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Regolamento (UE) 305/2011 - Allegato V

Versioni consolidate - fonte: sito UE

VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

1. SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

1.1. Sistema 1+ — Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono:

a) il fabbricante effettua:

i) il controllo della produzione in fabbrica;

ii) altre prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto;

b) l'organismo notificato di certificazione del prodotto rilascia il certificato di costanza della prestazione del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:

i) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;

iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica;

iv) prove di controllo di campioni prelevati prima dell'immissione del prodotto sul mercato.

1.2. Sistema 1 — Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono:

a) il fabbricante effettua:

i) il controllo della produzione in fabbrica;

ii) altre prove su campioni prelevati in fabbrica dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto;

b) l'organismo notificato di certificazione del prodotto rilascia il certificato di costanza della prestazione del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:

i) determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;

iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

1.3. Sistema 2+ — Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono:

a) il fabbricante effettua:

i) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

ii) il controllo della produzione in fabbrica;

iii) altre prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto;

b) l'organismo notificato di certificazione del controllo della produzione rilascia il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;

ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

1.4. Sistema 3 — Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono:

a) il fabbricante effettua il controllo della produzione in fabbrica;

b) il laboratorio di prova notificato determina il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.

1.5. Sistema 4 — Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono:

a) il fabbricante effettua:

i) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

ii) il controllo della produzione in fabbrica;

b) l'organismo notificato non ha compiti da svolgere.

2. ORGANISMI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE E NELLA VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Riguardo alla funzione degli organismi notificati coinvolti nella valutazione e nella verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, si distingue tra:

1) organismo di certificazione del prodotto : un organismo notificato governativo o non governativo, avente la competenza e la responsabilità necessarie ad effettuare una certificazione del prodotto conformemente a determinate regole procedurali e gestionali;

2) organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica : un organismo notificato, governativo o non governativo, avente la competenza e la responsabilità necessarie ad effettuare una certificazione del controllo della produzione in fabbrica conformemente a determinate regole procedurali e gestionali;

3) laboratorio di prova : un laboratorio notificato che misura, esamina, verifica, calibra o determina in altro modo le caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti da costruzione.

3. CASI DI CARATTERISTICHE ESSENZIALI PER LE QUALI NON È RICHIESTO UN RIFERIMENTO ALLE PERTINENTI SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE

1) reazione al fuoco;

2) resistenza al fuoco;

3) comportamento in caso di incendio esterno;

4) assorbimento del rumore;

5) emissioni di sostanze pericolose.

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