
Glossario
Approfondimenti, valutazioni,
analisi e risorse per la conoscenza e l'orientamento delle prestazioni professionali nella cultura della responsabilità. D.lgs. 8 aprile 2008 n. 81
Premessa
Il glossario sicurezza cantieri edili fa riferimento alle principali definizioni legali presenti in norme (codice civile, codice penale, codici di procedura civile e di procedura penale, ecc..).
Per la terminologia in altre lingue, ove disponibili, si fa riferimento al sito EOHSTerm: Il sito terminologico dedicato a Sicurezza, Salute ed Ambiente nei luoghi di lavoro e di vita, un servizio web sperimentale realizzato nell'ambito del programma Linguaggi e attività Produttive della SSLMIT di Forlì, Università di Bologna, e finanziato nel quadro del piano delle attività di ricerca 2003 da ISPESL (B17/DOC/03).
- link all'indice generale dei termini in ITALIANO
- link all'indice generale dei termini in INGLESE
- link all'indice generale dei termnini in TEDESCO
- link all'indice generale dei termini in FRANCESE
Appalto
E' il contratto con il quale una parte affida (committente) ad un'altra, che assume (appaltatore), il compimento di un'opera o di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, verso un corrispettivo in danaro. [rif. art. 1655 C.C.]
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Appaltatore
Soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
sintagma in altre lingue |
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Building contractor |
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Bauunternehmer |
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Entrepreneur en bâtiment |
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Committente (edile)
Soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.
sintagma in altre lingue |
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Construction client |
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Bauherr |
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Maître d'ouvrage |
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Lavoratore autonomo
Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.
sintagma in altre lingue |
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Self-employed person |
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Selbständiger |
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Travailleur indépendant |
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Coordinatore sicurezza per la progettazione CSP
in costruzione
sintagma in altre lingue |
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Planning supervisor |
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Koordinator bei der Planung |
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Coordonnateur de conception de l'ouvrage |
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Cordinatore sicurezza per l'esecuzione CSE
in costruzione
sintagma in altre lingue |
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Principal contractor |
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Koordinator bei der Ausführung des Bauvorhabens |
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Coordonnateur de réalisation de l'ouvrage |
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Responsabile dei lavori
in costruzione
sintagma in altre lingue |
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Agent |
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Bauleiter |
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Maître d'oeuvre |
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Imprenditore - impresa
E' imprenditore che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o si servizi. [rif. art. 2082 C.C.].
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. [rif. art. 2083 C.C.]
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Cantiere edile
Qualsiasi luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
Sono lavori edili o di ingegneria civile quelli di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono inoltre lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria.
[Rif. art. 89, comma 1, lett. a) d.lgs. 81/2008 e allegato X del medesimo]
sintagma in altre lingue |
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Construction site |
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Baustelle |
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Chantier de batiment |
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Responsabilità
in costruzione
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Colpa - generica e specifica
in costruzione
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Rischio elettivo
Il rischio elettivo è quello generato da un'attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa.
Il rischio elettivo, pertanto, può essere inteso quale scelta di un comportamento abnorme, volontario e arbitrario da parte del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività secondo l'apprezzamento del fatto.
Con formula ormai consolidata e tralaticia, il rischio elettivo può essere individuato attraverso il concorso simultaneo dei seguenti elementi caratterizzanti: a) vi deve essere non solo un atto volontario (in contrapposizione agli atti automatici del lavoro, spesso fonte di infortuni), ma altresì arbitrario, nel senso di illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) diretto a soddisfare impulsi meramente personali (il che esclude le iniziative, pur incongrue, ed anche contrarie alle direttive datoriali, ma motivate da finalità produttive, come nella fattispecie esaminata da Cass. 25 novembre 1975 n. 3950, la quale ha ritenuto non costituire rischio elettivo, ma infortunio sul lavoro connotato eventualmente da colpa del lavoratore, quello di un fattorino che, contrariamente alle direttive aziendali, si attrezzi con un proprio ciclomotore per provvedere ad una più rapida consegna dei plichi della quale è incaricato); c) che affronti un rischio diverso da quello cui sarebbe assoggettato, sicché l'evento non abbia alcun nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Questi elementi concorrono a distinguere il rischio elettivo dall'atto lavorativo compiuto con colpa, costituita da imprudenza, negligenza, imperizia, nel quale permane la copertura infortunistica
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Infortunio sul lavoro
Qualsiasi evento dannoso che incide sulla capacità lavorativa del lavoratore ed è cagionato da una causa violenta in occasione di lavoro [Testo Unico della legge n. 1124 del 30 giugno 1965].
Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. Gli elementi integranti l'infortunio sul lavoro sono:
- la lesione
- la causa violenta
- l'occasione di lavoro.
Il concetto di "occasione di lavoro" richiede che vi sia un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi dei rischio cui può conseguire l'infortunio. Il rischio considerato è quello specifico, determinato dalla ragione stessa dei lavoro. E' infortunio sul lavoro anche il così detto "infortunio in itinere", cioè quello occorso al lavoratore nel tragitto compiuto per recarsi o tornare dal luogo di lavoro a casa.
Sono considerati infortuni sul lavoro anche quelli dovuti a colpa del lavoratore stesso.
[fonte: Ministero del Lavoro]
Si considera infortunio, ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, ogni evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni (art. 2, c. 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).
Secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali si deve intendere:
- per "causa violenta": un fattore esterno, rapido e intenso che arrechi un danno o una lesione all'organismo del lavoratore (Cass. 29 agosto 2003, n. 12685);
- per "occasione di lavoro": la circostanza che l'infortunio sia ricollegabile da un nesso eziologico allo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass. 11 dicembre 2003, n. 18980).
Rientrano pertanto nella nozione di infortunio tutelabile non solo gli eventi conseguenti al rischio proprio dell'attività svolta dal lavoratore, o di attività ad essa connessa, ma anche quelli eziologicamente riconducibili al rischio insito nell'ambiente di lavoro, e cioè al rischio determinato dallo spazio delimitato, dal complesso dei lavoratori in esso operanti e dalla presenza di macchine e di altre fonti di pericolo (per la nozione di c.d. rischio improprio, Cass. 21 aprile 2004, n. 7633).
[fonte: microsoft pmi]
sintagma in altre lingue |
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Work-related accident |
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Arbeitsunfall |
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Accident du travail |
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Infortunio in itinere
Infortunio occorso al lavoratore:
1) durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
2) durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
3) qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
L'assicurazione copre questo tipo di infortunio salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate; l'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.
sintagma in altre lingue |
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Work-related road accident |
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Piano di sicurezza e coordinamento PSC
Documento, redatto dal coordinatore per la progettazione, contenente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori; essendo parte integrante del contratto d'appalto, esso contiene anche la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
sintagma in altre lingue |
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Health and safety plan |
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Sicherheits - und Gesundheits-schutzplan |
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Plan général de coordination |
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Piano operativo di sicurezza POS
Documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 626/94. Esso deve essere redatto dall'impresa appaltatrice in relazione alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, e non deve essere confuso con il documento aziendale di valutazione dei rischi. Il piano operativo di sicurezza è bensì da considerare come un piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (o del piano di sicurezza sostitutivo quando il PSC non sia previsto), ed è compito del coordinatore per l'esecuzione dei lavori verificarne l'idoneità e assicurarne la coerenza con quest'ultimo.
Ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori.
sintagma in altre lingue |
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Contractor's safety management arrangements |
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Arbeitssicherheitsplan (des Bauunternehmers) |
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Plan particulier de sécurité et de protection de la santé |
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Lavoro in quota
Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
sintagma in altre lingue |
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Work at height |
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Area di servizio e interattività :
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Bibliografia relativa alla sezione |
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