì, l’utile decorso del termine per l’efficacia della denuncia di inizio dell’attività.

4. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.

4 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento del Consiglio regionale di cui al comma 2.


Istruzioni Tecniche DGR 97/2012: Allegato A - note di indirizzo

Per l'applicazione dell'art. 79-bis L.R. 61/85 prima dell'entrata in vigore della l.r. 28/2014

LA NORMA

Ai fini di prevenzione dei rischi di infortunio da caduta dall’alto, l’art. 12, comma 1, della L.R. 4/2008 ha aggiunto l’art. 79 bis al testo della legge regionale 61/85 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”. Si tratta di una norma di sicurezza inserita in una legge urbanistica.

Il comma 1 stabilisce che “i progetti relativi agliinterventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia di inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”.

Il comma 2 rimanda ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale la fissazione delle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare.

ENTRATA IN VIGORE

L’art. 12 comma 2 della L.R. 4/2008 stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 79 bis, comma 1, si applichino a tutti gli interventi edilizi da realizzare successivamente all’entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2 dello stesso articolo.

La Delibera di Giunta Regionale contenente le “Istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza” è stata approvata il 22.09.2009 e pubblicata sul BUR n.86 del 20.10.2009.

L’art. 79 bis L.R. 61/85 si applica dunque a tutti gli interventi edilizi per i quali la richiesta di titolo abilitativo o la denuncia di inizio attività siano state presentate successivamente alla data di pubblicazione della citata delibera.

E’ pertanto esclusa l’applicazione della norma nei casi in cui la richiesta di titolo abilitativo o la denuncia di inizio attività siano state presentate prima dell’entrata in vigore della norma, a prescindere dalla data di rilascio del certificato di agibilità (che ha sostituito il certificato di abitabilità).

Analogamente, la norma non si applica ai procedimenti amministrativi relativi ad eventuali condoni edilizi, ad eccezione del caso in cui lo imponga la legge stessa.

L’entrata in vigore dell’art. 79 bis su tutto il te rritorio regionale è indipendente dall’adeguamento del regolamento edilizio cui ciascun Comune deve provve dere ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione dell’art. 79 bis L.R. 61/85, definito alla luce delle istruzioni tecniche approvate con DGR 2774/2009, è limitato agli interventi edilizi che presentano contemporaneamente i seguenti requisiti:

1. sono interventi eseguiti su edifici, di nuova costruzione o già esistenti, per i quali è necessario presentare richiesta di permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività (dal 31/07/2010 segnalazione certificata di inizio attività c.d. SCIA, art. 19 L. 241/90), compresa la dichiarazione di inizio attività alternativa al permesso di costruire c.d. super DIA (art. 22, comma 3, DPR 380/01).

2. hanno per oggetto porzioni edilizie ovvero manufatti comunque denominati che, per loro natura, tipologia o per il soddisfacimento di requisiti previsti dalle norme, richiedano la programmazione di successivi interventi di manutenzione (1)

3. riguardano opere la cui successiva manutenzione richiede l’accesso su coperture o pareti esterne ed espone l’operatore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile (art. 107 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii).

Sono compresi gli interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/01 o come varianti in corso d’opera, escluse le varianti di assestamento di cui art. 22, comma 2, D.P.R. 380/01.

Sono esclusi gli interventi edilizi da eseguire senza alcun titolo abilitativo (art. 6, commi 1,2,3,4 del D.P.R. 380/2001).

Nell’ambito del delineato campo di applicazione, le misure preventive e protettive di cui all’art. 79 bis sono quelle relative all’esecuzione dei lavori di manutenzione dell’opera oggetto del titolo abilitativo. In particolare, nel caso di varianti in corso d’opera, le citate misure sono limitate al solo intervento oggetto della variante stessa.

ISTRUZIONI TECNICHE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

Le “Istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”, approvate con DGR 2774 del 22.09.2009, hanno ad oggetto gli interventi manutentivi su coperture e su pareti esterne.

Esse costituiscono linee di indirizzo utili, da un lato, per la progettazione e la realizzazione delle misure preventive e protettive dal rischio di caduta dall’alto e, dall’altro, per la valutazione dei progetti presentati e la verifica delle misure realizzate in sede ispettiva.

Le istruzioni regionali richiedono la predisposizione di strutture fisse per l’accesso alle coperture (cap. 1.2.) e di elementi permanenti di protezioneper il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota sulle coperture (cap. 1.3) ed in parete (cap. 1.4), e consentono, in presenza di casi particolari (cap. 1.5), l’adozione di sistemi alternativi purchè di pari efficacia nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni.

LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AI PROGETTI

La relazione di progetto e gli elaborati grafici allegati alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività per interventi edilizi rientranti nel campo di applicazione dell’art. 79 bis della L.R. 61/85, devono indicare le misure preventive e protettive progettate per l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota.

L’amministrazione comunale verifica la completezza documentale dei progetti presentati che devono riportare i materiali e i componenti da impiegare per la realizzazione delle misure, il dimensionamento e le caratteristiche di qualunque componente necessario a garantire la sicurezza dei lavori.

Le misure di sicurezza da realizzare devono riguardare le fasi di accesso alla copertura, di transito e di esecuzione dei lavori sulle coperture ed in parete.

LA VERIFICA DELLA CONFORMITA’ DEI PROGETTI ALL’ART. 79 BIS NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Ai fini del rilascio del permesso di costruire, le amministrazioni comunali acquisiscono il parere dall’Azienda ULSS che verifica la compatibilità dei progetti con le norme di sicurezza vigenti a meno che lo stesso non possa essere sostituito da un’autocertificazione ai sensi dell’art. 20 del DPR 380/01 (art. 5 del DPR 380/01).

Il citato art. 20, come recentemente modificato dalla L. 106/2011, stabilisce che la domanda per il rilascio del permesso di costruire venga accompagna ta da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto alle norme di sicurezza nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, sia che si tratti di progetti per interventi di edilizia residenziale che di progetti di edilizia produttiva.

In tale contesto, relativamente all’applicazione dell’art. 79 bis, il progettista dichiara il progetto conforme se le misure protettive e preventive progettate sono pienamente aderenti alle istruzioni tecniche regionali di cui alla DGR 2774/2009 (cap. 1.2., 1.3 e 1.4).

In tale caso la verifica di conformità del progetto all’art. 79 bis, non comportando da parte dell’amministrazione comunale alcuna valutazione tecnico-discrezionale, non rende necessario il parere dell’AULSS.

La valutazione di progetti che, in presenza di casi particolari (definiti nel cap. 1.5 delle istruzioni regionali), prevedono la realizzazione di misure di prevenzione e protezione alternative a quelle delineate nei cap. 1.2., 1.3., 1.4., richiede l’espressione del parere sanitario dell’AULSS che, su richiesta dell’interessato o dell’amministrazione comunale, verifica la conformità dei sistemi di protezione progettati alla normativa di sicurezza e della loro efficacia nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni.

LA VERIFICA DELLA CONFORMITA’ DEI PROGETTI ALL’ART. 79 BIS IN CASO DI DENUNCIA O SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’.

La denuncia o segnalazione di inizio attività presentata all’amministrazione comunale deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma del progettista abilitato che asseveri, tra l’altro, la conformità dell’opera da realizzare alle norme di sicurezza vigenti (art. 23 del DPR 380/01).

In tale contesto, il progettista dichiara il progetto conforme all’art. 79 bis se le misure protettive e preventive progettate sono pienamente aderenti alle istruzioni tecniche regionali di cui alla DGR 2774/2009 (cap. 1.2., 1.3 e 1.4).

La valutazione di progetti che, in presenza di casi particolari (definiti nel cap. 1.5 delle istruzioni regionali), prevedono la realizzazione di misure di prevenzione e protezione alternative a quelle delineate nei cap. 1.2., 1.3., 1.4., richiede l’espressione del parere sanitario dell’AULSS che, su richiesta dell’interessato, verifica la conformità dei sistemi di protezione progettati alla normativa di sicurezza e della loro efficacia nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni. Tale parere sarà allegato alla denuncia o segnalazione di inizio attività depositata al protocollo comunale.

LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI CERTIFICATO DI AGIBILITA’

A lavori ultimati, il titolare del permesso di costruire, chi ha presentato denuncia o segnalazione di inizio attività o i loro eredi e aventi causa presentano all’amministrazione comunale la richiesta di rilascio del certificato di agibilità (art. 24 delDPR 380/2001).

Per quanto concerne la conformità delle opere all’art 79 bis, il richiedente allega alla domanda di agibilità:

- la dichiarazione dell’installatore di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o delle norme di buona tecnica,

- la certificazione del produttore sulle caratteristiche dei materiali e dei componenti utilizzati;

- la dichiarazione dell’impresa di rispondenza delle misure di sicurezza adottate rispetto a quanto previsto nel progetto.

L’amministrazione comunale verifica la completezza documentale delle domande presentate.

IL MANCATO RISPETTO DELL’ART. 79 BIS.

L’art. 79 bis, comma 3, stabilisce che la mancata previsione delle misure preventive e protettive per i lavori di manutenzione da eseguirsi in quota costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed impedisce l’utile decorso del termine per l’efficacia della denuncia di inizio dell’attività.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che i comuni prevedano adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità (ora certificato di agibilita’ per effetto dell’abrogazione dell’art. 4 del DPR 425/94 ai sensi dell’art. 136 del DPR 380/01).

Note

(1) In conformità alla norma UNI 8364 per manutenzione programmata si intende l’insieme di operazioni, attuate in loco con strumenti ed attrezzi di uso corrente, che si limitano a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie o pezzi elementari, e che comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste in fase di programmazione. La manutenzione programmata è svolta attraverso attività di:

1. verifica della corretta applicazione di tutte le indicazioni e modalità dettate dalla buona norma di manutenzione dei vari componenti edilizi che definiscono la copertura, anche relazionati agli intervalli di verifica previsti dal costruttore;

2. pulizia manuale o meccanica di rimozione di eventuali depositi, detriti (es.foglie, ramaglie, organismi vegetali) o di eventuali ostruzioni delle vie di deflusso delle acque. La periodicità di tale attività è in funzione dell’ambito territoriale di esposizione della copertura;

3. sostituzione in caso di non corretto funzionamento del singolo componente (mancato rispetto prestazionale), o dopo un certo tempo di utilizzo tramite smontaggio e rimontaggio di parti di modesto valore economico ed utilizzando attrezzi e strumenti di uso comune.

Sono escluse dalla definizione le attività di manutenzione non programmata intese come interventi atti a ricondurre i componenti dell’opera alle condizioni iniziali. Rientrano in questa specifica categoria gli interventi:

- non prevedibili inizialmente (ad es. prematuro degrado dei componenti...];

- che, se pur prevedibili, per l’esecuzione richiedono mezzi e/o attrezzature di particolare importanza (ponteggi, gru, strumentazioni), o ancora elevate tempistiche di esecuzione;

- che comportano la sostituzione di elementi notevoli (per quantità e/o dimensione e/o tipologia) quando non sia possibile, o conveniente, la riparazione.

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Istruzioni Tecniche DGR 97/2012: Allegato B

Per l'applicazione dell'art. 79-bis L.R. 61/85

ISTRUZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA PREDISPORRE NEGLI EDIFICI PER L’ACCESSO, IL TRANSITO E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN QUOTA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA - Aggiornamento 2011

Introduzione

Ai fini di prevenzione dei rischi di infortunio da caduta dall’alto, l’art. 12, comma 1, della L.R. 4/2008 ha aggiunto l’art. 79 bis al testo della legge regionale 61/85 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”.

Il comma 1 stabilisce che “i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti debbano prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia di inizio attività, ido
nee misure preventive e protettive che consentano anche nella successiva fase di manutenzione l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”.

L’entrata in vigore della norma richiede l’approvazione di istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare (comma 2).

Di seguito sono indicate le linee guida per la progettazione delle misure di prevenzione e protezione da predisporre per l’esecuzione degli interventi di manutenzione in quota sul tetto e sulle pareti esterne, in riferimento delle operazioni di accesso, transito e stazionamento.

Cap. 1: Progettazione

La relazione di progetto e gli elaborati grafici allegati alla richiesta di titolo abilitativo per interventi edilizi rientranti nel campo di applicazione dell’art. 79 bis della L.R. 61/85, devono indicare le misure preventive e protettive progettate per l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota.

In particolare vanno definiti:

• i materiali e i componenti da impiegare per la realizzazione delle misure,
• il dimensionamento e le caratteristiche di qualunque componente necessario a garantire la sicurezza dei lavori.

Le misure di sicurezza da progettare devono riguardare le seguenti fasi:

• Accesso alla copertura (cap. 1.2)

• Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture (cap. 1.3)

• Lavori in parete (cap 1.4)

Il progettista dichiara il progetto conforme a quanto disposto dall’art. 79 bis della L.R. 61/85 se le misure protettive e preventive progettate sono pienamente aderenti a quelle delineate nei successivi cap. 1.2., 1.3 e 1.4..

In tali casi le amministrazioni comunali, verificata la completezza della documentazione allegata al progetto non avendo la necessità di compiere valutazioni tecnico-discrezionali sul rispetto della suddetta norma di sicurezza non richiederanno il parere sanitario all’AULSS di competenza (art. 5 del DPR 380/01, art. 20 DPR 380/2001 come modificato dalla L. 106/2011).

Cap. 1.2: Accesso alla copertura

L’accesso alla copertura o a postazioni che espongano a rischio di caduta per dislivelli superiori ai 2 metri, per essere agevole e sicuro, richiede la predisposizione di strutture fisse quali:

A Percorsi

B Aperture

C Scale

Dette soluzioni possono essere previste sia all’interno che all’esterno dell’edificio.

A. I percorsi orizzontali e verticali devono avere:

  • altezza libera > 1,80 metri rispetto al piano di calpestio e una larghezza > 0.70 metri. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, tale altezza può essere ridotta a 1,20 metri. Gli ostacoli fissi che per ragioni tecniche non possono essere eliminati devono essere chiaramente segnalati e, se del caso, protetti;
  • parapetti normali con arresto al piede o altra difesa equivalente in corrispondenza dei lati aperti prospicienti il vuoto;
  • illuminazione artificiale d’intensità > 20 lux, se è prevedibile un utilizzo del percorso in condizioni di scarsa o assente illuminazione naturale. I corpi illuminanti devono essere protetti dal rischio d’urto;
  • piani di calpestio in materiale antisdrucciolo. Se gli stessi sono collocati all’esterno, la loro conformazione deve essere tale da evitare l’accumulo di fango e la formazione di lamine d’acqua;
  • piani di calpestio grigliati con maglie non attraversabili da una sfera di 35 mm e, se sono sovrastanti luoghi con permanenza o passaggio di persone, non devono essere attraversabili da una sfera di 20 mm;
  • tutte le superfici di calpestio che garantiscano un’ adeguata portata in relazione ai carichi previsti (persone, attrezzature e materiali);
  • scale scelte secondo il seguente ordine di priorità: scale fisse a gradini, scale fisse a chiocciola, scale fisse a pioli con inclinazione < 75°, scale retrattili, scale fisse a pioli verticali o con inclinazione > 75°.

B. Le aperture per l’accesso diretto alla copertura devono avere:

B.1 Se orizzontali o inclinate:

  • dimensioni adatte ai prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque una superficie non inferiore a 0,50 mq. Qualora l’apertura sia di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere > 0,70 metri. Se l’apertura è a sezione circolare il diametro deve essere > 0,80 metri.

B.2 Se verticali:

  • larghezza > 0,70 metri e altezza > 1,20 metri. Limitatamente agli edifici già esistenti, in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, possono essere prese in considerazione dimensioni diverse, tali comunque da garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali.

C. Scale:

C.1 Le scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo o a chiocciola devono avere:

  • parapetto normale o altra difesa equivalente, in corrispondenza di lati aperti con rischio di caduta dall’alto;
  • corrimano ad una altezza compresa tra 0,90 e 1 metri su almeno uno dei due lati delimitati da pareti;
  • larghezza pari a 0,60 metri . Se a chiocciola, il diametro deve essere pari a 1 metro. E’ preferibile, comunque, scegliere scale a sezione quadrata;
  • gradini con pedata e alzata dimensionate a regola d’arte. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, l’alzata e la pedata possono avere dimensioni rispettivamente non superiori a 0,22 metri e non inferiori a 0,25 metri;
  • profili dei gradini a spigolo arrotondato;
  • pianerottoli di riposo almeno ogni 20 gradini.

C.2 Le scale fisse a pioli devono avere:

  • larghezza > 0,35 metri;
  • distanza tra i pioli compresa tra 0,25 – 0,30 metri;
  • maniglioni di sbarco di altezza compresa tra 0.90 e 1 metro;
  • distanza tra i pioli e la parete opposta al piano dei pioli pari o superiore a 0,15 metri.

C.3 Le scale fisse a pioli verticali o con inclinazione > 75° e altezza > 5 metri devono essere dotate, lungo tutto il loro sviluppo, di sistemi ( funi o rotaie di guida ) per l’aggancio di idonei D.P.I. anticaduta. In alternativa devono avere:

  • solida gabbia metallica di protezione, a partire da una altezza di 2,50 metri, avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno;
  • parete della gabbia opposta al piano dei pioli che non disti da questi più di 0,60 metri;
  • piattaforme di riposo ogni 4 metri, con superficie sufficiente a permettere l’appoggio completo di due piedi e tale da consentire di stare in piedi comodamente;
  • ¾ sbarramenti che ne impediscano l’uso alle persone non autorizzate.

C.4 Le scale retrattili a gradini devono avere:

  • larghezza utile > 0,35 metri;
  • gradini con alzata compresa tra 0,25 e 0,30 metri;
  • montanti dotati di corrimano distanti dagli stessi almeno 0,10 metri;
  • dimensioni minime della botola, a cui sono applicate, pari a 1,20 x 0,70 metri;
  • ripiani di sbarco dotati di maniglioni di sbarco di altezza compresa tra 0.90 e 1 metro;
  • portata pari a 150 Kg (1500 N).

Tali scale devono essere utilizzate mantenendo una inclinazione compresa tra 60° e 75°.

Cap. 1.3 Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture

Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il transito e la sosta sulla copertura, a partire dal punto di accesso, devono essere previsti:

A) elementi permanenti di protezione;

B) elementi che favoriscono la posa in opera e l’utilizzo di dispositivi di sicurezza.

Nella scelta delle soluzioni sopraindicate deve essere considerata la frequenza degli interventi di manutenzione previsti, garantendo la priorità ai sistemi collettivi di protezione rispetto a quelli individuali.

La presenza di parti non praticabili (con particolare riferimento al rischio di sfondamento della superficie di calpestio), quando non sia possibile segregarle, devono essere adeguatamente segnalate con appositi cartelli chiaramente visibili.

A) Elementi permanenti di protezione:

In funzione della struttura e della tipologia di rischio possono essere previsti:

  • parapetti;
  • passerelle, camminamenti o andatoie per il transito di persone e materiali;
  • reti permanenti di sicurezza.

- I parapetti fissi di protezione sul perimetro delle parti non praticabili della copertura (es. elementi di copertura non pedonabili, lucernari ciechi, cupolini, ecc.) e di protezione contro il rischio di caduta verso il vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche minime:

  • essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 KN/mq;
  • avere una altezza minima di 1 metro in presenza di solai con inclinazione < 15% e 1,20 metri per inclinazioni > 15%;
  • essere dotati di elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri;
  • avere una altezza libera tra i correnti < 0,47 metri nel caso di inclinazione del solaio <10°, < 0,25 metri nel caso d’inclinazione del solaio < 45°, < 0,10 metri nel caso d’inclinazione del solaio < 60°;
  • essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici.

- Le passerelle, i camminamenti e le andatoie per il transito di persone e materiali installati sulle parti non praticabili della copertura (es. elementi di copertura non pedonabili; lucernari, cupolini, ecc.) e per passaggi sul vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche minime:

  • resistere alle sollecitazioni e ai sovraccarichi previsti per il passaggio di persone e per la movimentazione dei materiali;
  • avere larghezza > 0,60 metri se destinate al solo transito di persone e > 1,20 metri se utilizzate anche per il trasporto di materiali;
  • essere dotate sui lati aperti di parapetti aventi le caratteristiche sopra riportate;
  • essere provviste di pavimentazione antisdrucciolevole con aperture non attraversabili da una sfera di 35 mm e, se sovrastanti luoghi ove è possibile la permanenza o il passaggio di persone, non attraversabili da una sfera di 20 mm;
  • le andatoie con pendenza > 50 % devono avere piani di calpestio listellati ad intervalli < 0,40 metri, interrotti da pianerottoli di riposo in funzione della lunghezza dell’andatoia.

- Le reti permanenti predisposte al di sotto delle parti non praticabili della copertura (es. lucernari, cupolini, ecc.) devono:

  • essere resistenti ad un carico di almeno 1,50 KN/mq di superficie;
  • presentare caratteristiche tecniche e tipologia di ancoraggio scelti tenendo conto dei fattori ambientali (es. agenti atmosferici, fumi, nebbie o vapori dovuti alla attività svolta nel locale).

B) Elementi che favoriscono la posa in opera e l’utilizzo di dispositivi di sicurezza

Qualora non sia possibile predisporre, in parte o in tutto, misure di protezione collettiva (parapetti, reti, ecc. ), è necessario che i lavori in quota vengano svolti con l’impiego di dispositivi di protezione individuale anticaduta.

Già in fase di progettazione di un edificio devono essere previste le caratteristiche e la collocazione dei dispositivi a parti stabili, dove il lavoratore possa agganciarsi quali:

  • linee di ancoraggio;
  • dispositivi di ancoraggio;
  • ganci di sicurezza da tetto.

Questi dispositivi devono:

  • essere dislocati in modo da procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso, fino al punto più lontano;
  • essere chiaramente identificabili per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
  • essere accessibili in modo da consentire l’ancoraggio senza rischio di caduta;
  • possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795: «Protezione contro le cadute dall’alto – dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove» e successivi aggiornamenti;
  • garantire nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità;
  • essere oggetto di periodiche verifiche e manutenzioni a cura del proprietario dell’immobile secondo le indicazioni del costruttore.

Degli interventi eseguiti deve essere effettuata regolare registrazione.

Cap 1.4 Lavori in parete

Per le pareti che hanno bisogno di frequente manutenzione (vetri, cristalli, ecc.. ), all’atto della progettazione degli edifici sarà cura indicare nell’elaborato grafico di progetto le attrezzature fisse necessarie per i lavori in parete, quali ad esempio sistemi di scorrimento (verticale e orizzontale) e sistemi per l’ ancoraggio di ponti.

Agli elaborati devono essere allegate le indicazioni relative alle attrezzature ausiliarie da utilizzare in combinazione con i dispositivi fissi installati.

Cap 1.5 Casi particolari

In presenza di particolari vincoli costruttivi, come nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, possono essere adottati sistemi diversi da quelli indicati, purché di pari efficacia.

Nei casi di dimostrata impossibilità tecnica a realizzare un sistema fisso d’accesso alla quota di lavoro o di transito, deve comunque essere previsto almeno un luogo di sbarco adeguatamente protetto ed inequivocabilmente riconoscibile, raggiungibile con mezzi mobili. In tale luogo deve essere posto un ancoraggio al quale l’operatore, prima di accedere alla copertura, possa agganciare il dispositivo di protezione individuale e collegarsi ad un sistema di ancoraggio previsto sul tetto.

Cap. 2 Cartelli informativi

In prossimità dell’apertura d’accesso alla copertura e in un punto ben visibile devono essere apposte le indicazioni di minima su:

  • l’obbligo dell’uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l’identificazione e la posizione dei dispositivi fissi ai quali ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
  • il numero massimo dei lavoratori collegabili ai dispositivi d’ancoraggio;
    ¾ la necessità o il divieto di utilizzare assorbitori di energia;
  • i dispositivi di protezione individuale che devono essere utilizzati (dispositivi anticaduta compatibili con il sistema di ancoraggio, calzature con suola in gomma antiscivolo, elmetto di protezione);
  • le raccomandazioni del costruttore del sistema anticaduta ( es.: eventuali scadenze, manutenzioni e loro periodicità, ecc.).

Le informazioni di cui sopra devono essere realizzate su un supporto che consenta di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di visibilità e leggibilità.

Cap. 3 Fascicolo dell’opera

Le misure preventive e protettive previste per la sicurezza dei lavori di manutenzione in quota da individuare ai sensi dell’art. 79 bis L.R. 61/85 anticipano nella documentazione richiesta ai fini dell’ottenimento dei titoli abilitativi a costruire o di presentazione della denuncia di inizio attività una parte dei contenuti del fascicolo dell’opera di cui all’art. 91 lett. b del D.Lgs. 81/98.

Il coordinatore per la progettazione integra il fascicolo dell’opera con le soluzioni tecniche individuate ai fini dell’art. 79 bis citato inserendole nel Cap. II, come da modello delineato nell’Allegato XVI del D.Lgs. 81/98.

Copia del fascicolo deve essere fornita al proprietario o comunque al committente responsabile dell’immobile (amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.), che lo conserva a disposizione per le future manutenzioni.

Il documento deve essere aggiornato, a cura del proprietario e/o responsabile dell’immobile, in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.

Il fascicolo segue tutta la vita dell’edificio e deve essere quindi trasmesso ad ogni cambio di proprietà.

Cap. 4 Documentazione e informazioni sulle misure predisposte

A lavori ultimati, l’impresa/installatore produce la seguente documentazione:

  • dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
  • certificazioni del produttore sulle caratteristiche tecniche dei materiali e componenti utilizzati;
  • dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto previsto in sede progettuale.

Al personale incaricato dell’esecuzione dei lavori successivi (impresa, lavoratore autonomo, ecc.), devono essere fornite da parte del committente/amministratore le informazioni scritte sulle misure tecniche predisposte e le istruzioni per un loro corretto utilizzo.

Ciò al fine di eseguire i lavori commissionati tenuto conto delle caratteristiche dell’opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati e delle eventuali misure di sicurezza aggiuntive necessarie.

Tali informazioni devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall’interno dell’edificio medesimo e non esistano dispositivi fissi per accedervi.

Le disposizioni sopraindicate non eliminano l’obbligo dell’impresa che esegue i lavori di allestire ulteriori idonee misure preventive e protettive laddove si configurino rischi residui di caduta dall’alto.

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Istruzioni Tecniche DGR 97/2012 circolare 26.09.2012

Sicurezza dei lavori di manutenzione in quota (art. 79 bis L.R. 61/85).

Casi particolari in cui possono essere progettate misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota alternative a quelle delineate nella DGR 97/2012, Allegato B (cap. 1.2, 1.3, 1.4).

All’interno del campo di applicazione dell’art. 79 bis della L.R. 65/81 si individuano alcuni casi particolari per i quali, in considerazione della loro frequenza e specificità, sono identificate misure alternative a quelle delineate nella DGR 97/2012, Allegato B (cap. 1.2, 1.3, 1.4), ritenute parimenti efficaci nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni.

Il progettista, nel rispetto degli obblighi imposti dall’art. 22 del D.Lgs. 81/08, può sottoscrivere un’asseverazione di conformità delle misure progettate rispetto a quelle sotto individuate facendo riferimento allo specifico caso.

In tal caso la verifica di conformità all’art. 79 bis della L.R. 61/85 del progetto presentato con la domanda di rilascio del permesso di costruire, e dell’opera da realizzare a seguito della denuncia di inizio attività – SCIA, non comporta alcuna valutazione tecnico-discrezionale né l’emissione del parere sanitario di cui all’art. 5 del DPR 380/01.

1) Interventi edilizi su coperture di edifici residenziali esistenti per i quali sussiste impossibilità tecnica di accesso dall’interno.

La progettazione delle misure di sicurezza per l’accesso alla copertura deve prevedere l’installazione di sistemi di aggancio e fissaggio per una scala portatile in dotazione all’edificio. Il punto di sbarco, progettato nel rispetto della normativa di sicurezza, non potrà essere collocato ad altezza superiore a m. 7 dal suolo.

2) Interventi edilizi riguardanti coperture (nuove o esistenti) non portanti (1)

La progettazione delle misure di sicurezza deve prevedere il divieto di accesso alla copertura e l’apposizione di idonea segnaletica, evidente ed indelebile, che ne sancisca il divieto.

Le soluzioni di sicurezza progettate per l’esecuzione dei lavori di manutenzione non devono prevedere lo sbarco sulla copertura.

In caso di installazione su coperture non portanti di elementi fissi (camini, antenne, pannelli solari, ecc.) o impianti che necessitano di successiva manutenzione, la progettazione delle misure di sicurezza deve prevedere la predisposizione di percorsi sicuri tramite andatoie, passerelle, piani di camminamento esclusivamente per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori su gli stessi (punto 1.3 dell’Allegato B alla DGR 97/2012).

Se si tratta di coperture già esistenti per le quali sussiste l’impossibilità tecnica di realizzare percorsi sicuri, le soluzioni di sicurezza progettate per l’esecuzione dei lavori di manutenzione non devono prevedere lo sbar
co sulla copertura.

3) Interventi edilizi riguardanti manufatti/tettoie di dimensioni ridotte, tali per cui gli interventi di manutenzione siano sicuri solo lavorando con idonee attrezzature dal bordo della copertura, senza salirvi.

La progettazione delle misure di sicurezza per la manutenzione degli elementi strutturali e di copertura e su eventuali elementi fissi (camini, antenne, pannelli solari, ecc) o impianti deve prevedere il divieto di accesso alla copertura e l’apposizione di idonea segnaletica, evidente ed indelebile, che ne sancisca il divieto.

Le soluzioni di sicurezza progettate per l’esecuzione dei lavori di manutenzione devono prevedere modalità di esecuzione degli interventi dal bordo della copertura.

Nota (1) Si assumono le seguenti definizioni:

Copertura portante: copertura che per la sua intera superficie ha consistenza tale da sostenere sia il personale manutentore che eventuali strumenti, materiali, attrezzature di lavoro dello stesso

Copertura parzialmente portante: copertura che presenta porzioni sfondabili (non portanti).

Copertura non portante: copertura totalmente sfondabile caratterizzata da una capacità portante insufficiente a reggere i carichi accidentali dell’attività manutentiva, in relazione alla sua componente strutturale, o per lo stato di degrado della stessa.

Ai fini della determinazione della portanza delle coperture fare riferimento alle Norme tecniche in vigore per le costruzioni.

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