Esercizi Professionali
Approfondimenti, valutazioni,
analisi e risorse per la conoscenza e l'orientamento delle prestazioni professionali nella cultura della responsabilità. Professione ed esercizi professionali: architetti, ingegneri, geometri, periti, ...
Premessa
In questa sede intediamo per esercizi professionale le forme organizzative ed esecutive attraverso le quali è possibile erogare le prestazioni professionali intellettuali.
Queste forme sono da ricondurre a due categorie di lavoro:
- lavoro autonomo;
- lavoro subordinato.
Il lavoro subordinato è quel particolare tipo di rapporto espicato all'interno di una organizzazione imprenditoriale o istituzionale.
L'art. 2094 del codice civile definisce "prestatore di lavoro subordinato chi si obbbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore". Appare evidente che tale evenienza sussiste anche nei casi delle Pubbliche Amministrazioni indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
Sempre il codice civile (art. 2095), infatti, stabilisce che i prestatori di lavoro subordinato si distinguono in:
- dirigenti;
- quadri;
- impiegati;
- operai.
Il lavoro autonomo, invece, si caratterizza per il fatto che il lavoro viene svolto senza vincoli di subordinazione quanto a dipendenza, organizzazione, direzione, ovvero in condizioni di assoluta indipendenza.
Sia nel lavoro subordinato che in quello autoomo oggetto di lavoro è una prestazione d'opera intellettuale, ovvero, una prestazione d'opera.
Le differenze maggiormente significative sotto il profilo della diversa disciplina tra le due categorie di lavoro, si ritengono essere:
- la nullità del rapporto per difetto di iscrizione del professionista all'albo: nel caso di lavoro autonomo è sempre obbligatoria, non sempre per quello subordinato visto che non viene richiesta per le prestazioni nell'ambito dei lavori pubblici. La disciplina codicistica applicabile è l'art. 2231 per il lavoro autonomo, l'art. 2126 per quello subordinato;
- l'entità del compenso spettante al professionista: nel caso in cui il prestatore d'opera intellettuale sia subordinato, il compenso può essere determinato in misura forfetaria o globale; nel caso di lavoro autonomo si faceva riferimento alle tariffe professionali, che esponeveano i minimi inderogabili, ma con la legge 248/2006 i compensi sono ora liberamente contrattabili tra le parti.
Si ritiene di mettere in eveidenza che anche nella prestazione d'opera intellettuale svolta con vincolo di subordinazione, il professionista mantiene una certa autonomia e discrezionalità disciplinare al fine di effettuare scelte professionali consone ed adeguate al tipo di prestazione.
L'esercizio professionale autonomo viene comunemente denominato come lavoro libero professionale, per cui la professione viene identificata come "libera professione" e prestatore d'opera come "libero professionista". Il termine deve essere ormai accettato nel significato corrente, anche se deriva dall'esercizio delle arti liberali in contrapposizione delle arti meccaniche.
Studio ed esercizio autonomo
La forma di esercizio autonomo più diffusa è quella singola, e cioè di uno studio professionale formato da un solo professionista con eventuali collaboratori o dipendenti, le cui attività vengono svolte in un "locale" (studio) a ciò destinato (sembra ancora controversa la natura della destinazione del singolo studio libero professionale, ovvero se costiuisce autonoma destinazione d'uso direzionale, oppure se, al contrario, è ammissibile all'interno di una destinazione principale - es. abitazione.).
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Associazione professionale
Le associzioni professionali di riferimento sono quelle regolamentate dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, così come modificata (legge 266/1997).
Secondo l'art. 1 della legge "le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella loro denominazione del loro ufficio e nei rapporti con terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati".
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Società di professionisti
Le società sono forme organizzative d'impresa commerciale e possono essere sostanzialmente di due tipi:
- società di persone (s.s., s.a.s., s.n.c., ecc..);
- società di capitali (s.r.l., s.p.a., ecc..)
L'art. 2 della legge n. 1815/39 (abrogato dall'art. 24 della legge n. 266/97), vietava di "costituire, esercitare o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al comma precedente (n.d.r. ovvero della forma associata), società, istituti, uffici, agenzie o enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in amteria tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria."
L'art. 24 della legge 266/97 ha abrogato il divieto rinviando ad un decreto ministeriale (a emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge) per fissare i requisiti per l'esercizio della attività professionali intellettuali riservate.
Con la legge n. 248/2006 sono state "abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con rifermineto alle attività libero professionali e intellettuali ... c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando l'obbligo che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e ce la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità".
L'art. 90 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), ed ancora prima l'art. 17 della legge n. 109/1994 e s.m.i, consente la progettazione e la direzione lavori delle opere pubbliche anche a:
- società di professionisti;
- società di ingegneria;
- raggruppamenti temporanei tra liberi professionisti, singoli o associati, società di professionisti e società di ingegneria;
- consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati.
In tale legge risultano definite:
- le società di (o tra) professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile;
- le società di ingegneria (o engineering): le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società di professionisti.
Secondo alcuni autori il combinato disposto dato dall'abolizione del divieto di costituire società diverse dall'associazione di professionisti (legge 266/97) e il riconoscimento delle società di ingegneria ossia di capitali ad opera della legislazione sui contratti pubblici, determina la legittimazione delle società anche oltre il ristretto ambito dei lavori pubblici.
Per talaltri autori, invece, la legittimazione delle società suddette rimane nell'ambito esclusivo dei lavori pubblici per due motivi: il primo perchè disciplinati da una legge speciale tale da rende speciale anche la norma relativa; secondo perchè manca il regolamento ministeriale sui requisiti previsto dalla legge del 1997.
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Altre forme di esercizio e/o di supporto
Esistono altre forme di esercizio professionale sia in ambito convenzionale che innovativo.
Nel primo caso occorre dire che la giurisprudenza da tempo ritiene ammissibili le cosiddette società di mezzi o di servizi le società "interne", e cioè quelle finalizzate a gestire lo studio, il personale, i rapporti interni fra i partecipanti. Si tratta però di strutture prive di rilevanza esterna nel rapporto cliente/professionista.
Le suddette società, infatti, non esercitano un'attività nei confronti di terzi ma rappresentano un utilizzo strumentale della forma societaria con lo scopo di fornire un supporto operativo al professionista, che rimane l'unico titolare del rapporto professionale con il cliente.
Tuttavia l'evoluzione del sistema economico porta continuamente alla nascita di forme di collaborazione professionale, più o meno stabili, dalla semplice messa in comune di mezzi e/o di risultati, ad esercizi innovativi.
La caratterizzazione italiana probabilmente rende difficile le grandi aggregazioni sul modello americano o anglosassone.
Una risorsa ancora sottoutilizzata o inesplorata pare sia la creazione di una rete delle conoscenze, riconoscibile e condivisa, in quanto consente delocalizzazione e, quindi, di coprire le varie specificità territoriali.
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