Cantieri edili
Approfondimenti, valutazioni,
analisi e risorse per la conoscenza e l'orientamento delle prestazioni professionali nella cultura della responsabilità. D.lgs. 8 aprile 2008 n. 81
1- I cantieri edili: principi generali
La sicurezza nell'ambito delle "costruzioni" trova esplicita disciplina nazionale sin dal 1956, data in cui risulta promulgato il D.P.R. 7-1-1956 n. 164 avente ad oggettto, per l'appunto, "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni".
Si tratta di una norma speciale dopo quella generale costituita dal D.P.R. 27-4-1955 n. 547 che dettava una disciplina generale (capo II) ed altre relativamente a speciche lavorazioni o mezzi (es. il capo II considerava gli scavi e fondazioni, il capo IV i ponteggi e impalcature in leganme, .. il capo VII il trasporto dei materiali, il capo VIII le costruzioni edilizie, il capo IX le demolizioni).
Tuttavia la disciplina mancava di un elemento essenziale: la previsione sistematica dei rischi e la pianificazione delle misure atte a contrastarli, ovvero la pianificazione della sicurezza.
Al proposito, con "direttiva cantieri" (la 92/57/CEE), la Comunità Europea ha adottato una disciplina specifica per i cantieri sulla scorta dei seguenti importantissimi "considerando" (che possono essere ricondotti a principi generali):
- che i cantieri temporanei o mobili costituiscono un settore di attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati;
- che le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una carente pianificazione dei lavori all'atto della progettazione dell'opera hanno influito su più della metà degli infortuni del lavoro nei cantieri nella Comunità;
- che, all'atto della realizzazione di un'opera, una carenza di coordinamento in particolare dovuta alla presenza simultanea o successiva di imprese differenti su uno stesso cantiere temporaneo o mobile può comportare un numero elevato di infortuni sul lavoro;
- che i lavoratori autonomi ed i datori di lavori, che esercitano essi stessi un'attività professionale su un cantiere temporaneo o mobile, possono con le loro attività mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori;
La disciplina specifica oggetto di direttiva, si pone, tra i vari, i seguenti fini significativi:
- le autorità competenti in materia di sicurezza e di salute sul lavoro devono essere informate, prima dell'inizio dei lavori, della realizzazione di lavori la cui importanza superi una determinata soglia;
- un rafforzamento del coordinamento fra i vari operatori fin dall'elaborazione del progetto e altresì all'atto della realizzazione dell'opera.
L'elemento di maggior novità (e, per certi versi, di maggior significatività) introdotto con la Direttiva si ritiene essere la creazione di "figure" specialistiche a partire dal coinvolgimento del committente.
Il committente assume una centralità nelle politiche di sicurezza attraverso l'evasione diretta, o tramite un proprio incaricato, di specifici obblighi.
Nascono così le seguenti figure così definite nella direttiva:
- committtente: qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale l'opera viene realizzata;
- responsabile dei lavori: qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata della progettazione e/o dell'esecuzione e/o del controllo dell'esecuzione dell'opera per conto del committente;
- coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera: qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata dal committente e/o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5 durante la progettazione dell'opera;
- coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera: qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata dal committente e/o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 6 durante la realizzazione dell'opera.
La direttiva cantieri è stata recepita in Italia con il d.lgs. n. 494/1996, e successive modificazioni ed integrazioni, anche con disposizioni autonome (es. normativa sulla segnaletica di sicurezza, sui lavori in quota, ecc..).
Con il decreto legislativo n. 81/2008 tutta la normativa specifica relativa alle costruzioni ovvero ai cantieri risulta riunita (ed innovata) nel titolo IV.
2 - Struttura del titolo IV
Il titolo IV, avente ad oggeto è strutturato nel modo seguente:
- capo I - Misure per la tutela e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
- capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota:
- sezione I - campo di applicazione;
- sezione II - Disposizioni di carattere generale;
- sezione III - Scavi e fondazioni;
- sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname;
- sezione V - Ponteggi fissi;
- sezione VI - Ponteggi movibili;
- sezione VII - Costruzioni edilizie;
- sezione VIII - Demolizioni;
- capo III - Sanzioni
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3 - Gli allegati di interesse specifico e diretto
Al fine di non appesantire l'articolato, il decreto legislativo fa rinvio agli allegati (son ben 51), anche se non tutti riportano l'articolo che ne fa rinvio. Gli allegati e il loro contenuto di interesse specifico per i cantieri edili si ritengono essere:
Allegato IX
Norme di buona tecnica
Allegato x
Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
Allegato XI
Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1
Allegato XII
Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99
Allegato XIII
Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri
1. Spogliatoi e armadi per il vestiario
2. Docce
3. Gabinetti e lavabi
4. Locali di riposo e di refezione
5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione
6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali
Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri
1. Porte di emergenza
2. Areazione
3. Illuminazione naturale e artificiale
4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali
5. Finestre e lucernari dei locali
6. Porte e portoni
7. Vie di circolazione
8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili
Allegato XIV
Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
Parte teorica
Parte pratica per complessive 24 ore
Verifica finale di apprendimento
Modalita’ di svolgimento dei corsi
Allegato XV
Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
1. Disposizioni generali
2. Piano di sicurezza e di coordinamento
3. Piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza
4. Stima dei costi della sicurezza
Allegato XVI
Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
I. Introduzione
II. Contenuti
Capitolo I – la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda i)
Capitolo III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).
Descrizione sintetica dell'opera
Durata effettiva dei lavori
Indirizzo del cantiere
Soggetti interessati
Allegato XVII
Idoneità tecnico professionale
Allegato XVIII
Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
1. Viabilità nei cantieri
2. Ponteggi
3. Trasporto dei materiali
Allegato XIX
Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
1- verifiche degli elementi di ponteggio prima di ogni montaggio
2- verifiche durante l’uso dei ponteggi metallici fissi
Allegato XX
A. Costruzione e impiego di scale portatili
B. Autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)
1. Requisiti
2. Presentazione della domanda
3. Documentazione richiesta per l’autorizzazione alla certificazione
4. Procedura autorizzativa
5. Condizioni e validita’ dell’autorizzazione
6. Verifiche
Allegato XXI
Accordo stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi per lavoratori e preposti addetti all’uso di attrezzature di lavoro in quota.
Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori e preposti addetti al montaggio / smontaggio / trasformazione di ponteggi
Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (art. 10 bis comma 4 del titolo 100)
Modulo di formazione specifico teorico-pratico per preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (art. 116 comma 4)
Allegato XXII
Contenuti minimi del pi.m.u.s.
Allegato XXIII
Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
Allegato XXIV
Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
1. Considerazioni preliminari
2. Modi di segnalazione
3. Intercambiabilita’ e complementarita’ della segnaletica
4. Colori di sicurezza
Allegato XXV
Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
1. Caratteristiche intrinseche
2. Condizioni d'impiego
3. Cartelli da utilizzare
Allegato XXVI
Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
Allegato XXVII
Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio
Allegato XXVIII
Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione
1. Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo
2. Segnalazione delle vie di circolazione
Allegato XXIX
Prescrizioni per i segnali luminosi
1. Proprietà intrinseche
2. Regole particolari d'impiego
Allegato XXX
Prescrizioni per i segnali acustici
1. Proprieta' intrinseche
2. Codice da usarsi
Il suono di un segnale di sgombero deve essere continuo.
Allegato XXXI
Prescrizioni per la comunicazione verbale
1. Proprieta intrinseche
2. Regole particolari d'impiego
Allegato XXXII
Prescrizioni per i segnali gestuali
1. Proprietà
2. Regole particolari d'impiego
3. Gesti convenzionali da utilizzare
Allegato XXXIII
Movimentazione manuale dei carichi
Elementi di riferimento
Fattori individuali di rischio
Riferimenti a norme tecniche
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4 - Campo di applicazione e definizione di cantiere
Le misure di sicurezza, intese come misure di prevenzione e/o protezione dai rischi (e pericoli), devono essere sempre garantite, indipendetentemente dal tipo di cantiere, ciò in quanto il diritto alla salute (cfr. art. 32 della Costituzione) è diritto indisponibile (cfr. Cass. Pen., sez. IV, 20 marzo 2008 n. 12348).
Consegue pertanto che la disciplina prevista per i cantieri impone sempre e comunque degli obblighi in capo a determinati soggetti, obblighi che possono essere ricondotti a due fattiscpecie:
- generali: quelli cioè che sussistono sempre, anche in termini di adempimenti (in tal senso, forse, la disposizione che obbliga la qualificazione degli operatori sottoforma di possesso di specifica idoneità tecnico-professionale);
- specifici: quelli che si determinano al ricorrere delle condizioni previste (es. obbligo di nominare i coordinatori e, quindi, di redigere il PSC, ecc..)..
Occorre ricordare che viene definito cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.
L'allegato suddetto (modificato dal d.lgs. 106/09) considera i seguenti lavori:
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali dele linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
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