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Responsabilità - Colpe

NON ATTIVOApprofondimenti, valutazioni,
analisi e risorse per la conoscenza e l'orientamento delle prestazioni professionali nella cultura della responsabilità. D.lgs. 8 aprile 2008 n. 81

Introduzione

La responsabilità può essere intesa sia come "comportamento" (es. si è responsabili di un ufficio, di una pratica, .... per cui si deve dispiegare il comportamento idoneo al fine che si raggiunga il fine perseguito che è proprio di quell'ufficio, di quella pratica, ecc..) che come conseguenza di un comportamento, commissivo e/o omissivo, ossia di rispondere in qualche modo delle conseguenze.

Quest'ultima accezione sembra poter ritenerla come sinonimo di colpa o colpevolezza, anche se sono termini, così come quello di responsabilità, che hanno un loro preciso significato tecnico e soprattutto giuridico (peraltro diverso tra l'ambito civile, penale ed amminsitrativo).

Si hanno dunque:

Solitamente alla responsabilità civile si associa il risarcimento del danno, mentre a quella penale una condanna in tale ambito. Meno nota pare essere la responsabilità amministrativa, intesa come responsabilità nei confronti della P.A.

Il risarcimento del danno è in ogni caso dovuto anche (e forse più ricorrentemente) nell'ambito penale (ved. art. 185 c.p.p) oltre che in quello amministrativo (dove si può configurare il risarcimento del danno all'immagine - ved. DocumentoNEWS n. 5-2008).

A seguire un breve approfondimento dei concetti di:

Il concetto di colpa in ambito penale e i reati

Secondo il codice penale il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. (art. 43 c.p.).

La colpa si dice generica quando ricorrono cause di negligenza, imprudenza, imperizia.

La colpa è invece specifica nei casi di inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Per la configurazione del reato, sia esso delitto o contravvenzione, oltre all'evento e al c.d. elemento psicologico (dolo/colpa), occorre il rapporto di causalità (altrimento detto nesso causale).

Secondo il codice penale "nessuo può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". (art. 40 - rapporto di causalità).

Per altri versi "nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come deilitto, se non k'ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto prerintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa" (art. 42 c.p.).

In buona sostanza la violazione delle norme di sicurezza, siano essa dolosa o colposa, viene sempre ritenuto nesso causale dell'evento infortunistico, eccetto taluni casi particolarissimi ("rischio elettivo", assenza della causa di lavoro quale nesso eziologico presupposto, non ricorrenza dell'infortunio in itinere, ...).

Il concetto di colpa in ambito civile

In costruzione

 

Elementi di diritto penale

I reati, come noto, si suddividono in:

secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite, ovvero:

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