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Regolamento (UE) 305/2011 - allegato I

Versioni consolidate - fonte: sito UE

REQUISITI DI BASE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE

Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata.

1. Resistenza meccanica e stabilità

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposti durante la realizzazione e l'uso non provochino:

a) il crollo, totale o parziale, della costruzione;

b) gravi ed inammissibili deformazioni;

c) danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;

d) danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

2. Sicurezza in caso di incendio

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:

a) la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;

b) la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;

c) la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;

d) gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;

e) si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.

3. Igiene, salute e ambiente

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

a) sviluppo di gas tossici;

b) emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;

c) emissioni di radiazioni pericolose;

d) dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;

e) dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile;

f) scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;

g) umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione.

4. Sicurezza e accessibilità nell'uso

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni o furti. In particolare, le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone disabili.

5. Protezione contro il rumore

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

6. Risparmio energetico e ritenzione del calore

Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche del luogo. Le opere di costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata quanta meno energia possibile.

7. Uso sostenibile delle risorse naturali

Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:

a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;

b) la durabilità delle opere di costruzione;

c) l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

Regolamento (UE) 305/2011 - allegato II

Versioni consolidate - fonte: sito UE

PROCEDURA PER L'ADOZIONE DEL DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE EUROPEA

1. Richiesta di una valutazione tecnica europea

Quando presenta ad un TAB una richiesta di valutazione tecnica europea per un prodotto da costruzione, e dopo aver firmato con il TAB (in prosieguo, il "TAB responsabile") un accordo sul segreto commerciale e la riservatezza, il fabbricante, salvo ove decida diversamente, sottopone al TAB responsabile un fascicolo tecnico che descrive il prodotto, l'uso da lui previsto e le modalità di controllo della produzione in fabbrica che intende applicare.

2. Contratto

Per i prodotti da costruzione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), entro un mese dal ricevimento della memoria tecnica il fabbricante ed il TAB responsabile della predisposizione della valutazione tecnica europea stipulano un contratto che definisce il programma di lavoro per l'elaborazione del documento per la valutazione europea, incluso:

- l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'organizzazione dei TAB,

- la composizione del gruppo di lavoro designato per l'area di prodotto in questione da costituire nell'ambito dell'organizzazione dei TAB,

- il coordinamento dei TAB.

3. Programma di lavoro

Dopo la conclusione del contratto con il fabbricante, l'organizzazione dei TAB informa la Commissione del programma di lavoro per la redazione del documento per la valutazione europea e dello scadenzario relativo alla sua esecuzione, fornendo anche indicazioni sul programma di valutazione. Tale comunicazione ha luogo entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di una valutazione tecnica europea.

4. Progetto di documento per la valutazione europea

L'organizzazione dei TAB mette a punto un progetto di documento per la valutazione europea avvalendosi del gruppo di lavoro coordinato dal TAB responsabile e ne dà comunicazione alle parti interessate entro sei mesi dalla data in cui la Commissione è stata informata del programma di lavoro.

5. Partecipazione della Commissione

Un rappresentante della Commissione può partecipare, in qualità di osservatore, a tutte le fasi dell'esecuzione del programma di lavoro.

6. Proroga e ritardo

Il gruppo di lavoro informa l'organizzazione dei TAB e la Commissione di qualsiasi ritardo nei termini di cui ai punti da 1 a 4 del presente allegato.

Qualora una proroga dei termini per l'elaborazione del documento per la valutazione europea appaia giustificata, in particolare dalla mancanza di una decisione della Commissione sull'applicabilità del sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione o dalla necessità di mettere a punto un nuovo metodo di prova, la Commissione stabilisce una proroga dei termini.

7. Modifica e adozione di un documento per la valutazione europea

Il TAB responsabile comunica il progetto di documento per la valutazione europea al fabbricante, che dispone di quindici giorni lavorativi per formulare osservazioni. Scaduto tale termine l'organizzazione dei TAB:

a) informa, se del caso, il fabbricante su come si sia tenuto conto delle sue osservazioni;

b) adotta il progetto di documento per la valutazione europea; e

c) ne invia una copia alla Commissione.

Se la Commissione, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento, comunica le sue osservazioni sul progetto di documento per la valutazione europea all'organizzazione dei TAB, quest’ultima, dopo aver avuto la possibilità di formulare commenti, modifica di conseguenza il progetto ed invia al fabbricante e alla Commissione una copia del documento per la valutazione europea adottato.

8. Pubblicazione del documento per la valutazione europea definitivo

Non appena il TAB responsabile abbia pubblicato la prima valutazione tecnica europea sulla base del documento per la valutazione europea adottato, quest'ultimo viene modificato, se necessario, sulla scorta dell'esperienza acquisita. L'organizzazione dei TAB adotta il documento per la valutazione europea definitivo e ne invia copia alla Commissione, assieme alla traduzione del titolo in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, per la pubblicazione dei relativi riferimenti. Non appena il prodotto è munito della marcatura CE, l'organizzazione dei TAB mette a disposizione per via elettronica il documento per la valutazione europea.

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