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Incarico e disciplinare

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Premessa: il contratto

L'esecuzione o svolgimento di una prestazione professionale presuppone necessariamente la stipula di un contratto d'opera professionale avente ad oggetto una prestazione professionale intellettuale.

Il contratto è l'accordo di due o più parti stipulato per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.), avente contenuti liberamente determinati dalle parti stesse, nei limiti imposti dalla legge ed altri eventualmente derivanti ex lege (imposti cioè dalla legge), tale da costituire la fonte dell'obbligazione (art. 1322 c.c.).

Il contratto d'opera professionale si conclude nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte conforme alla proposta (ved. art. 1326 c.c.).

L'incarico professionale, pertanto, sotto il profilo giuridico può corrispondere alle seguenti (similari) definizioni:

a) un contratto in forza del quale il professionista assume l'obbligo, nei confronti del cliente-committente, di eseguire, dietro compenso liberamente pattuito ovvero stabilito in base alla tariffa professionale, una determinata prestazione il cui contenuto è di tipo intellettuale;

b) un contratto nominato, di scambio, a prestazioni corrispettive, oneroso, ad esecuzione prolungata, avente per oggetto la prestazione di un'opera intellettuale che può consistere in un risultato obiettivo (opus), in un comportamento tecnico, o in un servizio, dietro adeguato compenso, oggetto che viene realizzato mediante un'organizzazione di lavoro facente capo in via normale al debitore (professionista);

c) un negozio giuridico bilaterale, a prestazioni corrispettive, essenzialmente oneroso, consensuale ad effetti obbligatori, poiché il professionista si obbliga a compiere la prestazione d'opera intellettuale ed il cliente è tenuto a corrispondere il relativo compenso.

La prestazione professionale è dunque l'oggetto della obbligazione (art. 1173 c.c.) ed ha come fonte il "contratto" stipulato tra le parti.

Questo per considerarsi giuridicamente stipulato deve avere i requisiti tipici previsti (art. 1325 c.c.), ovvero:

le parti: il committente

In linea generale "il cliente (o committente) del prestatore d'opera intellettuale la persona fisica o giuridica che, stipulando il relativo contratto, conferisce al professionista l'incarico" di eseguire una prestazione d'opera intellettuale.

Non necessariamente il cliente/committente è il soggetto nel cui interesse viene svolta la prestazione d'opera professionale (cfr. Cass. Civ. 29-09-2004 n. 19596), bensì colui che richiede la prestazione d'opera intellettuale assumendosi l'obbligo di corrispondere il compenso. Pertanto il committente può essere un soggetto non titolare dell'interesse che l'attività professionale deve perseguire.

Il committente deve avere la capacità giuridica e quella di agire per essere solvibile nella capacità oltre che nella patrimonialità. Si tratta di capacità che variano a seconda che il cliente sia una persona fisica o una persona giuridica ovvero un organismo privo di personalità giuridica (es. talune associazioni).

Nelle persone fisiche la capacità di agire si acquisisce con la maggiore età e l'assenza di altri impedimenti (non avere la capacità di intendere e di volere) che vizino la volontà.

Nelle persone giuridiche (Enti, Pubbliche Amministrazioni, Società, ...) occorre comprendere bene chi è legittimato a porre in essere atti giuridicamente validi tali da impegnare patrimonialmente il soggetto "rappresentato". Le persone giuridiche, stante la loro astrattezza, devono necessariamente agire mediante i loro amministratori o rappresentanti (che sono persone fisiche) e i loro organi (assemblea, consiglio di amminstrazione, ecc...), i quali operano e decidono mediante atti nominati.

La capacità giuridica consiste nell'idoneità a divenire titolare di diritti e di doveri, mentre la capacità di agire è l'idoneità a compiere atti che consentono l'acquisizione e l'esercizio di diritti soggettivi o l'assunzione di obblighi giuridici di cui si è titolari.

Si deve conseguentemente concludere che il committente deve essere soggetto (o parte contrattuale) ben identificato e/o identificabile.

Le parti: il professionista

In generale il prestatore d'opera professionale intellettuale deve essere soggetto ben identificato e/o identificabile in possesso delle necessarie capacità giuridica e di agire, al pari del committente.

Queste capacità variano in relazione al tipo di prestazione oggetto di obbligazione, ovvero se si tratta di una prestazione tipica o atipica.

Nel primo caso, trattantodi si una attività regolamentata, è necessario che il professionista abbia i requisiti richiesti ossia: sia abilitato all'esercizio professionale, sia iscritto all'albo, la prestazione rientri nelle competenze riservate alla professione o nei limiti eventualmente sussistenti.

Trattandosi di una prestazione d'opera intellettuale è inoltre richiesto il requisito della personalità di esecuzione (art. 2232 c.c.) in quanto il contratto si conclude intuitus personae (cioè su base fiduciaria, tale da caratterizzare l'intero rapporto e la catalogazione del contratto stesso tra i contratti fiduciari o di affidamento).

Tuttavia vi sono casi in cui la legge ammette esplicitamente forme impersonali e collettive di erogazione delle prestazioni d'opera intellettuali: sono tali quando il soggetto erogatore può essere la società di professionisti oppure associazioni, stabili o temporanee, di professionisti oppure società di engineering.

La forma: il disciplinare d'incarico

In generale per la conclusione del contratto d'opera intellettuale non è prevista una forma specifica, cioè quella scritta, ad eccezione degli organismi di diritto pubblico (Pubbliche amministrazioni, Consorizi, ecc..).

Tuttavia la complessità delle prestazioni professionali suggeriscono, nel reciporoco interesse committente/professionista, di addivenire alla forma scritta che, come noto, viene identificata come "disciplinare d'incarico".

Questo deve ben esplicitare i soggetti contraenti, l'oggetto della prestazione o delle prestazioni costituenti l'obbligazione cui adempiere, evitando generalità che possono essere fonte di equivoci.

Oltre a descrivere il contenuto dell'obbligazione professionale è opportuno elencare anche gli obblighi del committente specie se la condotta di quest'ultimo è condizionante per il professionista (es. fornire certificazioni, atti, ecc..).

Esistono vari "modelli" di disciplinari d'incarico cui il professionista o il committente possono fare riferimento.

In questi casi occorre fare attenzione alla natura del contratto che può stipularsi, in quanto ben potrebbe essere qualificato come contratto per adesione (ved. art. 1342) dove possono aver maggior rilievo le c.d. calusole vessatorie (cfr. d.lgs. n. 206/2005).

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