
Principi essenziali
Approfondimenti, valutazioni,
analisi e risorse per la conoscenza e l'orientamento delle prestazioni professionali nella cultura della responsabilità. D.lgs. 8 aprile 2008 n. 81
Introduzione
La sicurezza nei luoghi di lavoro, e dei cantieri edili in particolare, è un tema ricorrente che riempie frequentemente le cronache.
La sua attualità è data anche dalla "parziale" ridefinizione della disciplina precedente (dlgs 494/96) ad opera del testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008).
Il dossier, dedicato all'illustrazione delle "nuove" disposizioni e quella delle tematiche sulla base degli orientamenti giurisprudenziali e comunitari, è svolto in collaborazione con:
- FOAV - Federazione Ordini Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori del Veneto.
Principi fondamentali di sicurezza
Con la direttiva 92/57/CEE si è introdotto l'obbligo di pianificare la sicurezza in tutti i cantieri in cui sono presenti più imprese, riservando particolari adempimenti (la notifica preliminare) per i soli cantieri in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni e che occupa contemporaneamente più di 20 lavoratori, o la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni.
Diversamente da quanto disposto dal previgente d.lgs. 494/96, la sicurezza è requisito imprescindibile che va pianificato in tutti i cantieri in cui sono presenti più imprese, senza eccezioni di sorta (ved. in merito Corte di Giustizia Europea, sentenza contro l'Italia, 25 luglio 2008 causa C-504/06 link al sito della Corte e alla massima della sentenza)
Il principio di protezione oggettiva e quello dell'indisponibilità del diritto alla salute.
In materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, quali sono i cantieri edili, sono stati elaborati nel tempo indirizzi giurisprudenziali pressochè univoci e consolidati, i quali richiamano spesso il principio della "protezione oggettiva".
Si tratta di un principio secondo il quale (cfr., da ultimo, Cass. Pen., sez. IV, 21-12-2006 n. 41951) le norme antinfortunistiche sono finalizzate a tutelare il lavoratore soprattutto dagl infortuni derivanti da sua negligenza, imprudenza ed imperizia.
La Suprema Corte, dunque, ribadisce che "la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non soltanto dai rischi derivanti da accidenti o fatalità ma anche da quelli che possono scaturire da sue stesse avventatezze, negligenze e disattenzioni, purchè normalmente connesse all'attività lavorativa, cioè non abnormi e non esorbitanti dal procedimento di lavoro".
Altro principio di derivazione giurisprudenziale (cfr. Cass. Pen., sez. IV, 20 marzo 2008 n. 12348) ammette che:
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La materia: inquadramento giuridico
La salute e la sicurezza, in generale e sul lavoro, è tutelata da diverse diposizioni normative (fonti e rango); in particolare occorre fare riferimento a:
- Costituzione della Repubblica:
- art. 32 "La REpubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure grautite agli indigenti...."
- art. 35 "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. .."
- art 41 "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. .."
- Codice civile
- art. 2050: responsabilità per l'esercizio di attività pericolose;
- art. 2087: tutela delle condizioni di lavoro.
- Codice penale
- art. 437: rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro;
- art. 451: omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro;
- art. 589 - omicidio colposo
- art. 590 - lesioni personali colpose
- legislazione speciale:
- principale normativa pregressa:
- d.p.r. 547/1955: norme generali
- d.p.r. 164/1956: norme specifiche per edilizia
- d.p.r. 303/1956: norme generale per l'igiene del lavoro
- d.lgs. 626/1994: norme generali
- d.lgs. 493/1996: segnaletica di sicurezza
- d.lgs. 494/1996: sicurezza cantieri
- normativa vigente:
- d.lgs. 81/2008
- principale normativa pregressa:
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Nozioni e concetti tecnico-giuridici principali
La sicurezza ha fondamentalmente tre momenti di attenzione:
a. L’individuazione e valutazione di tutti i rischi concreti e, conseguentemente, la predisposizione delle misure idonee a prevenirli (misure di prevenzione e protezione);
b. La comunicazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione attraverso l’informazione e la segnaletica;
c. L’attuazione delle misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi preventivati e a quelli eventualmente insorgenti in fase esecutiva.
Occorre osservare che l’attuazione di una misura di prevenzione e protezione (quale può essere lo sbarramento di un foro sul vuoto, o la presenza di una semplice tavola ferma-piede) costituisce essa stessa una comunicazione: informa che in quel punto c’è un pericolo, un rischio.
Possiamo riassumere alcuni principi fondamentali finora espressi:
a. La sicurezza è un valore e come tale va salvaguardato attivamente e passivamente;
b. La sicurezza va garantita sempre, ovunque e comunque: non beneficia di deroghe;
La sicurezza deve essere perseguita preventivamente attraverso gli strumenti a disposizione:
I. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);
II. Piano operativo di sicurezza (POS);
III. Piano sostitutivo di sicurezza (PSS);
IV. Fascicolo dell’opera;
V. Verbalizzazione delle verifiche, delle riunioni periodiche, delle informazioni trasmesse.
Costituiscono strumenti a disposizione della sicurezza anche i soggetti responsabili e gli adempimenti loro ascritti:
a. Committente;
b. Responsabile del procedimento;
c. Responsabile dei lavori;
d. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
e. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
f. L’appaltatore, il subappaltatore, il lavoratore autonomo, il datore di lavoro;
g. Il direttore tecnico o direttore di cantiere;
h. Il direttore dei lavori.
Nell’ambito degli appalti pubblici il responsabile del procedimento è anche soggetto incaricato dal committente ai fini della progettazione o dell’esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera: in altri termini risulta pacifico che è anche il responsabile dei lavori.
Su questa figura cardine ricadono una serie di competenze e adempimenti che richiedono la massima diligenza, prudenza e perizia oltre che la scrupolosa osservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
Al responsabile dei lavori competono una serie di obblighi tra i quali la valutazione dei piani: sembra scontato dire che la valutazione richiesta non possa essere solo formale in relazione ai contenuti minimi prescritti dai regolamenti, bensì debba essere anche e soprattutto di merito. È indispensabile avere consapevolezza che i rischi individuati siano quelli specifici per il cantiere e che le misure preventive e protettive prescelte corrispondano a quei rischi.
In fase esecutiva il controllo più significativo si ritiene essere quello relativo alla comunicazione dei rischi e delle misure precauzionali.
Per le valutazioni e i controlli può essere utile seguire un ordine gerarchico su scala qualitativa e quantitativa dei rischi: in allegato riporto le principali cause di infortunio sui cantieri e le principali inosservanze monitorate dagli istituti di prevenzione.
I principali obblighi e adempimenti previsti per le varie figure sono quelli riportati nel proseguo.
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