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Regolamento (UE) 305/2011 del 9 marzo 2011

Versioni consolidate - fonte: sito UE

che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) "prodotto da costruzione", qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;

2) "kit", un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione;

3) "opere di costruzione", gli edifici e le opere di ingegneria civile;

4) "caratteristiche essenziali", le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione;

5) "prestazione di un prodotto da costruzione", la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione;

6) "livello", il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore numerico;

7) "classe", gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo;

8) "livello di soglia", livello minimo o massimo di prestazione di una caratteristica essenziale di un prodotto da costruzione;

9) "prodotto-tipo", l'insieme di livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fabbricato utilizzando una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione;

10) "specifiche tecniche armonizzate", le norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea;

11) "norma armonizzata", una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;

12) "documento per la valutazione europea", un documento che è adottato dall'organizzazione dei TAB ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee;

13) "valutazione tecnica europea", la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea;

14) "uso previsto", l'uso previsto del prodotto da costruzione come definito nella specifica tecnica armonizzata applicabile;

15) "documentazione tecnica specifica", la documentazione che dimostra che i metodi nell'ambito del sistema applicabile di valutazione e verifica della costanza della prestazione sono stati sostituiti da altri metodi, a condizione che i risultati ottenuti mediante tali altri metodi siano equivalenti ai risultati ottenuti mediante i metodi di prova della corrispondente norma armonizzata;

16) "messa a disposizione sul mercato", la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale;

17) "immissione sul mercato", la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell'Unione;

18) "operatori economici", il fabbricante, l'importatore, il distributore e il mandatario;

19) "fabbricante", qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio;

20) "distributore", qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato;

21) "importatore", qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nell'Unione, che immetta sul mercato dell'Unione un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo;

22) "mandatario", qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

23) "ritiro", qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto da costruzione nella catena di fornitura;

24) "richiamo", qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto da costruzione che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale;

25) "accreditamento", il significato ad esso attribuito dal regolamento (CE) n. 765/2008;

26) "controllo della produzione in fabbrica", il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate;

27) "microimpresa", microimpresa come definita nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [14];

28) "ciclo di vita", le fasi consecutive e collegate della vita di un prodotto da costruzione, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione a partire da risorse naturali allo smaltimento finale.

Articolo 3 - Requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione

1. I requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I costituiscono la base per la preparazione dei mandati di normalizzazione e delle specifiche tecniche armonizzate.

2. Le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate in funzione dei requisiti di base delle opere di costruzione.

3. Per specifiche famiglie di prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata la Commissione, ove opportuno e in funzione degli usi previsti di tali prodotti definiti da norme armonizzate, stabilisce mediante atti delegati conformemente all'articolo 60 le caratteristiche essenziali per le quali il fabbricante dichiara la prestazione del prodotto all'atto di immetterlo sul mercato.

Ove opportuno la Commissione determina inoltre mediante atti delegati conformemente all'articolo 60 i livelli di soglia relativi alla prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali da dichiarare.

CAPO II - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E MARCATURA CE

Articolo 4 - Dichiarazione di prestazione

1. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato.

2. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla sua prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali, come definite nella specifica tecnica armonizzata applicabile, possono essere fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione, eccetto nei casi in cui, in conformità dell'articolo 5, non è stata redatta alcuna dichiarazione di prestazione.

3. Nel redigere la dichiarazione di prestazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata. Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile.

Articolo 5 - Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ed in mancanza di disposizioni dell'Unione o nazionali che impongano, nel luogo in cui i prodotti da costruzione siano destinati ad essere utilizzati, la dichiarazione delle caratteristiche essenziali, il fabbricante può, all'atto di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, astenersi dal redigere una dichiarazione di prestazione qualora:

a) il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione, conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili;

b) il prodotto da costruzione sia fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili; oppure

c) il prodotto da costruzione sia fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale per l'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili.

Articolo 6 - Contenuto della dichiarazione di prestazione

1. La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.

2. La dichiarazione di prestazione contiene in particolare le seguenti informazioni:

a) il riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta;

b) il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V;

c) il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;

d) se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata ed i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda.

3. La dichiarazione di prestazione contiene altresì:

a) l'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile;

b) l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati;

c) la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati;

d) se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali determinate conformemente all'articolo 3, paragrafo 3;

e) la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l'uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all'uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato;

f) per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere "NPD" (nessuna prestazione determinata);

g) qualora per il prodotto in questione sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la prestazione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, del prodotto da costruzione in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente valutazione tecnica europea.

4. La dichiarazione di prestazione è redatta in base al modello di cui all'allegato III.

5. Le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono fornite assieme alla dichiarazione di prestazione.

Articolo 7 - Fornitura della dichiarazione di prestazione

1. È fornita una copia della dichiarazione di prestazione di ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato, in forma cartacea o su supporto elettronico.

Se tuttavia un lotto dello stesso prodotto è fornito a un unico utilizzatore, esso può essere accompagnato da una sola copia della dichiarazione di prestazione in forma cartacea o su supporto elettronico.

2. Se il destinatario lo richiede, è fornita una copia cartacea della dichiarazione di prestazione.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la copia della dichiarazione di prestazione può essere messa a disposizione su un sito web conformemente alle condizioni fissate dalla Commissione mediante atti delegati conformemente all'articolo 60. Tali disposizioni garantiscono, tra l'altro, che la dichiarazione di prestazione sia disponibile almeno per il periodo indicato all'articolo 11, paragrafo 2.

4. La dichiarazione di prestazione è fornita nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione.

Articolo 8 - Principi generali e uso della marcatura CE

1. I principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applicano alla marcatura CE.

2. La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6.

Se la dichiarazione di prestazione non è stata redatta dal fabbricante conformemente agli articoli 4 e 6, la marcatura CE non viene apposta.

Apponendo o facendo apporre la marcatura CE, i fabbricanti dichiarano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel presente regolamento e nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione che prevedono la suddetta apposizione.

Le regole relative all'apposizione della marcatura CE previste nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione si applicano fatte salve le disposizioni del presente paragrafo.

3. Per qualsiasi prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali, che rientrano nell'ambito di applicazione di tale norma armonizzata o dalla valutazione tecnica europea.

A tale riguardo gli Stati membri non introducono o eliminano eventuali riferimenti, nei provvedimenti nazionali, ad una marcatura che attesti la conformità alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata diversa dalla marcatura CE.

4. Uno Stato membro non proibisce né ostacola, nel suo territorio o sotto la sua responsabilità, la messa a disposizione sul mercato o l'uso di prodotti da costruzione recanti la marcatura CE se la prestazione dichiarata corrisponde ai requisiti per l'uso in questione in tale Stato membro.

5. Uno Stato membro garantisce che l'uso dei prodotti da costruzione recanti la marcatura CE non sia ostacolato da norme o condizioni imposte da organismi pubblici o organismi privati che agiscono come imprese pubbliche, o che agiscono come organismi pubblici grazie a una posizione di monopolio o a un pubblico mandato, se la prestazione dichiarata corrisponde ai requisiti per l'uso in questione in tale Stato membro.

6. I metodi previsti dagli Stati membri nei loro requisiti per le opere di costruzione così come le altre disposizioni nazionali relative alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono conformi alle norme armonizzate.

Articolo 9 - Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un'etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

2. La marcatura CE è seguita dalle ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta, dal nome e dall'indirizzo della sede legale del fabbricante o dal marchio di identificazione che consente, in modo semplice e non ambiguo, l'identificazione del nome e dell'indirizzo del fabbricante, dal codice unico di identificazione del prodotto-tipo, dal numero di riferimento della dichiarazione di prestazione, dal livello o classe della prestazione dichiarata, dal riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata, dal numero di identificazione dell'organismo notificato, se del caso, e dall'uso previsto di cui alla specifica tecnica armonizzata applicata.

3. La marcatura CE è apposta sul prodotto da costruzione prima della sua immissione sul mercato. Essa può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altra marcatura che indichi segnatamente un rischio o un uso particolare.

Articolo 10 - Punti di contatto di prodotti da costruzione

1. Gli Stati membri designano punti di contatto di prodotti da costruzione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 764/2008.

2. Gli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 764/2008 si applicano ai punti di contatto di prodotti da costruzione.

3. Riguardo ai compiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 764/2008, ciascuno Stato membro garantisce che i punti di contatto di prodotti da costruzione forniscano, utilizzando termini chiari e facilmente comprensibili, informazioni sulle disposizioni, nel suo territorio, volte a soddisfare i requisiti di base delle opere di costruzione applicabili all'uso previsto di ciascun prodotto da costruzione, come disposto dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del presente regolamento.

4. I punti di contatto di prodotti da costruzione devono essere in grado di svolgere le proprie funzioni in modo da evitare conflitti di interessi, in particolare per quanto riguarda le procedure di ottenimento della marcatura CE.

CAPO III - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 11 - Obblighi dei fabbricanti

1. I fabbricanti redigono una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6 e appongono la marcatura CE conformemente agli articoli 8 e 9.

Come base della dichiarazione di prestazione i fabbricanti redigono la documentazione tecnica descrivendo tutti gli elementi pertinenti relativi al richiesto sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

2. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione del prodotto da costruzione sul mercato.

Se opportuno, la Commissione può, mediante atti delegati conformemente all'articolo 60, modificare tale periodo per famiglie di prodotti da costruzione in funzione della durata prevista o del ruolo rivestito dal prodotto da costruzione nelle opere di costruzione.

3. I fabbricanti assicurano che siano poste in essere procedure per garantire che la produzione in serie conservi la prestazione dichiarata. Si tiene adeguatamente conto delle modifiche apportate al prodotto-tipo ed alle specifiche tecniche armonizzate applicabili.

Ove lo ritengano opportuno al fine di assicurare l'esattezza, l'affidabilità e la stabilità della prestazione dichiarata di un prodotto da costruzione, i fabbricanti eseguono prove a campione sui prodotti da costruzione immessi o resi disponibile sul mercato, esaminano i reclami, i prodotti non conformi ed i richiami di prodotti e, se del caso, mantengono un registro degli stessi e informano i distributori di tali controlli.

4. I fabbricanti assicurano che i loro prodotti rechino un numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, se la dimensione o la natura del prodotto non lo consente, che le informazioni richieste figurino sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto da costruzione.

5. I fabbricanti indicano sul prodotto da costruzione oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo cui possono essere contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.

6. All'atto di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i fabbricanti assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.

7. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi immesso sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri pertinenti requisiti di cui al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto da costruzione o, se opportuno, ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto da costruzione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

8. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e la rispondenza ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che hanno immesso sul mercato.

Articolo 12 - Mandatari

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario.

La redazione della documentazione tecnica non fa parte del mandato del mandatario.

2. Un mandatario esegue i compiti specificati nel mandato. Il mandato consente al mandatario di eseguire almeno i seguenti compiti:

a) tenere la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2;

b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a detta autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione o la rispondenza ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento;

c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che rientrano nel mandato del mandatario.

Articolo 13 - Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione solo i prodotti da costruzione conformi ai requisiti applicabili di cui al presente regolamento.

2. Prima di immettere sul mercato un prodotto da costruzione, gli importatori si assicurano che il fabbricante abbia valutato e verificato la costanza della prestazione. Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma e la dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6. Essi assicurano altresì che il prodotto, laddove richiesto, rechi la marcatura CE, che il prodotto sia accompagnato dai documenti richiesti e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafi 4 e 5.

Un importatore, che ritenga o abbia ragione di credere che il prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, non immette il prodotto da costruzione sul mercato finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna e risponda agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento o finché la dichiarazione di prestazione non sia stata corretta. Inoltre, qualora il prodotto da costruzione presenti un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

3. Gli importatori indicano sul prodotto da costruzione oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati.

4. All'atto di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, gli importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua, stabilita dallo Stato membro interessato, che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori.

5. Gli importatori garantiscono che, finché un prodotto da costruzione è sotto la loro responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione e la conformità con gli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento.

6. Ove lo ritengano opportuno al fine di assicurare l'esattezza, l'affidabilità e la stabilità della prestazione dichiarata di un prodotto da costruzione, gli importatori eseguono prove a campione sui prodotti da costruzione immessi o resi disponibile sul mercato, esaminano i reclami, i prodotti non conformi ed i richiami di prodotti e, se del caso, mantengono un registro degli stessi e informano i distributori di tali controlli.

7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi immesso sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto da costruzione o, se del caso, ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto da costruzione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

8. Per il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, gli importatori tengono una copia della dichiarazione di prestazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; essi garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tali autorità.

9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e risponda ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che hanno immesso sul mercato.

Articolo 14 - Obblighi dei distributori

1. Quando mettono un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza per rispettare i requisiti del presente regolamento.

2. Prima di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i distributori assicurano che il prodotto, ove richiesto, rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti dal presente regolamento nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua, stabilita dallo Stato membro interessato, che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori. I distributori assicurano altresì che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui, rispettivamente, all'articolo 11, paragrafi 4 e 5 e all'articolo 13, paragrafo 3.

Un distributore, che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, non mette il prodotto a disposizione sul mercato finché esso non sia reso conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento o finché la dichiarazione di prestazione non sia stata corretta. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

3. Il distributore garantisce che, finché un prodotto da costruzione è sotto la sua responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione e la rispondenza ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento.

4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi reso disponibile sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento assicurano che vengano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se opportuno, ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e la rispondenza ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che hanno messo a disposizione sul mercato.

Articolo 15 - Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o un distributore, se immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da poterne influenzare la conformità alla dichiarazione di prestazione, è considerato alla stregua di un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante a norma dell'articolo 11.

Articolo 16 - Identificazione degli operatori economici

Per il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, gli operatori economici, su richiesta, indicano alle autorità di vigilanza del mercato:

a) qualsiasi operatore economico che abbia loro fornito un prodotto;

b) qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto.

CAPO IV - SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE

Articolo 17 - Norme armonizzate

1. Le norme armonizzate sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE in base alle richieste (in prosieguo "mandati"), formulate dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva previa consultazione del comitato permanente per le costruzioni di cui all'articolo 64 del presente regolamento (in prosieguo "comitato permanente per le costruzioni").

2. Qualora le parti interessate siano coinvolte nel processo di definizione di norme armonizzate ai sensi del presente articolo, gli organismi europei di normalizzazione garantiscono che le varie categorie siano in tutti i casi rappresentate in modo giusto ed equo.

3. Le norme armonizzate stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali.

Se previsto dal relativo mandato, una norma armonizzata si riferisce all'uso previsto dei prodotti che essa copre.

Ove appropriato e senza mettere a rischio l'esattezza, l'affidabilità e la stabilità dei risultati, le norme armonizzate forniscono metodi meno onerosi delle prove per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali.

4. Gli organismi europei di normalizzazione specificano in norme armonizzate il controllo della produzione in fabbrica applicabile, che tiene conto delle particolari condizioni del processo di fabbricazione del prodotto da costruzione interessato.

La norma armonizzata contiene i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

5. La Commissione valuta la conformità delle norme armonizzate predisposte dagli organismi europei di normalizzazione ai pertinenti mandati.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco dei riferimenti alle norme armonizzate conformi ai pertinenti mandati.

Per ciascuna norma armonizzata che figura nell'elenco sono fornite le seguenti indicazioni:

a) riferimenti alle specifiche tecniche armonizzate sostituite, se del caso;

b) data di inizio del periodo di coesistenza;

c) data di fine del periodo di coesistenza.

La Commissione pubblica tutti gli aggiornamenti dell'elenco.

Dalla data di inizio del periodo di coesistenza è possibile usare una norma armonizzata per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione. Gli organismi nazionali di normalizzazione sono obbligati a recepire le norme armonizzate conformemente alla direttiva 98/34/CE.

Fatti salvi gli articoli da 36 a 38, a decorrere dalla fine del periodo di coesistenza la norma armonizzata è l'unico strumento usato per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione.

Al termine del periodo di coesistenza le norme nazionali contrastanti sono ritirate e gli Stati membri pongono termine alla validità di tutte le disposizioni nazionali contrastanti.

Articolo 18 - Obiezione formale contro norme armonizzate

1. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che una norma armonizzata non soddisfi del tutto i requisiti fissati dal pertinente mandato, lo Stato membro interessato o la Commissione, previa consultazione del comitato permanente per le costruzioni, sottopone la questione al comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, motivando tale decisione. Il comitato, consultati i competenti organismi europei di normalizzazione esprime il suo parere senza indugi.

2. Alla luce del parere espresso dal comitato ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, la Commissione decide se pubblicare o non pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti alla norma armonizzata in questione o se pubblicarli parzialmente, conservarli, conservarli parzialmente o eliminarli.

3. La Commissione informa della sua decisione l'organismo europeo di normalizzazione interessato e, se necessario, chiede la revisione delle norme armonizzate in questione.

Articolo 19 - Documento per la valutazione europea

1. In seguito alla richiesta di valutazione tecnica europea di un fabbricante, l'organizzazione dei TAB elabora e adotta un documento per la valutazione europea per qualsiasi prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, la cui prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali non possa essere pienamente valutata in base ad una norma armonizzata esistente perché, tra l'altro:

a) il prodotto non rientra nel campo d'applicazione di alcuna norma armonizzata esistente;

b) per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto il metodo di valutazione previsto dalla norma armonizzata non è appropriato; oppure

c) la norma armonizzata non prevede alcun metodo di valutazione per quanto concerne almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto.

2. La procedura per l'adozione del documento per la valutazione europea rispetta i principi enunciati all'articolo 20 ed è conforme alle norme di cui all'articolo 21 e all'allegato II.

3. La Commissione può adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 60 per modificare l'allegato II e stabilire norme procedurali supplementari per l'elaborazione e l'adozione di un documento per la valutazione europea.

4. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato permanente per le costruzioni, utilizza i documenti per la valutazione europea esistenti come base per i mandati da rilasciare a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, in vista dell'elaborazione di norme armonizzate in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 20 - Principi relativi all'elaborazione e all'adozione dei documenti per la valutazione europea

1. La procedura per l'elaborazione e l'adozione dei documenti per la valutazione europea:

a) è trasparente per il fabbricante interessato;

b) stabilisce opportune scadenze obbligatorie, in modo da evitare ritardi ingiustificati;

c) tiene debito conto della tutela del segreto commerciale e della riservatezza;

d) consente l'adeguata partecipazione della Commissione;

e) è efficace sotto il profilo dei costi per il fabbricante; e

f) garantisce una collegialità ed un coordinamento sufficienti fra i TAB designati per il prodotto in questione.

2. I TAB, assieme all'organizzazione dei TAB, sostengono interamente i costi dell'elaborazione e dell'adozione dei documenti per la valutazione europea.

Articolo 21 - Obblighi del TAB cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea

1. Il TAB cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea comunica al fabbricante, a seconda che il prodotto da costruzione rientri, interamente o parzialmente, nell'ambito di applicazione di una specifica tecnica armonizzata, quanto segue:

a) se il prodotto rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, il TAB informa il fabbricante che, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, non può essere rilasciata una valutazione tecnica europea;

b) se il prodotto rientra interamente nell'ambito di applicazione di un documento per la valutazione europea, il TAB informa il fabbricante che tale documento sarà usato come base per la valutazione tecnica europea da rilasciare;

c) se il prodotto non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di alcuna specifica tecnica armonizzata, il TAB applica le procedure di cui all'allegato II o quelle stabilite in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il TAB informa l'organizzazione dei TAB e la Commissione del contenuto della richiesta e del riferimento ad una pertinente decisione della Commissione relativa alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione che il TAB intende applicare a tale prodotto, o della mancanza di una siffatta decisione della Commissione.

3. Se la Commissione ritiene che per il prodotto da costruzione in questione non esista un'appropriata decisione relativa alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione, si applica l'articolo 28.

Articolo 22 - Pubblicazione

Il documento per la valutazione europea adottato dall'organizzazione dei TAB è inviato alla Commissione che pubblica un elenco dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea definitivi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Commissione pubblica tutti gli aggiornamenti dell'elenco.

Articolo 23 - Risoluzione delle controversie in caso di disaccordo fra TAB

Se il documento per la valutazione europea non viene approvato dai TAB nei termini previsti, l'organizzazione dei TAB sottopone la questione alla Commissione per un'adeguata risoluzione.

Articolo 24 - Contenuto del documento per la valutazione europea

1. Il documento per la valutazione europea contiene almeno una descrizione generale del prodotto da costruzione, l'elenco delle caratteristiche essenziali pertinenti per l'uso previsto del prodotto in base all'intendimento del fabbricante e convenute tra quest'ultimo e l'organizzazione dei TAB, nonché i metodi e criteri di valutazione della prestazione del prodotto in relazione a dette caratteristiche essenziali.

2. Nel documento per la valutazione europea sono stabiliti i principi relativi al controllo della produzione in fabbrica da applicare, tenendo conto delle condizioni del processo di fabbricazione del prodotto da costruzione interessato.

3. Qualora la prestazione di alcune delle caratteristiche essenziali del prodotto possa essere adeguatamente valutata con metodi e criteri già stabiliti in altre specifiche tecniche armonizzate o negli orientamenti di cui all'articolo 66, paragrafo 3, o usati conformemente all'articolo 9 della direttiva 89/106/CEE prima del 1o luglio 2013 nel contesto del rilascio di benestare tecnici europei, tali metodi e criteri esistenti sono integrati quali parti del documento per la valutazione europea.

Articolo 25 - Obiezioni formali ai documenti per la valutazione europea

1. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che un documento per la valutazione europea non risponda completamente alle esigenze da soddisfare riguardo ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I, lo Stato membro interessato o la Commissione sottopone la questione al comitato permanente per le costruzioni presentando le proprie motivazioni. Il comitato permanente per le costruzioni, consultata l'organizzazione dei TAB, esprime il suo parere senza indugi.

2. Alla luce del parere espresso dal comitato permanente per le costruzioni, la Commissione decide se pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti ai documenti per la valutazione europea in questione o se o non pubblicarli, pubblicarli parzialmente, conservarli, conservarli parzialmente o eliminarli.

3. La Commissione informa di conseguenza l'organizzazione dei TAB e, se necessario, chiede la revisione del documento per la valutazione europea in questione.

Articolo 26 - Valutazione tecnica europea

1. La valutazione tecnica europea è rilasciata da un TAB, su richiesta di un fabbricante, in base a un documento per la valutazione europea stilato in conformità delle procedure di cui all'articolo 21 e all'allegato II.

Purché esista un documento per la valutazione europea, può essere rilasciata una valutazione tecnica europea anche nel caso in cui sia stato rilasciato un mandato relativo ad una norma armonizzata. Tale rilascio è possibile fino all'inizio del periodo di coesistenza stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5.

2. La valutazione tecnica europea contiene la prestazione da dichiarare, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, delle caratteristiche essenziali concordate dal fabbricante e dal TAB che riceve la richiesta per la valutazione tecnica europea per l'uso previsto dichiarato e i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

3. Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta atti d'esecuzione per stabilire il formato della valutazione tecnica europea conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

Articolo 27 - Livelli o classi di prestazione

1. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 60 per stabilire classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione.

2. Se la Commissione ha stabilito classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, gli organismi europei di normalizzazione usano tali classi nelle norme armonizzate. L'organizzazione dei TAB usa tali classi nei documenti per la valutazione europea, se del caso.

Se la Commissione non stabilisce classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, esse possono essere stabilite dagli organismi europei di normalizzazione nelle norme armonizzate, in base ad un mandato rivisto.

3. Se previsto dai relativi mandati, gli organismi europei di normalizzazione stabiliscono nelle norme armonizzate livelli di soglia in relazione alle caratteristiche essenziali e, se opportuno, per gli usi previsti, che devono essere rispettati dai prodotti da costruzione negli Stati membri.

4. Qualora gli organismi europei di normalizzazione abbiano stabilito classi di prestazione in una norma armonizzata, l'organizzazione dei TAB usa tali classi nei documenti per la valutazione europea qualora esse siano pertinenti al prodotto da costruzione.

Ove lo ritenga opportuno, l'organizzazione dei TAB, con l'accordo della Commissione e previa consultazione del comitato permanente per le costruzioni, stabilisce nei documenti per la valutazione europea classi di prestazione e livelli di soglia in relazione alle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione nell'ambito dell'uso del prodotto previsto dal fabbricante.

5. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 60 per stabilire le condizioni alle quali si ritiene che un prodotto da costruzione soddisfi un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o senza ulteriori prove.

Se la Commissione non stabilisce dette condizioni, esse possono essere stabilite dagli organismi europei di normalizzazione nelle norme armonizzate, in base ad un mandato rivisto.

6. Ove la Commissione abbia stabilito sistemi di classificazione conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri possono determinare i livelli o le classi di prestazione cui i prodotti da costruzione devono conformarsi in relazione alle loro caratteristiche essenziali solo in base a tali sistemi di classificazione.

7. Nel determinare livelli di soglia o classi di prestazione, gli organismi europei di normalizzazione e l'organizzazione dei TAB rispettano le esigenze di regolamentazione degli Stati membri.

Articolo 28 - Valutazione e verifica della costanza della prestazione

1. La valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali sono effettuate conformemente a uno dei sistemi di cui all'allegato V.

2. Tramite l'adozione di atti delegati conformemente all'articolo 60 la Commissione stabilisce e può rivedere, tenuto conto in particolare degli effetti in termini di sicurezza e salute per le persone e degli effetti sull'ambiente, quale sistema o quali sistemi siano applicabili a un dato prodotto da costruzione o a una data famiglia di prodotti da costruzione o a una data caratteristica essenziale. Nel suo agire la Commissione tiene inoltre conto delle esperienze documentate trasmesse dalle autorità nazionali per quanto riguarda la vigilanza del mercato.

La Commissione sceglie il sistema o i sistemi meno onerosi compatibili con il rispetto di tutti i requisiti di base delle opere di costruzione.

3. Il sistema o i sistemi così individuati sono indicati nei mandati relativi a norme armonizzate e nelle specifiche tecniche armonizzate.

CAPO V - ORGANISMI DI VALUTAZIONE TECNICA

Articolo 29 - Designazione, controllo e valutazione dei TAB

1. Gli Stati membri possono designare TAB, all'interno del proprio territorio, segnatamente per una o più aree di prodotto di cui alla tabella 1 dell'allegato IV.

Gli Stati membri che hanno designato un TAB comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione la sua denominazione, il suo indirizzo e le aree di prodotto per le quali è designato.

2. La Commissione rende pubblico per via elettronica l'elenco dei TAB, indicando le aree di prodotto per cui sono designati e adoperandosi per raggiungere il massimo livello possibile di trasparenza.

La Commissione rende tutti gli aggiornamenti di tale elenco disponibili al pubblico.

3. Gli Stati membri controllano le attività e la competenza dei TAB da essi designati e li valutano in relazione ai requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato IV.

Gli Stati membri informano la Commissione delle rispettive procedure nazionali per la designazione dei TAB, del controllo delle loro attività e della loro competenza e di qualsiasi modifica al riguardo.

4. La Commissione adotta orientamenti per la valutazione dei TAB, previa consultazione del comitato permanente per le costruzioni.

Articolo 30 - Requisiti per i TAB

1. Un TAB effettua la valutazione e rilascia la valutazione tecnica europea in un'area di prodotto per la quale è stato designato.

Il TAB soddisfa i requisiti di cui all'allegato IV, tabella 2, nell'ambito di applicazione della sua designazione.

2. Un TAB rende pubblico il suo organigramma e i nominativi dei membri dei suoi organi decisionali interni.

3. Se un TAB non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 1, lo Stato membro ne ritira la designazione per l'area di prodotto pertinente ed informa in merito la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 31 - Coordinamento dei TAB

1. I TAB istituiscono un'organizzazione per la valutazione tecnica.

2. L'organizzazione dei TAB è considerata un organismo che persegue uno scopo d'interesse generale europeo ai sensi dell'articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [15].

3. Gli obiettivi comuni della cooperazione e le condizioni amministrative e finanziarie attinenti ai finanziamenti concessi all'organizzazione dei TAB possono essere definiti in un accordo quadro di partenariato concluso tra la Commissione e detta organizzazione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [16] (il regolamento finanziario) e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. Il Parlamento europeo ed il Consiglio sono informati della conclusione di tale accordo.

4. L'organizzazione dei TAB svolge almeno i seguenti compiti:

a) organizza il coordinamento dei TAB ed assicura, se necessario, la cooperazione e la consultazione con altre parti interessate;

b) assicura che i TAB condividano esempi delle migliori prassi al fine di promuovere una maggiore efficienza e fornire un miglior servizio al settore;

c) coordina l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 21 e all'allegato II e fornisce il sostegno necessario a tal fine;

d) elabora e adotta i documenti per la valutazione europea;

e) informa la Commissione in merito a tutte le questioni concernenti la preparazione dei documenti per la valutazione europea e a tutti gli aspetti relativi all'interpretazione delle procedure di cui all'articolo 21 e all'allegato II e suggerisce miglioramenti alla Commissione basandosi sull'esperienza acquisita;

f) comunica, alla Commissione ed allo Stato membro che ha designato un TAB, eventuali osservazioni relative a tale TAB che non svolge i propri compiti in conformità delle procedure di cui all'articolo 21 e all'allegato II;

g) assicura che i documenti per la valutazione europea adottati ed i riferimenti alle valutazioni tecniche europee siano tenuti a disposizione del pubblico.

Per lo svolgimento di tali compiti l'organizzazione dei TAB si avvale di un segretariato.

5. Gli Stati membri garantiscono che i TAB contribuiscano con risorse umane e finanziarie all'organizzazione dei TAB.

Articolo 32 - Finanziamento dell'Unione

1. Il finanziamento dell'Unione può essere assegnato all'organizzazione dei TAB per l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 31, paragrafo 4.

2. Gli stanziamenti assegnati ai compiti di cui all'articolo 31, paragrafo 4, sono determinati ogni anno dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario in vigore.

Articolo 33 - Modalità di finanziamento

1. Il finanziamento dell'Unione è fornito, senza invito a presentare proposte, all'organizzazione dei TAB per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 31, paragrafo 4, per i quali possono essere concesse sovvenzioni conformemente al regolamento finanziario.

2. I compiti del segretariato dell'organizzazione dei TAB di cui all'articolo 31, paragrafo 4, possono essere finanziati sulla base di sovvenzioni di funzionamento. Qualora vengano rinnovate, le sovvenzioni di funzionamento non sono automaticamente ridotte.

3. Le convenzioni di sovvenzione possono autorizzare la copertura forfettaria delle spese generali del beneficiario fino ad un massimo del 10 % del totale dei costi diretti finanziabili per le azioni, a meno che i costi indiretti del beneficiario siano coperti da una sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio generale dell'Unione.

Articolo 34 - Gestione e monitoraggio

1. Gli stanziamenti determinati dall'autorità di bilancio per il finanziamento delle attività di cui all'articolo 31, paragrafo 4, possono coprire anche le spese amministrative di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione direttamente necessarie per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, in particolare gli studi, le riunioni, le attività di informazione e pubblicazione, le spese relative alle reti informatiche per lo scambio di informazioni e qualsiasi altra spesa di assistenza tecnica ed amministrativa cui la Commissione possa ricorrere per le attività relative all'elaborazione e all'adozione dei documenti per la valutazione europea ed al rilascio delle valutazioni tecniche europee.

2. La Commissione valuta, alla luce delle politiche e della normativa dell'Unione, la pertinenza dei compiti di cui all'articolo 31, paragrafo 4, che ricevono finanziamenti dell'Unione; entro il 1o gennaio 2017 e, successivamente, ogni quattro anni, informa il Parlamento europeo e il Consiglio circa i risultati di tale valutazione.

Articolo 35 - Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. In sede di esecuzione delle attività finanziate a norma del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure preventive contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità [17], dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell' 11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità [18] e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) [19].

2. Relativamente alle attività dell'Unione finanziate a norma del presente regolamento, per irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 si intende qualsiasi violazione di una disposizione di diritto dell'Unione o qualsiasi inadempimento contrattuale derivante da un'azione o omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio, attraverso una spesa indebita, al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti.

3. Gli accordi e i contratti derivanti dal presente regolamento prevedono il monitoraggio e il controllo finanziario da parte della Commissione o dei rappresentanti da essa autorizzati nonché la revisione contabile da parte della Corte dei conti, che all'occorrenza possono essere condotti sul posto.

CAPO VI - PROCEDURE SEMPLIFICATE

Articolo 36 - Uso della documentazione tecnica appropriata

1. Nel determinare il prodotto-tipo, un fabbricante può sostituire la prova di tipo o il calcolo di tipo con una documentazione tecnica appropriata la quale dimostri che:

a) il prodotto da costruzione che il fabbricante ha immesso sul mercato si ritiene raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione, per una o più caratteristiche essenziali, senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, conformemente alle condizioni precisate nella pertinente specifica tecnica armonizzata o in una decisione della Commissione;

b) il prodotto da costruzione, rientrante nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, che il fabbricante ha immesso sul mercato corrisponde al prodotto-tipo di un altro prodotto da costruzione, fabbricato da un altro fabbricante e già sottoposto a prove conformemente alla pertinente norma armonizzata. Se queste condizioni sono soddisfatte, il fabbricante è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova di quest'altro prodotto. Il fabbricante può usare i risultati di prova ottenuti da un altro fabbricante solo con l'autorizzazione di quest'ultimo, che resta responsabile dell'esattezza, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova; oppure

c) il prodotto da costruzione, rientrante nell'ambito di applicazione di una specifica tecnica armonizzata, che il fabbricante ha immesso sul mercato è un insieme di componenti, che il fabbricante stesso assembla in base a precise istruzioni del fornitore dell'insieme o di un suo componente, il quale ha già sottoposto a prove l'insieme o il componente per una o più caratteristiche essenziali conformemente alla pertinente specifica tecnica armonizzata. Se queste condizioni sono soddisfatte, il fabbricante è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova dell'insieme o del componente a lui forniti. Il fabbricante può usare i risultati di prova ottenuti da un altro fabbricante o fornitore di sistemi solo con l'autorizzazione di tale fabbricante o fornitore di sistemi, che resta responsabile dell'esattezza, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova.

2. Se un prodotto da costruzione di cui al paragrafo 1 appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1, di cui all'allegato V, la documentazione tecnica appropriata di cui al paragrafo 1 è verificata da un organismo di certificazione di prodotto notificato di cui all'allegato V.

Articolo 37 - Uso delle procedure semplificate da parte di microimprese

Le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata possono sostituire la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo per i sistemi applicabili 3 e 4 di cui all'allegato V mediante l'uso di metodi diversi da quelli previsti dalla norma armonizzata applicabile. Tali fabbricanti possono inoltre trattare i prodotti da costruzione cui si applica il sistema 3 conformemente alle disposizioni relative al sistema 4. Quando usa tali procedure semplificate, il fabbricante deve dimostrare la conformità del prodotto da costruzione ai requisiti applicabili mediante una documentazione tecnica specifica nonché dimostrare l'equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme armonizzate.

Articolo 38 - Altre procedure semplificate

1. Relativamente ai prodotti da costruzione rientranti nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata e fabbricati in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installati in una singola ed identificata opera di costruzione, il fabbricante può sostituire la parte relativa alla valutazione della prestazione del sistema applicabile, di cui all'allegato V, con una documentazione tecnica specifica che dimostra la conformità di tale prodotto ai requisiti applicabili e l'equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme armonizzate.

2. Se un prodotto da costruzione di cui al paragrafo 1 appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1, di cui all'allegato V, la documentazione tecnica specifica è verificata da un organismo di certificazione di prodotto notificato di cui all'allegato V.

CAPO VII - AUTORITÀ NOTIFICANTI E ORGANISMI NOTIFICATI

Articolo 39 - Notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione ai sensi del presente regolamento (in prosieguo "organismi notificati").

Articolo 40 - Autorità notificanti

1. Gli Stati membri designano un'autorità notificante, responsabile di organizzare ed eseguire le procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione ai fini del presente regolamento, nonché responsabile del controllo degli organismi notificati, ivi inclusa la loro conformità all'articolo 43.

2. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti dai rispettivi organismi nazionali di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

3. Se l'autorità notificante delega o affida in altro modo la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 ad un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e soddisfa mutatis mutandis i requisiti di cui all'articolo 41. Inoltre, tale organismo adotta disposizioni per coprire le responsabilità risultanti dalle sue attività.

4. L'autorità notificante si assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al paragrafo 3.

Articolo 41 - Requisiti relativi alle autorità notificanti

1. L'autorità notificante è istituita in modo da evitare conflitti d'interesse con gli organismi notificati.

2. L'autorità notificante è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività.

3. L'autorità notificante è organizzata in modo tale che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione.

4. L'autorità notificante non offre né svolge attività eseguite da organismi notificati, né presta servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.

5. L'autorità notificante salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.

6. L'autorità notificante ha a disposizione sufficiente personale competente per la corretta esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 42 - Obbligo d'informazione per gli Stati membri

Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per il controllo degli organismi notificati, nonché di eventuali cambiamenti al riguardo.

La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 43 - Requisiti per gli organismi notificati

1. Ai fini della notifica, un organismo notificato rispetta i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2. Un organismo notificato è istituito a norma del diritto nazionale e ha personalità giuridica.

3. Un organismo notificato è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal prodotto da costruzione che esso valuta.

Un organismo appartenente a un'associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenti imprese coinvolte nella progettazione, fabbricazione, fornitura, assemblaggio, utilizzazione o manutenzione di prodotti da costruzione che esso valuta, può essere considerato un organismo di tale tipo purché siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto d'interesse.

4. Un organismo notificato, il suo gruppo dirigente e il personale che ha la responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione non devono essere i progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, acquirenti, proprietari, utilizzatori o addetti alla manutenzione dei prodotti da costruzione che egli valuta, né mandatari di una qualunque di tali parti. Ciò non esclude l'uso di prodotti soggetti alle valutazioni dell'organismo notificato che siano considerati necessari per il funzionamento dell'organismo notificato o l'uso di prodotti a fini personali.

Un organismo notificato, il suo gruppo dirigente e il personale che ha la responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione si astengono dall'intervenire direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, commercializzazione, installazione, utilizzazione o manutenzione di tali prodotti da costruzione, né rappresentano le parti impegnate in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio e la loro integrità per quanto riguarda le attività per le quali sono stati notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Un organismo notificato garantisce che le attività delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non incidano negativamente sulla riservatezza, l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività di valutazione e/o verifica.

5. Nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione un organismo notificato e il suo personale svolgono i compiti di parte terza al massimo livello di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel campo specifico e si sottraggono a tutte le pressioni e gli incentivi, soprattutto finanziari, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati della loro attività di valutazione e/o verifica, specialmente se provengono da persone o gruppi interessati ai risultati di tali attività.

6. Un organismo notificato è in grado di svolgere tutti i compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione assegnati a tale organismo ai sensi dell'allegato V e per le quali è stato notificato, sia che tali compiti siano svolti dall'organismo notificato stesso o che lo siano a suo nome e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento e per ogni sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione, nonché per ogni tipo o categoria di prodotti da costruzione, caratteristiche essenziali e compiti per i quali è stato notificato, l'organismo notificato dispone:

a) del personale necessario con conoscenze tecniche ed esperienza sufficienti e adeguate allo svolgimento dei compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione;

b) delle descrizioni delle procedure necessarie con cui si effettua la valutazione della prestazione, a garanzia della trasparenza e della capacità di riprodurre tali procedure; esso predispone politiche e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;

c) delle procedure necessarie per svolgere le sue attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

Un organismo notificato dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività per le quali è stato notificato e ha accesso a tutti le apparecchiature o impianti necessari.

7. Il personale che ha la responsabilità di svolgere le attività per le quali l'organismo è stato notificato possiede:

a) una solida formazione tecnica e professionale che copra tutti i compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione nell'ambito per il quale l'organismo è stato notificato;

b) conoscenze soddisfacenti dei requisiti relativi alle valutazioni e verifiche che esso effettua e l'autorità necessaria a eseguire tali operazioni;

c) conoscenza e comprensione adeguate delle norme armonizzate applicabili e delle pertinenti disposizioni del regolamento;

d) la capacità di redigere i certificati, la documentazione e le relazioni per dimostrare che le valutazioni e le verifiche sono state eseguite.

8. È garantita l'imparzialità dell'organismo notificato, del suo gruppo dirigente e del personale addetto alle valutazioni.

La remunerazione del gruppo dirigente dell'organismo notificato e del personale addetto alle valutazioni non dipende dal numero di valutazioni effettuate o dai risultati di tali valutazioni.

9. Un organismo notificato sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile a meno che detta responsabilità non sia coperta dallo Stato membro conformemente alla legislazione nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione e/o verifica.

10. Il personale dell'organismo notificato è tenuto al segreto professionale riguardo a tutte le informazioni ottenute nello svolgimento dei suoi compiti ai sensi dell'allegato V, tranne che nei confronti delle competenti autorità amministrative dello Stato membro in cui svolge le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

11. L'organismo notificato partecipa alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito ai sensi del presente regolamento, o garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica in linea generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Articolo 44 - Presunzione di conformità

Un organismo notificato da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione che dimostra la sua conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, o parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, è considerato conforme ai requisiti stabiliti dall'articolo 43 nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprono tali requisiti.

Articolo 45 - Filiali e subappaltatori degli organismi notificati

1. Quando un organismo notificato subappalta attività specifiche connesse a compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione o si serve di una filiale, garantisce che il subappaltatore o la filiale rispettino i requisiti di cui all'articolo 43 e ne informa l'autorità notificante.

2. L'organismo notificato si assume l'intera responsabilità dei compiti eseguiti da eventuali subappaltatori o filiali, ovunque questi siano stabiliti.

3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da una filiale solo con il consenso del cliente.

4. L'organismo notificato tiene a disposizione dell'autorità notificante i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche di ogni subappaltatore o della filiale e i compiti svolti da questi ultimi a norma dell'allegato V.

Articolo 46 - Uso degli impianti al di fuori dei laboratori di prova dell'organismo notificato

1. Su richiesta del fabbricante e ove giustificato da ragioni tecniche, economiche o logistiche, gli organismi notificati possono decidere di effettuare, o di far effettuare sotto la loro supervisione, le prove di cui all'allegato V per i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione 1+, 1 e 3 negli stabilimenti di produzione usando le apparecchiature di prova del laboratorio interno del fabbricante o, con l'autorizzazione preventiva di quest'ultimo, in un laboratorio esterno usando le apparecchiature di prova di tale laboratorio.

Gli organismi notificati che effettuano tali prove sono specificatamente designati come organismi competenti ad operare al di fuori delle proprie strutture di prova accreditate.

2. Prima di effettuare le prove, l'organismo notificato verifica se i requisiti del metodo di prova sono soddisfatti e valuta se:

a) l'apparecchiatura di prova è dotata di un sistema di calibrazione adeguato ed è garantita la tracciabilità delle misurazioni;

b) la qualità dei risultati delle prove è garantita.

Articolo 47 - Domanda di notifica

1. Un organismo che intenda essere autorizzato a svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione presenta una domanda di notifica all'autorità notificante dello Stato membro in cui è stabilito.

2. La domanda è accompagnata da una descrizione delle attività da svolgere e delle procedure di valutazione e/o verifica per le quali l'organismo dichiara di essere competente e, se disponibile, da un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, che attesti che l'organismo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 43.

3. Qualora l'organismo interessato non possa produrre un certificato di accreditamento, fornisce all'autorità notificante tutta la documentazione necessaria per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità ai requisiti di cui all'articolo 43.

Articolo 48 - Procedura di notifica

1. Le autorità notificanti possono notificare solo organismi che abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 43.

2. Esse notificano tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri, segnatamente tramite lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.

Eccezionalmente, nei casi di cui all'allegato V, punto 3, per i quali non è disponibile uno strumento elettronico adeguato, si accetta la copia cartacea della notifica.

3. La notifica contiene i dettagli completi delle funzioni da svolgere, il riferimento alla pertinente specifica tecnica armonizzata e, ai fini del sistema di cui all'allegato V, le caratteristiche essenziali per le quali l'organismo è competente.

Il riferimento alla pertinente specifica tecnica armonizzata non è tuttavia richiesto nei casi di cui all'allegato V, punto 3.

4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 47, paragrafo 2, l'autorità notificante fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri tutta la documentazione che attesta la competenza dell'organismo notificato, nonché le disposizioni esistenti per garantire che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 43.

5. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se la Commissione o gli altri Stati membri non sollevino obiezioni entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro due mesi dalla notifica qualora non si faccia uso del certificato di accreditamento.

Solo un organismo siffatto è considerato organismo notificato ai fini del presente regolamento.

6. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati di eventuali successive modifiche di rilievo della notifica.

Articolo 49 - Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

1. La Commissione assegna un numero di identificazione a ciascun organismo notificato.

Essa assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione.

2. La Commissione rende pubblico l'elenco degli organismi notificati ai sensi del presente regolamento, compresi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati, segnatamente mediante lo strumento elettronico di notifica da essa elaborato e gestito.

La Commissione provvede all'aggiornamento di tale elenco.

Articolo 50 - Modifiche della notifica

1. Qualora l'autorità notificante abbia accertato o sia stata informata che un organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 43 o non adempie ai suoi obblighi, essa limita, sospende o ritira la notifica, se opportuno, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali requisiti o del mancato adempimento di tali obblighi. Essa ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, segnatamente mediante lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.

2. In caso di ritiro, limitazione o sospensione della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro notificante interessato adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità notificanti e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

Articolo 51 - Contestazione della competenza degli organismi notificati

1. La Commissione indaga su tutti i casi sui quali abbia dubbi o in cui vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sul rispetto costante da parte dell'organismo notificato dei requisiti cui è soggetto e delle responsabilità che gli incombono.

2. Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni sul fondamento della notifica o sul mantenimento della competenza dell'organismo interessato.

3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

4. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più i requisiti per la sua notifica, ne informa lo Stato membro notificante e gli chiede di adottare le misure correttive necessarie incluso, all'occorrenza, il ritiro della notifica.

Articolo 52 - Obblighi operativi degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati svolgono compiti di parte terza conformemente ai sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all'allegato V.

2. Le valutazioni e le verifiche della costanza di prestazione sono effettuate, in modo trasparente per quanto riguarda il fabbricante, e in misura proporzionata, evitando oneri eccessivi agli operatori economici. Gli organismi notificati svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni dell'impresa, del settore in cui l'impresa opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

Nel loro operare gli organismi notificati rispettano comunque il grado di rigore imposto al prodotto dal presente regolamento ed il ruolo rivestito dal prodotto ai fini del rispetto di tutti i requisiti di base delle opere di costruzione.

3. Se, nel corso dell'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, un organismo notificato accerta che il fabbricante non ha assicurato la costanza della prestazione del prodotto fabbricato, esso chiede al fabbricante di adottare le misure correttive appropriate e non rilascia alcun certificato.

4. Se, durante un controllo teso a verificare la costanza della prestazione del prodotto fabbricato, un organismo notificato accerta che un prodotto da costruzione non ha più la stessa prestazione del prodotto-tipo, esso chiede al fabbricante di adottare misure correttive appropriate e se necessario sospende o ritira il certificato.

5. In mancanza di misure correttive o se queste non producono l'effetto desiderato, l'organismo notificato limita, sospende o ritira il certificato, se opportuno.

Articolo 53 - Obbligo d'informazione per gli organismi notificati

1. Gli organismi notificati informano l'autorità notificante:

a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati;

b) di qualunque circostanza che influisca sulla portata e sulle condizioni della notifica;

c) di qualunque richiesta d'informazioni loro rivolta dalle autorità di vigilanza del mercato sulle attività di valutazione e/o verifica della costanza della prestazione svolte;

d) su richiesta, dei compiti di parte terza svolti nell'ambito della loro notifica in conformità dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione nonché di ogni altra attività svolta, anche transfrontaliera e in subappalto.

2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati ai sensi del presente regolamento che svolgono analoghi compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa specifica tecnica armonizzata, informazioni pertinenti sulle questioni connesse ai risultati negativi e, su richiesta, di risultati positivi emersi da tali valutazioni e/o verifiche.

Articolo 54 - Scambio di esperienze

La Commissione organizza uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

Articolo 55 - Coordinamento degli organismi notificati

La Commissione garantisce che sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati ai sensi dell'articolo 39 e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo di organismi notificati.

Gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati, o assicurano che i rappresentanti degli organismi notificati siano informati.

CAPO VIII - VIGILANZA DEL MERCATO E PROCEDURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 56 - Procedura a livello nazionale relativa ai prodotti da costruzione che comportano rischi

1. Se le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro hanno preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 o hanno sufficienti ragioni per credere che un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea non soddisfi la prestazione dichiarata e comporti un rischio in merito al rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione stabiliti dal presente regolamento, esse effettuano una valutazione del prodotto interessato relativa a tutti i requisiti di cui al presente regolamento. Gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

Se, nel corso della valutazione, le autorità di vigilanza del mercato accertano che il prodotto da costruzione non soddisfa i requisiti di cui al presente regolamento, esse chiedono immediatamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive appropriate per rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, segnatamente alla prestazione dichiarata, ritirarlo dal mercato o richiamarlo entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.

Le autorità di vigilanza del mercato informano di conseguenza l'organismo notificato, se un organismo notificato è coinvolto.

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo.

2. Qualora le autorità di vigilanza del mercato ritengano che la non conformità non si limiti al territorio nazionale, esse informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e degli interventi richiesti all'operatore economico.

3. L'operatore economico assicura l'adozione di tutte le misure correttive appropriate riguardo ai prodotti da costruzione interessati che ha messo a disposizione sul mercato nell'intera Unione.

4. Qualora l'operatore economico interessato non adotti misure correttive adeguate entro il periodo di cui al secondo comma del paragrafo 1, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le misure provvisorie appropriate per proibire o limitare la messa a disposizione sul mercato nazionale del prodotto da costruzione, ritirarlo o richiamarlo.

Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti i dettagli disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione del prodotto da costruzione non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché le ragioni addotte dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta a uno dei motivi che seguono:

a) non conformità del prodotto alla prestazione dichiarata o mancato rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione previsti dal presente regolamento;

b) carenze nelle specifiche tecniche armonizzate o nella documentazione tecnica specifica.

6. Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri delle eventuali misure adottate, di eventuali altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità del prodotto da costruzione interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro obiezioni.

7. Se, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, non è stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della Commissione nei confronti della misura provvisoria adottata da uno Stato membro riguardo al prodotto da costruzione interessato, la misura è ritenuta giustificata.

8. Gli Stati membri assicurano che siano adottate senza indugio misure restrittive appropriate riguardo al prodotto da costruzione interessato, quali il ritiro del prodotto dal loro mercato.

Articolo 57 - Procedura di salvaguardia dell'Unione

1. Se, a conclusione della procedura di cui all'articolo 56, paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene una misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia o meno giustificata.

La Commissione rivolge la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

2. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il prodotto da costruzione non conforme sia ritirato dai loro mercati e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla.

3. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto da costruzione è attribuita a carenze nelle norme armonizzate come indicato all'articolo 56, paragrafo 5, lettera b), la Commissione informa l'organismo o gli organismi europei di normalizzazione competenti e sottopone la questione al comitato di cui all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE. Tale comitato consulta l'organismo o gli organismi europei di normalizzazione competenti ed esprime senza indugi il suo parere.

Se si ritiene che la misura nazionale sia giustificata e la non conformità del prodotto da costruzione è attribuita a carenze nel documento per la valutazione europea o nella documentazione tecnica specifica come indicato all'articolo 56, paragrafo 5, lettera b), la Commissione sottopone la questione al comitato permanente per le costruzioni e adotta in seguito misure appropriate.

Articolo 58 - Prodotti da costruzione conformi ma che comportano rischi per la salute e la sicurezza

1. Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, ritiene che un prodotto da costruzione, pur conforme al presente regolamento, presenti rischi in merito al rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione, alla salute o la sicurezza delle persone o ad altri aspetti di tutela del pubblico interesse, chiede all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure appropriate per assicurare che il prodotto da costruzione in questione all'atto dell'immissione sul mercato cessi di presentare tali rischi, di ritirare il prodotto da costruzione dal mercato o di richiamarlo entro un lasso di tempo ragionevole, che può fissare, proporzionato alla natura del rischio.

2. L'operatore economico assicura che siano adottate misure correttive riguardo a tutti i prodotti da costruzione interessati che ha messo a disposizione sul mercato nell'intera Unione.

3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto da costruzione interessato, l'origine e la catena di fornitura del prodotto, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

4. La Commissione avvia senza indugio consultazioni con gli Stati membri e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata o no e propone, all'occorrenza, misure appropriate.

5. La Commissione rivolge la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

Articolo 59 - Non conformità formale

1. Fatto salvo l'articolo 56, se uno Stato membro giunge ad una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione:

a) la marcatura CE è stato apposta in violazione dell'articolo 8 o dell'articolo 9;

b) la marcatura CE non è stato apposta, benché richiesto, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2;

c) fatto salvo l'articolo 5, la dichiarazione di prestazione non è stata redatta, benché richiesta in conformità dell'articolo 4;

d) la dichiarazione di prestazione non è stata redatta in conformità degli articoli 4, 6 e 7;

e) la documentazione tecnica non è disponibile o non è completa.

2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro adotta tutte le misure appropriate per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto da costruzione, o ne assicura il richiamo o il ritiro dal mercato.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60 - Atti delegati

Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, in particolare per eliminare e evitare restrizioni alla messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, le seguenti materie sono delegate alla Commissione ai sensi dell'articolo 61 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 62 e 63:

a) la determinazione, se del caso, delle caratteristiche essenziali o dei livelli di soglia nell'ambito di specifiche famiglie di prodotti da costruzione, al cui riguardo, ai sensi degli articoli da 3 a 6, il fabbricante dichiara la prestazione del suo prodotto, allorché questo è immesso sul mercato, relativamente all'uso previsto espresso in livelli o classi, o in una descrizione;

b) le condizioni alle quali una dichiarazione di prestazione può essere trattata elettronicamente, al fine di renderla disponibile su un sito web ai sensi dell'articolo 7;

c) la modifica del periodo durante il quale il fabbricante conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione dopo che il prodotto da costruzione è stato immesso sul mercato, conformemente all'articolo 11, in funzione della durata prevista o del ruolo rivestito dal prodotto nelle opere di costruzione;

d) la modifica dell'allegato II e se necessario l'adozione di norme procedurali supplementari ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, al fine di assicurare la conformità ai principi di cui all'articolo 20, o l'applicazione pratica delle procedure di cui all'articolo 21;

e) l'adeguamento dell'allegato III, dell'allegato IV, tabella 1, e dell'allegato V in seguito ai progressi tecnici;

f) la determinazione e l'adeguamento delle classi di prestazione in seguito ai progressi tecnici conformemente all'articolo 27, paragrafo 1;

g) le condizioni in base alle quali si ritiene che un prodotto da costruzione soddisfi un determinato livello o classe di prestazione senza prove o senza ulteriori prove ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, purché il rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione non sia compromesso;

h) l'adeguamento, la determinazione e la revisione dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione ai sensi dell'articolo 28, riguardo ad un determinato prodotto, ad una famiglia di prodotti o ad una caratteristica essenziale, e in funzione:

i) dell'importanza del ruolo rivestito dal prodotto o di tali caratteristiche essenziali rispetto ai requisiti di base delle opere di costruzione;

ii) della natura del prodotto;

iii) dell'effetto della variabilità delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione durante il ciclo di vita atteso del prodotto;

iv) dei possibili difetti di fabbricazione del prodotto.

Articolo 61 - Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 60 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 aprile 2011. La Commissione presenta una relazione sul potere delegato non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 62.

2. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 62 e 63.

Articolo 62 - Revoca della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 60 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 63 - Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro tre mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di tre mesi.

2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio ha sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni a un atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, esso non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 64 - Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le costruzioni.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Gli Stati membri provvedono a che i membri del comitato permanente per le costruzioni siano in grado di svolgere le proprie funzioni in modo da evitare conflitti di interessi, in particolare per quanto riguarda le procedure di ottenimento della marcatura CE.

Articolo 65 - Abrogazione

1. La direttiva 89/106/CEE è abrogata.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 66 - Disposizioni transitorie

1. I prodotti da costruzione immessi sul mercato ai sensi della direttiva 89/106/CEE prima del 1o luglio 2013 sono ritenuti conformi al presente regolamento.

2. I fabbricanti possono redigere una dichiarazione di prestazione sulla base di un certificato di conformità o una dichiarazione di conformità che siano stati rilasciati, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, prima del 1o luglio 2013.

3. Gli orientamenti per il benestare tecnico europeo pubblicati prima del 1o luglio 2013 in conformità dell'articolo 11 della direttiva 89/106/CEE possono essere utilizzati come documenti per la valutazione europea.

4. I fabbricanti e gli importatori possono usare, come valutazioni tecniche europee, i benestare tecnici europei rilasciati in conformità dell'articolo 9 della direttiva 89/106/CEE prima del 1o luglio 2013 per tutto il periodo in cui tali benestare sono in corso di validità.

Articolo 66 - Disposizioni transitorie

1. I prodotti da costruzione immessi sul mercato ai sensi della direttiva 89/106/CEE prima del 1o luglio 2013 sono ritenuti conformi al presente regolamento.

2. I fabbricanti possono redigere una dichiarazione di prestazione sulla base di un certificato di conformità o una dichiarazione di conformità che siano stati rilasciati, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, prima del 1o luglio 2013.

3. Gli orientamenti per il benestare tecnico europeo pubblicati prima del 1o luglio 2013 in conformità dell'articolo 11 della direttiva 89/106/CEE possono essere utilizzati come documenti per la valutazione europea.

4. I fabbricanti e gli importatori possono usare, come valutazioni tecniche europee, i benestare tecnici europei rilasciati in conformità dell'articolo 9 della direttiva 89/106/CEE prima del 1o luglio 2013 per tutto il periodo in cui tali benestare sono in corso di validità.

Articolo 67 - Relazione della Commissione

1. Entro il 25 aprile 2014, la Commissione valuta la necessità specifica di informazione sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti da costruzione, prende in considerazione un'eventuale estensione dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, ad altre sostanze e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. Nella sua valutazione la Commissione tiene conto, tra l'altro, della necessità di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che utilizzano i prodotti da costruzione e degli utenti delle opere di costruzione, anche per quanto concerne i requisiti in materia di riciclaggio e/o riutilizzo di componenti o materiali.

Se del caso, la relazione è seguita, entro due anni dalla sua trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio, da idonee proposte legislative.

2. Entro il 25 aprile 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento, e segnatamente degli articoli 19, 20, 21, 23, 24 e 37, sulla base delle relazioni trasmesse dagli Stati membri, nonché da altre parti interessate, accompagnata, se del caso, da proposte appropriate.

Articolo 68 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, gli articoli da 3 a 28, gli articoli da 36 a 38, gli articoli da 56 a 63, l'articolo 65 e l'articolo 66 nonché gli allegati I, II, III e V si applicano dal 1o luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 9 marzo 2011.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. Buzek

Per il Consiglio

La presidente

Győri E.

[1] GU C 218 dell'11.9.2009, pag. 15.

[2] Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 (GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 441) e posizione del Consiglio in prima lettura del 13 settembre 2010 (GU C 282 E del 19.10.2010, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 febbraio 2011.

[3] GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

[4] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

[5] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

[6] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

[7] GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

[8] GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

[9] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

[10] GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

[11] GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

[12] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21.

[13] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[14] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

[15] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

[16] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

[17] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

[18] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

[19] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

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