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Regolamento (UE) 305/2011 del 9 marzo 2011

Versioni consolidate - fonte: sito UE

che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],

considerando quanto segue:

(1) Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l'ambiente.

(2) Tali norme influiscono direttamente sui requisiti dei prodotti da costruzione. Tali requisiti si riflettono perciò su norme e omologazioni tecniche nazionali per i prodotti e su altre specifiche e disposizioni tecniche nazionali legate ai prodotti da costruzione. A causa delle loro differenze, tali requisiti ostacolano il commercio all'interno dell'Unione.

(3) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di prescrivere i requisiti che essi reputino necessari per assicurare la protezione della salute, dell'ambiente e dei lavoratori nell'utilizzazione dei prodotti da costruzione.

(4) Gli Stati membri hanno introdotto disposizioni, ivi compresi requisiti, concernenti non soltanto la sicurezza degli edifici e delle altre opere di costruzione, ma anche la salute, la durabilità, il risparmio energetico, la protezione dell'ambiente, gli aspetti economici ed altri aspetti importanti di tutela del pubblico interesse. I provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi o la giurisprudenza relativi alle opere di costruzione e stabiliti a livello di Unione o di Stato membro possono incidere sui requisiti dei prodotti da costruzione. Poiché è probabile che il loro effetto sul funzionamento del mercato interno sia molto simile, ai fini del presente regolamento è opportuno considerare tali provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi o la giurisprudenza alla stregua di "disposizioni".

(5) Ove applicabili, le disposizioni relative all'uso o agli usi previsti di un prodotto da costruzione in uno Stato membro, tese a soddisfare requisiti di base delle opere di costruzione, determinano le caratteristiche essenziali per le quali deve essere dichiarata la prestazione. Al fine di evitare una dichiarazione di prestazione "vuota", dovrebbe essere dichiarata almeno una delle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione che sono pertinenti all'uso o agli usi dichiarati.

(6) La direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione [3], mirava ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel campo dei prodotti da costruzione per migliorarne la libera circolazione in seno al mercato interno.

(7) Al fine di realizzare tale obiettivo, la direttiva 89/106/CEE prevedeva la definizione di norme armonizzate per i prodotti da costruzione e il rilascio di benestare tecnici europei.

(8) Per semplificare e chiarire la normativa vigente e migliorare la trasparenza e l'efficacia dei provvedimenti in atto, è opportuno sostituire la direttiva 89/106/CEE.

(9) Il presente regolamento dovrebbe tener conto del contesto giuridico di natura orizzontale per la commercializzazione dei prodotti nel mercato interno stabilito dal regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti [4], così come dalla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti [5].

(10) Sarà possibile eliminare gli ostacoli tecnici nel settore delle costruzioni solo se si introdurranno specifiche tecniche armonizzate al fine di valutare la prestazione dei prodotti da costruzione.

(11) Tali specifiche tecniche armonizzate dovrebbero comprendere prove, calcoli e altri mezzi di cui alle norme armonizzate e ai documenti per la valutazione europea atti a valutare la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione.

(12) I metodi previsti dagli Stati membri nelle loro prescrizioni applicabili alle opere di costruzione e le altre disposizioni nazionali relative alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione dovrebbero essere conformi alle specifiche tecniche armonizzate.

(13) Qualora opportuno, si dovrebbe incoraggiare l'uso, nelle norme armonizzate, di classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, onde tener conto, per determinate opere, della diversità dei requisiti di base delle opere di costruzione, nonché delle differenti caratteristiche climatiche, geologiche e geografiche e d'altro tipo degli Stati membri. Qualora la Commissione non abbia ancora stabilito tali classi, gli organismi europei di normalizzazione dovrebbero essere abilitati a fissarle sulla base di un mandato modificato.

(14) Nel caso in cui l'uso previsto richieda livelli di soglia relativamente ad una qualunque caratteristica essenziale che i prodotti da costruzione devono soddisfare negli Stati membri, tali livelli dovrebbero essere stabiliti nelle specifiche tecniche armonizzate.

(15) Nel valutare la prestazione di un prodotto da costruzione bisognerebbe tenere conto anche degli aspetti sanitari e di sicurezza legati all'utilizzo del prodotto durante il suo intero ciclo di vita.

(16) I livelli di soglia stabiliti dalla Commissione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere valori generalmente riconosciuti per le caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione in questione per quanto riguarda le disposizioni vigenti negli Stati membri e dovrebbero garantire un livello di protezione elevato ai sensi dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(17) I livelli di soglia possono essere di natura tecnica o regolamentare ed essere applicabili ad un'unica caratteristica o ad una serie di caratteristiche.

(18) Il comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) sono riconosciuti come organismi competenti per adottare norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e i due suddetti organismi, firmati il 28 marzo 2003. I fabbricanti dovrebbero utilizzare tali norme armonizzate quando i riferimenti a queste ultime sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in conformità dei criteri di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme in materia di servizi della società dell'informazione [6]. Una volta raggiunto un livello sufficiente di competenza tecnica e scientifica per quanto concerne tutti gli aspetti pertinenti, il ricorso a norme armonizzate in relazione ai prodotti da costruzione dovrebbe essere rafforzato, se del caso, previa consultazione del comitato permanente per le costruzioni chiedendo, per mezzo di mandati, che tali norme siano sviluppate sulla base dei documenti per la valutazione europea esistenti.

(19) Le procedure di cui alla direttiva 89/106/CEE per valutare la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione che non rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata dovrebbero essere semplificate per renderle più trasparenti e ridurre i costi per i fabbricanti di prodotti da costruzione.

(20) Per permettere ad un fabbricante di un prodotto da costruzione di elaborare una dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, è necessario introdurre una valutazione tecnica europea.

(21) I fabbricanti di prodotti da costruzione dovrebbero poter chiedere la formulazione di valutazioni tecniche europee per i loro prodotti in base agli orientamenti per il benestare tecnico europeo di cui alla direttiva 89/106/CEE. Si dovrebbe perciò garantire il diritto ad utilizzare tali orientamenti come documenti per la valutazione europea.

(22) È opportuno che la redazione di progetti di documenti per la valutazione europea ed il rilascio delle valutazioni tecniche europee siano affidati a organismi di valutazione tecnica (in prosieguo "TAB") designati dagli Stati membri. Affinché i TAB abbiano le necessarie competenze per svolgere tali compiti, è opportuno che i requisiti della loro designazione siano fissati a livello di Unione.

(23) I TAB dovrebbero istituire un'organizzazione (in prosieguo "organizzazione dei TAB") sostenuta, se del caso, mediante finanziamenti dell'Unione per coordinare le procedure per la redazione dei progetti di documenti per la valutazione europea ed il rilascio delle valutazioni tecniche europee, garantendo la trasparenza e la necessaria riservatezza di tali procedure.

(24) Salvo nei casi stabiliti nel presente regolamento, l'immissione sul mercato di un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea dovrebbe essere accompagnata da una dichiarazione di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.

(25) Se del caso, la dichiarazione di prestazione dovrebbe essere accompagnata da informazioni relative alle sostanze pericolose contenute nel prodotto da costruzione al fine di migliorare la possibilità di realizzare costruzioni sostenibili e facilitare lo sviluppo di prodotti rispettosi dell'ambiente. Tali informazioni dovrebbero essere fornite senza arrecare pregiudizio agli obblighi, in particolare in materia di etichettatura, stabiliti negli altri strumenti legislativi dell'Unione applicabili alle sostanze pericolose e dovrebbero essere messe a disposizione contemporaneamente alla dichiarazione di prestazione e nella stessa forma di quest'ultima onde raggiungere tutti i potenziali utenti di prodotti da costruzione. In una prima fase, le informazioni sulle sostanze pericolose contenute dovrebbero limitarsi alle sostanze di cui agli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche [7]. Tuttavia, le necessità specifiche di informazione sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti da costruzione dovrebbero essere oggetto di ulteriori studi al fine di completare la gamma di sostanze trattate onde garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che utilizzano i prodotti da costruzione e degli utenti delle opere di costruzione, anche per quanto riguarda i requisiti di riciclaggio e/o riutilizzo di componenti o materiali. Il presente regolamento non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi di altri strumenti legislativi dell'Unione che possono applicarsi alle sostanze pericolose, in particolare la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi [8], la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque [9], il regolamento (CE) n. 1907/2006, la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti [10] e il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele [11].

(26) Dovrebbe essere possibile numerare la dichiarazione di prestazione secondo il numero di riferimento del tipo di prodotto.

(27) Occorre adottare procedure semplificate per compilare le dichiarazioni di prestazione al fine di alleviare l'onere finanziario delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI).

(28) Per far sì che la dichiarazione di prestazione sia precisa e affidabile, si dovrebbe valutare la prestazione del prodotto da costruzione e controllarne la produzione in fabbrica in base a un adeguato sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione. Per un determinato prodotto da costruzione si potrebbe scegliere di applicare vari sistemi, in modo da tener conto della relazione specifica di alcune delle sue caratteristiche essenziali rispetto ai requisiti di base delle opere di costruzione.

(29) Data la specificità dei prodotti da costruzione e la peculiarità del sistema per valutarli, le procedure di valutazione della conformità disposte dalla decisione n. 768/2008/CE e i moduli ivi stabiliti non sono adeguati. È opportuno pertanto fissare metodi specifici per valutare e verificare la costanza della prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione.

(30) Dati i significati diversi attribuiti alla marcatura CE per i prodotti da costruzione rispetto ai principi generali di cui al regolamento (CE) n. 765/2008, si dovrebbero prevedere specifiche disposizioni che garantiscano che l'obbligo di apporre la marcatura CE ai prodotti da costruzione e le relative conseguenze risultino chiari.

(31) Mediante l'apposizione o l'avvenuta apposizione della marcatura CE al prodotto da costruzione, i produttori dovrebbero dichiarare che si assumono la responsabilità della conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione.

(32) La marcatura CE dovrebbe essere apposta a tutti i prodotti da costruzione per i quali il fabbricante abbia redatto una dichiarazione di prestazione conformemente al presente regolamento. Se non è stata redatta una dichiarazione di prestazione, la marcatura CE non dovrebbe essere apposta.

(33) La marcatura CE dovrebbe essere l'unica marcatura che attesta che il prodotto da costruzione è conforme alla prestazione dichiarata e risponde ai requisiti applicabili relativi alla normativa di armonizzazione dell'Unione. Altre marcature possono tuttavia essere utilizzate, a condizione che contribuiscano a migliorare la protezione degli utilizzatori di prodotti da costruzione e non siano contemplate dalla normativa esistente di armonizzazione dell'Unione.

(34) Per evitare inutili prove sui prodotti da costruzione la cui prestazione sia stata già sufficientemente dimostrata da prove che abbiano fornito risultati stabili o da altri dati esistenti, il fabbricante dovrebbe essere autorizzato a dichiarare, alle condizioni stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate o in una decisione della Commissione, un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o senza prove ulteriori.

(35) Per evitare di ripetere prove già effettuate, il fabbricante di un prodotto da costruzione dovrebbe poter usare i risultati di prove ottenuti da terzi.

(36) Dovrebbero essere definite condizioni per l'utilizzo di procedure semplificate di valutazione della prestazione dei prodotti da costruzione al fine di ridurre quanto più possibile i costi della loro immissione sul mercato senza abbassare il livello di sicurezza. I fabbricanti che utilizzano dette procedure semplificate dovrebbero dimostrare in modo adeguato di rispettare tali condizioni.

(37) Al fine di rafforzare l'impatto delle misure di vigilanza del mercato, tutte le procedure semplificate previste dal presente regolamento per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione dovrebbero applicarsi solo alle persone fisiche o giuridiche che fabbricano i prodotti che immettono sul mercato.

(38) Per diminuire ulteriormente i costi che l'immissione dei prodotti da costruzione sul mercato comporta per le microimprese che li fabbricano, è necessario prevedere procedure semplificate di valutazione della prestazione, qualora i prodotti in questione non suscitino serie preoccupazioni in termini di sicurezza, nel rispetto dei requisiti applicabili qualunque sia l'origine di tali requisiti. Le imprese che applicano tali procedure semplificate dovrebbero altresì dimostrare di poter essere considerate microimprese. Dovrebbero inoltre seguire le procedure applicabili per la verifica della costanza della prestazione previste nelle specifiche tecniche armonizzate relative ai loro prodotti.

(39) Per i prodotti da costruzione progettati e fabbricati in un unico esemplare, il fabbricante dovrebbe essere autorizzato a usare procedure semplificate per la valutazione della prestazione, ove possa essere dimostrato che il prodotto immesso sul mercato è conforme ai requisiti applicabili.

(40) La definizione interpretativa di "processo non in serie" da applicare ai vari prodotti da costruzione di cui al presente regolamento dovrebbe essere stabilita dalla Commissione in consultazione con il comitato permanente per le costruzioni.

(41) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire che vengano immessi o resi disponibili sul mercato solo i prodotti da costruzione che rispondono ai requisiti di cui al presente regolamento, al fine di assicurare la prestazione dei prodotti da costruzione e soddisfare i requisiti di base delle opere di costruzione. In particolare, gli importatori e i distributori dei prodotti da costruzione dovrebbero essere consapevoli delle caratteristiche essenziali per le quali esistono disposizioni sul mercato dell'Unione, nonché dei requisiti specifici negli Stati membri in relazione ai requisiti di base delle opere di costruzione, e dovrebbero fare uso di tali conoscenze nelle loro transazioni commerciali.

(42) È importante garantire accessibilità alle regole tecniche nazionali, in modo che le imprese, soprattutto le PMI, possano raccogliere informazioni affidabili e precise sulla legislazione in vigore nello Stato membro in cui intendono immettere o rendere disponibili sul mercato i loro prodotti. A tal fine gli Stati membri dovrebbero pertanto designare punti di contatto di prodotti da costruzione. Oltre ai compiti definiti all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro [12], i punti di contatto di prodotti da costruzione dovrebbero fornire informazioni anche sulla normativa applicabile all'incorporazione, assemblaggio o installazione di un tipo specifico di prodotto da costruzione.

(43) Al fine di facilitare la libera circolazione delle merci, i punti di contatto di prodotti dovrebbero fornire gratuitamente informazioni sulle disposizioni volte a soddisfare i requisiti di base delle opere applicabili per l'uso previsto di ciascun prodotto da costruzione nel territorio di ciascuno Stato membro. I punti di contatto di prodotti da costruzione potrebbero inoltre fornire agli operatori economici informazioni o osservazioni supplementari. Per ulteriori informazioni i punti di contatto di prodotti da costruzione potrebbero riscuotere diritti proporzionati ai costi di tali informazioni o osservazioni. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire che si assegnino risorse sufficienti ai punti di contatto di prodotti da costruzione.

(44) Dato che l'istituzione dei punti di contatto di prodotti da costruzione non dovrebbe interferire con la ripartizione dei compiti tra le autorità competenti all'interno dei sistemi di regolamentazione degli Stati membri, detti punti di contatto di prodotti da costruzione dovrebbero poter essere istituiti dagli Stati membri in base alle competenze regionali o locali. Gli Stati membri dovrebbero poter affidare il ruolo di punti di contatto di prodotti da costruzione a punti di contatto esistenti, istituiti a norma di altri strumenti dell'Unione, al fine di evitare un'inutile proliferazione di punti di contatto e semplificare le procedure amministrative. Al fine di evitare aumenti dei costi amministrativi a carico delle imprese e delle autorità competenti gli Stati membri dovrebbero altresì poter affidare il ruolo di punti di contatto di prodotti da costruzione non solo a servizi esistenti della pubblica amministrazione, ma anche a centri nazionali SOLVIT, camere di commercio, organizzazioni di categoria e organismi privati.

(45) I punti di contatto di prodotti da costruzione dovrebbero essere in grado di svolgere le proprie funzioni in modo da evitare conflitti di interessi, in particolare per quanto riguarda le procedure di ottenimento della marcatura CE.

(46) Al fine di garantire un'applicazione uniforme e coerente della normativa di armonizzazione dell'Unione, l'effettiva vigilanza del mercato dovrebbe essere affidata agli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce le condizioni fondamentali attinenti alla vigilanza del mercato, in particolare per quanto riguarda i programmi, il finanziamento e le sanzioni.

(47) La responsabilità degli Stati membri nei rispettivi territori riguardo alla sicurezza, alla salute e ad altri aspetti coperti dai requisiti di base delle opere di costruzione dovrebbe essere riconosciuta in una clausola di salvaguardia contenente adeguate misure di protezione.

(48) Data la necessità di garantire in tutta l'Unione un livello uniforme di prestazione degli organismi che valutano e verificano la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione e poiché tali organismi dovrebbero tutti assolvere alle loro funzioni allo stesso livello e in condizioni di concorrenza leale, si dovrebbero fissare i requisiti per quegli organismi che intendano essere notificati ai fini del presente regolamento. È inoltre opportuno prevedere la disponibilità di informazioni adeguate su tali organismi e disposizioni per il loro controllo.

(49) Per garantire coerenza e qualità alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, è anche necessario fissare requisiti applicabili alle autorità cui spetta notificare alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi che svolgono tali compiti.

(50) A norma dell'articolo 291 TFUE, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. Nelle more dell'adozione di tale nuovo regolamento, la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [13], continua ad applicarsi, ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non è più applicabile.

(51) Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, la Commissione dovrebbe avere i poteri per adottare taluni atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti.

(52) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati che descrivano le condizioni per l'uso dei siti web preposti a rendere disponibile la dichiarazione di prestazione.

(53) Poiché è necessario un periodo di tempo per garantire che sia in atto il quadro generale per il corretto funzionamento del presente regolamento, è opportuno rinviarne l'applicazione, escluse le disposizioni concernenti la designazione dei TAB, delle autorità notificanti e degli organismi notificati, nonché l'istituzione di un'organizzazione dei TAB e del comitato permanente per le costruzioni.

(54) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero avviare, in collaborazione con le parti interessate, campagne di informazione per informare il settore della costruzione, in particolare gli operatori economici e gli utilizzatori di prodotti da costruzione, in merito all'introduzione di un linguaggio tecnico comune, alla ripartizione delle responsabilità tra singoli operatori economici ed utilizzatori, all'apposizione della marcatura CE sui prodotti da costruzione, alla revisione dei requisiti di base delle opere di costruzione e ai sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

(55) Il requisito di base delle opere di costruzione relativo all'"uso sostenibile delle risorse naturali" dovrebbe in particolare tener conto della possibilità di riciclo delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione, della durabilità delle opere di costruzione e dell'uso di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili nelle opere di costruzione.

(56) Ai fini della valutazione dell'uso sostenibile delle risorse e dell'impatto delle opere di costruzione sull'ambiente si dovrebbe fare uso delle dichiarazioni ambientali di prodotto, ove disponibili.

(57) È opportuno stabilire, ogniqualvolta possibile, metodi europei uniformi per determinare la conformità con i requisiti di base di cui all'allegato I.

(58) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti da costruzione ottenuto grazie a specifiche tecniche armonizzate che descrivano la prestazione dei prodotti da costruzione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere meglio conseguito a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

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