Responsabilità - Colpe
Approfondimenti, valutazioni,
analisi e risorse per la conoscenza e l'orientamento delle prestazioni professionali nella cultura della responsabilità. D.lgs. 8 aprile 2008 n. 81
Introduzione
La responsabilità può essere intesa sia come "comportamento" (es. si è responsabili di un ufficio, di una pratica, .... per cui si deve dispiegare il comportamento idoneo al fine che si raggiunga il fine perseguito che è proprio di quell'ufficio, di quella pratica, ecc..) che come conseguenza di un comportamento, commissivo e/o omissivo, ossia di rispondere in qualche modo delle conseguenze.
Quest'ultima accezione sembra poter ritenerla come sinonimo di colpa o colpevolezza, anche se sono termini, così come quello di responsabilità, che hanno un loro preciso significato tecnico e soprattutto giuridico (peraltro diverso tra l'ambito civile, penale ed amminsitrativo).
Si hanno dunque:
- una responsabilità civile:
- contrattuale;
- extracontrattuale (o aquiliana).
- una responsabilità penale;
- una responsabilità amministrativa.
- una colpa:
- in senso penalistico;
- in senso civilistico;
- in senso amministrativo.
Solitamente alla responsabilità civile si associa il risarcimento del danno, mentre a quella penale una condanna in tale ambito. Meno nota pare essere la responsabilità amministrativa, intesa come responsabilità nei confronti della P.A.
Il risarcimento del danno è in ogni caso dovuto anche (e forse più ricorrentemente) nell'ambito penale (ved. art. 185 c.p.p) oltre che in quello amministrativo (dove si può configurare il risarcimento del danno all'immagine - ved. DocumentoNEWS n. 5-2008).
A seguire un breve approfondimento dei concetti di:
- colpa, in ambito penale e in ambito civile;
- rischio elettivo;
- ...
Il concetto di colpa in ambito penale e i reati
Secondo il codice penale il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. (art. 43 c.p.).
La colpa si dice generica quando ricorrono cause di negligenza, imprudenza, imperizia.
La colpa è invece specifica nei casi di inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
Per la configurazione del reato, sia esso delitto o contravvenzione, oltre all'evento e al c.d. elemento psicologico (dolo/colpa), occorre il rapporto di causalità (altrimento detto nesso causale).
Secondo il codice penale "nessuo può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". (art. 40 - rapporto di causalità).
Per altri versi "nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come deilitto, se non k'ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto prerintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa" (art. 42 c.p.).
In buona sostanza la violazione delle norme di sicurezza, siano essa dolosa o colposa, viene sempre ritenuto nesso causale dell'evento infortunistico, eccetto taluni casi particolarissimi ("rischio elettivo", assenza della causa di lavoro quale nesso eziologico presupposto, non ricorrenza dell'infortunio in itinere, ...).
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Il concetto di colpa in ambito civile
In costruzione
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Elementi di diritto penale
I reati, come noto, si suddividono in:
- delitti
- contravvenzioni
secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite, ovvero:
- per il delitti:
- ergastolo (pena detentiva o restrittiva della libertà personale)
- reclusione (pena detentiva o restrittiva della libertà personale)
- multa (pena pecuniaria)
- per le contravvenzioni:
- arresto (pena detentiva o restrittiva della libertà personale)
- ammenda (pena pecuniaria).
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