
Responsabilità
Approfondimenti, valutazioni,
analisi e risorse per la conoscenza e l'orientamento delle prestazioni professionali nella cultura della responsabilità. Professione ed esercizi professionali: architetti, ingegneri, geometri, periti, ...
Premessa
Se dal punto di vista etico la responsabilità può essere un concetto astratto, nel senso di riguardare la consapevolezza "delle finalità e delle conseguenze positive o negative di ogni propria azione volontaria", in campo giuridico assume significati propri in relazione all'ambito di riferimento: civile, penale, amministrativo o deontolgoico.
In questi ambiti, infatti, la responsabilità può consistere "nella verifica di congruità dell'operato del professionista sulla base dell'adeguatezza delle sue conoscenze costantemente aggiornate, delle stesse sue capacità professionali e tecniche espresse nella prestazione e nella diligenza adottata in tutte le fasi della sua opera professionale ivi compresa l'osservanza delle regole e delle norme di settore".
Considerato
- "l'assalto del contenzioso ... con finalità meramente risarcitorie";
- che il professionista "agisce talvolta con inadeguata consapevolezza delle precise e sofisticate regole e norme dettate dalla giurisprudenza";
- la notevole complessità delle regole che governano la professione tecnica;
è fondamentale per il professionista "la conoscenza esatta dei propri doveri e delle norme e regole alle quali attenersi, anche nell'ottica degli orientamenti giurisprudenziali, con tutte le sfaccettature e le variabili che l'esercizio professionale può oggi presentare.
La conoscenza di queste regole, lungi dal farne una gabbia comportamentale, è finalizzata invece a regolare, e dunque a dare maggiore sicurezza e guidare con maggiore serenità le scelte nell'esercizio professionale".
Responsabilità civile
La responsabilità civile si distingue in:
- responsabilità civile contrattuale (rif. art. 1218 c.c.);
- responsabilità civile extracontrattuale o aquiliana (rif. art. 2043 c.c.).
In buona sostanza è la responsabilità che impone al soggetto responsabile di risarcire il danno ingiusto causato o per il quale si è concorso a cagionare.
Sono elementi di responsabilità civile:
- il danno econonomicamente valutabile, effettivo ed attuale (danno emergente, dimunuzione patrimoniale, lucro cessante, mancati incrementi patrimoniali, ..);
- la colpa o il dolo, quale elemento psicologico o soggettivo (in linea generale il dolo è la volontà cosciente, la colpa, invece, si determina per negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti e discipline - differisce dalla colpa "penale" anche se il riferimento è quello dell'art. 43 del c.p.);
- il nesso di causalità, che deve essere diretto, immediato, e deve sussistere tra le conseguenze dannose e il comportamento del soggetto responsabile del fatto illecito;
[ Back to top ]
Responsabilità penale
Si incorre nella responsabilità penale in violazione di norme penali.
Sono elementi di responsabilità penale:
- la violazione di una norma sanzionata penalmente;
- l'elemento soggettivo o psicologico, ovvero il dolo e/o la colpa;
- il nesso eziologico o di causalità.
Per quanto riguarda il professionista la responsabilità penale può riguardare sia i delitti che le contravvenzioni.
Tra i delitti (nei quali l'elemento psicologico necessario è il dolo - generico, eventuale o intenzionale) assumono rilievo quelli contro la pubblica amministrazione, commessi con la qualifica di pubblici ufficiali (es. art. 323 c.p.) o di privati ()es. art. 348 c.p.), quelli contro l'amministrazione della giustizia (es. art. 373 c.p.), quelli contro la fede pubblica (es. della falsità in atti - solitamente ideologica - da parte del pubblico ufficiale o di persona esercente un servizio di pubblica necessità.
Fanno eccezione i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali gravi e gravissime (cui possono incorrere maggiormente i coordinatori per la sicurezza) per il fatto che l'elemento psicologico sufficiente per configurare la responsabilità è la colpa.
Per le contravvenzioni (cui può incorrere ad esempio il direttore dei lavori) è sufficiente il ricorrere della colpa (negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza di leggi, ordini e discipline - ved. art. 43 c.p.).
[ Back to top ]
Responsabilità amministrativa
Sotto il profilo tencico-giuridico la responsabilità amministrativa "insorge a carico dei responsabile che, per azione od omissione, anche solo colposa, cagionano un danno economico all'amministrazione che sono tenuti a risarcire".
Gli elementi costitutivi non differiscono da quelli della responsabilità civile, hanno però in aggiunta il rapporto di servizio che caratterizza questo tipo di responsabilità. Pertanto sono elementi di responsabilità amministrativa:
- il danno econonomicamente valutabile, effettivo ed attuale (danno emergente, dimunuzione patrimoniale, lucro cessante, mancati incrementi patrimoniali, ..);
- la colpa o il dolo, quale elemento psicologico o soggettivo (in linea generale il dolo è la volontà cosciente, la colpa, invece, si determina per negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti e discipline - differisce dalla colpa "penale" anche se il riferimento è quello dell'art. 43 del c.p.);
- il nesso di causalità, che deve essere diretto, immediato, e deve sussistere tra le conseguenze dannose e il comportamento del soggetto responsabile del fatto illecito;
- il rapporto di servizio presupponente un rapporto di impiego (cfr. Corte dei Conti ...)
[ Back to top ]
Responsabilità deontologica
Gli esercenti una professione regolamentata possono incorrere nella c.d. responsabilità deontologica sia in conseguenza di condotte proprie dell'ambito deontologico (disciplinate dal codice etico-deontologico proprio di ogni professione) che in conseguenza di condotte relative ad altri ambiti (specie quello penale).
La responsabilità deontologica comporta sanzioni deontologiche generalmente di tre livelli:
- avertimento;
- censura;
- sospensione dall'Albo.
Tuttavia sussiste sempre anche la possibilità che la sanzione riguarda la radiazione dall'albo.
Quando la sanzione disciplinare deontologica interessa l'Albo, influisce sulla capacità del professionista di svolgere la professione/attività riservate. Consegue che il professionista sospeso o radiato non può contrarre e svolgere incarichi professionali riservati in quanto privi della necessaria efficacia tanto da configurare il delitto di esercizio abusivo di professione regolamentata.
[ Back to top ]
Area di servizio e interattività: - non attiva -
Versione cartacea dell'intera sezione | |
Schema concettuale della sezione | |
Bibliografia relativa alla sezione |
[ Back to top ]