Obblighi e Doveri
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Premessa
Con l'accettazione dell'incarico professionale per lo svolgimento di una o più prestazioni professionali, il professionista assume una obbligazione del fare che, come noto, può essere di "mezzi" (o di comportamento) oppure di "risultato" (o di fine).
La prestazione professionale, in quanto obbligazionne, pone in capo al professionista una serie di "obblighi" e di "doveri" propri della prestazione e della professione esercitata.
Obblighi
L'obbligo principale del professionista è l'adempimento dell'obbligazione assunta ovvero della prestazione professionale (o prestazioni professionali) che ne formano l'oggetto.
Il committente, infatti, può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi non dispongano diversamente (art. 1181 c.c.).
Per adempimento si intende dunque l'esecuzione esatta della prestazione dovuta (cfr. art. 1218 c.c.), con la diligenza necesaria in ragione alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.).
In termini generali costituiscono obblighi connessi con l'incarico il rispetto del luogo e dei tempi dell'adempimento.
Nelle obbligazioni di mezzo il professionista è tenuto a condotte:
- diligenti: sono tali comportamenti accorti e scrupolosi. Sono negligenti i comportamenti superficiali, omissivi, ....
- prudenti: sono tali i comportamenti riflessivi, cautelari e consideranti i rischi eventuali che possono conseguire all'azione imprudente. Sono imprudenti, quindi, la temerarietà e la leggerezza di comportamento;
- periture: la perizia consiste generalmente nelle cognizioni tenciche acquisite attraverso lo studio e l'esperienza, tali da consentire di eseguire la prestazione secondo le c.d. regole dell'arte. L'imperizia si riscontra pertanto in errori tecnici conseguenti alla normale preparazione tecnica del professionista (vanno distinti gli errori tecnici non colposi).
Nelle obbligazioni di risultato, invece, il professionista è tenuto ad erogare la prestazione necessaria per il fine posto, indipendentemente dal comportamento dispiegato.
Ad esempio, nel caso della progettazione è obbligo redigere un progetto conforme alla disciplina urbanistico-edilizia qualora oggetto di incarico sia la redazione di un progetto definitivo necessario per l'ottenimento dei titoli edilizi, comunque denominati, necessari per la sua realizzazione. Parimenti è obbligo per il progettista redigere un progetto conforme alla normativa tecnica e alle regole dell'arte qualora oggetto di prestazione dovuta sia un progetto esecutivo destinato per sua stessa definizione all'esecuzione.
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Doveri
Sotto il profilo strettamente giuridico è dovere delle parti, pertanto sia del professionsita che del committente, di comportarsi secondo le regole della correttezza.
Questi "doveri" accessori sono fondamentali ai fini dell'adempimento dell'obbligazione.
Tra i doveri del professionista assume sempre maggior rilievo il dovere di informazione, ovvero la formazione del consenso del cliente/committente,per consentire al medesimo la libera decisione al sopraggiungere di nuovi elementi che precludono la realizzabilità dell'oggetto del contratto.
Costituisce altresì un dovere emergente per il professionista l'aggiornamento delle conoscenze professionali al fine di garantire al committente la perizia insita nella prestazione professionale oggetto di obbligazione.
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